Sentenza 22 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2004, n. 13630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13630 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EUROTHERMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. ET RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO N. 109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIA FRACCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VOLONTARI 4 MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2780/01 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 3^ civile, emessa il 03/04/01 e depositata il 13/11/01 (R.G. 1152/98);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/04/04 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa HE e il condominio dello stabile sito in Milano, piazza dei Volontari n. 4, stipulavano, in data 22.6.1989, un contratto quinquennale per la fornitura di calore e noleggio macchinari. Senonché, essendo andata in avaria la caldaia dell'impianto di riscaldamento, il condominio, con telegramma 23.10.92, recedeva dal contratto e la ditta HE, ritenuto tale recesso ingiustificato, otteneva dal Presidente del Tribunale di Milano, in data 5.12.1992, l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire 12.879.109, di cui lire 1.502.580 a titolo di pagamento della penale prevista contrattualmente per il caso di recesso anticipato, e il resto quale compenso per giacenza gasolio e macchinar.. Il condominio proponeva opposizione assumendo che la ditta opposta aveva colposamente omesso di erogare il riscaldamento a partire dalla data del 15.10.1992, contrattualmente stabilita;
che all'HE erano state versate le somme di lire
5.580.000 a titolo di corrispettivo del gasolio giacente e di lire 5.590.620 a titolo di corrispettivo per il riscatto degli impianti, cosicché l'opposizione era limitata alla residua somma di lire 1.502, 580 chiesta a titolo di penale. Il Tribunale di Milano, con sentenza 2.2.98, pur dando atto dei parziali pagamenti effettuati dal condominio, confermava il decreto opposto con integrale compensazione delle spese. Avverso tale sentenza proponeva appello principale l'HE al fine di ottenere il rimborso delle spese di primo grado. Il condominio proponeva appello incidentale sia per le spese del giudizio di prima istanza, sia in ordine alla penale. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 13.11.2001, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale. Compensava tra le parti le spese del giudizio di ambedue i gradi, osservando, in ordine alle spese di primo grado, che il condominio aveva provveduto al pagamento della maggior parte dell'importo della ingiunzione nella more tra l'emissione del decreto e la notifica della stesso, mentre per le spese del grado di appello aveva tratto argomento di decisione dalla soccombenza reciproca, appello. L'HE propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Il condominio non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, con il suo unico motivo di ricorso, investe il tema del regolamento delle spese adottato dal giudice a quo, osservando che la disposta compensazione è provvedimento affetto da illogicità e da violazione di legge. Afferma di aver vinto entrambi i gradi di merito, giacché il Tribunale ebbe a confermare il decreto opposto e la Corte rigettò l'appello incidentale del condominio. Rileva altresì che il provvedimento di compensazione è stato motivato con argomenti palesemente illogici e tali da inficiare, per la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo del giudizio. Osserva che al momento della notifica del decreto il condominio aveva pagato soltanto la somma di lire 5.500.000 e non quindi la maggior parte del debito;
che la decisione di compensare le spese dei due gradi del giudizio appare iniqua se si considera che essa società HE stata costretta al giudizio per i plurimi inadempimenti del condominio.
La censura non merita accoglimento. Come già affermato da questa Corte, con plurime e conformi decisioni, la valutazione della opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, oppure che a fondamento della decisione siano state poste argomentazioni che per la loro palese illogicità e per la loro inconsistenza vadano ad inficiare lo stesso processo formativo della volontà decisionale (vedi Cass. 3^ 11.2.2002 n. 1898). Tale vizio di illogicità non sussiste nel caso di specie avendo il giudice a quo tratto razionali conseguenze dalla valutazione di merito della vicenda sottoposta al suo giudizio. Il ricorso deve essere pertanto rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2004