Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
2319 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2319 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL RUBICONE in data
07/09/2013 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall'avv. RICCI MARIA ELISA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 02/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL
RUBICONE in data 07/09/2013 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE – Atto n. 16 parte 2 Serie A – anno 2013; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
02/11/2024, che integralmente si riportano:
1- Affidamento dei figli minori e in modo condiviso Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione di
Savignano Sul Rubicone, Via Pietà n.12 dove continueranno a vivere e risiedere anagraficamente.
Entrambi i genitori ne cureranno l'educazione e l'istruzione.
2 Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la potestà genitoriale, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte congiuntamente e di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I Signori e si impegnano a mantenere e garantire reciprocamente CP_1 Pt_1
un rapporto equilibrato, continuativo e di serena comunicazione con e Per_2
, valutando altresì, qualora possibile ed opportuno, la volontà e le esigenze Per_1
espresse dai propri figli in relazione alla permanenza presso un genitore o l'altro in particolari circostanze.
2- Ferma restando l'ampia facoltà di visita e frequentazione di ciascuna delle parti, al solo scopo di dare stabilità e certezza ai figli con entrambi i genitori, questi ultimi concordano che il diritto di visita paterno ai figli e avvenga secondo Per_1 Per_2
le seguenti modalità e tempistiche, valutate idonee e congrue a tali fini e che potranno comunque, con adeguato preavviso e previo accordo dei genitori, subire eventuali variazioni:
- i figli trascorreranno indicativamente due fine settimana al mese con il padre e due con la madre in modo alternato con pernottamento;
- il padre, nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi dei figli, li terrà con sé anche una sera a settimana, con pernottamento presso di lui. I giorni verranno concordati di volta in volta dai genitori;
- durante le settimane il cui weekend i figli trascorreranno con la madre, il Signor potrà tenerli con sé per due sere non consecutive con eventuale Pt_1
pernottamento preso di lui;
- sin da ora si prevede la possibilità per entrambi i genitori di modificare concordemente i giorni ed eventualmente gli orari di visita dei figli con il padre, tenuto conto delle esigenze dei minori, nonché delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori;
3 - le festività natalizie e pasquali saranno regolate secondo il principio dell'alternanza; i ponti festivi saranno trascorsi dai figli con l'uno o l'altro genitore sempre con la regola dell'alternanza, con facoltà di deroga previo avviso ed accordo dei genitori;
- nel periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2
due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il mese di giugno di ogni anno;
eventuali vacanze all'estero con i minori dovranno essere comunicate con anticipo reciprocamente tra i genitori.
Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a portare sempre a conoscenza dell'altro coniuge eventuali spostamenti dei minori in altre località, comunicando il proprio recapito anche telefonico.
Sin da ora si prevede la possibilità per entrambi i genitori di modificare concordemente i giorni ed eventualmente gli orari di permanenza presso l'uno o l'altra, tenuto conto delle esigenze dei minori, nonché delle esigenze lavorative e personali di entrambi i genitori.
3- Il signor verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli la Pt_1
somma mensile di € 404,00 (Euro 202,00 per ciascun figlio), entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Signora CP_1
alle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...].
Gli importi si rivaluteranno annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal tredicesimo mese successivo alla sentenza di divorzio.
I coniugi convengono inoltre che l'assegno unico e universale erogato da INPS per i figli a carico, attualmente pari a 460,00 € mensili, venga percepito al 100% dalla
Signora in quanto collocataria prevalente dei figli. CP_1
4- I genitori ripartiranno nella percentuale del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per i figli, come tali definite sulla base del Protocollo sottoscritto dai
Presidenti del Tribunale di Forlì e dell'Ordine degli Avvocati di Forlì in data 27 luglio 2016 cui ci si riporta e che deve intendersi qui integralmente trascritto.
4 La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie, salvo diverso accordo,
è posta in parte uguale ai due genitori. La parte che dovesse anticiparle, presenterà la documentazione fiscale all'altra parte che provvederà entro 7 giorni al rimborso nella misura del 50% tramite bonifico bancario.
5- Entrambi i genitori si impegnano a vigilare e collaborare all'educazione ed allo sviluppo psicofisico dei figli e . A tal fine si stabilisce che le decisioni Per_1 Per_2
di maggior interesse in ordine all'educazione, istruzione e cure mediche dei minori, nonché le determinazioni più rilevanti da assumersi per la tutela della loro salute, saranno adottate di comune accordo tra i genitori.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata su questi ultimi per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6- I genitori si impegnano a seguire attivamente l'andamento scolastico dei figli, mediante la partecipazione alle riunioni, nonché ai colloqui con insegnanti e professori, previo accordo tra gli stessi in merito alla presenza a riunioni e colloqui dell'uno o dell'altro. Entrambi i genitori, nel periodo in cui i figli sono a loro affidati, avranno cura di far eseguire a questi ultimi i compiti scolastici assegnati.
7- Ciascun genitore si impegna affinché e mantengano relazioni Per_1 Per_2
significative con i nonni materni e paterni e con gli altri familiari di entrambi i rami.
In particolare, relativamente alla frequentazione della nonna materna, Signora
i coniugi convengono espressamente che la stessa non debba Persona_3
avvenire presso la comunità Associazione 1T1 di Borghi (FC), presso la quale la
Signora presta attività lavorativa in forma volontaria;
ciò in quanto Per_3
entrambi i genitori ritengono tale contesto non adeguato alle esigenze ed all'età di e . Per_1 Per_2
5 8- Entrambi i genitori si asterranno, in presenza dei minori, dall'esternare considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, nonché dei nonni e degli altri familiari coinvolti nella crescita dei figli.
9 - I minori saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, mentre per le non obbligatorie sarà necessario il previo accordo in tal senso tra i genitori.
10 - I genitori si impegnano a prestare il consenso l'uno all'altro per tutti gli adempimenti burocratici necessari per i figli minori, nonché ad acconsentire alla sottoscrizione dei documenti validi per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo si rendesse necessario nell'interesse di questi ultimi.
11 - La casa familiare, sita in Savignano sul Rubicone (FC), Via Antica Pietà n. 12, sopra identificata e di proprietà di resterà assegnata alla Signora Parte_2
che vi abiterà con entrambi i figli. CP_1
12 - Così come già determinato nelle condizioni di separazione omologate, resteranno ad esclusivo carico della Signora la rata del mutuo ipotecario CP_1
stipulato nel 2017 con per la ristrutturazione dell'immobile Controparte_2
adibito a casa famigliare nonché le rate relative al finanziamento “Più Credito” di
Volkswagen Financial Services n. 2383452/PA (doc. 15 lettera finanziamento), contratto per l'acquisto dell'auto Audi Q3 targata GJ046HT originariamente intestata al Signor e trasferita alla Signora in sede di separazione;
Pt_1 CP_1
13. I coniugi, in quanto economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto che sono nelle condizioni di provvedere al proprio mantenimento e non pretendono nulla vicendevolmente a tale titolo né a titolo di alimenti.
14 - Il conto cointestato ad entrambi i coniugi aperto presso , Controparte_2
IBAN [...] resterà in essere al solo fine di consentire la gestione congiunta del complessivo importo di € 30.000,00, espressamente donato dal nonno paterno, Signor ai nipoti e nella Controparte_3 Per_1 Per_2
misura di € 15.000,00 ciascuno. Relativamente a tale importo i genitori, preso atto della volontà del nonno di destinarla ai nipoti, convengono che tale somma - ad oggi
6 depositata sul conto personale del Signor al solo fine di consentirne il Parte_1
rendimento al tasso promozionale del 5% previsto da per i nuovi Controparte_2
investimenti dei correntisti (con scadenza 11.04.2025 ), ma comunque distinta dai beni di quest'ultimo - venga accreditata, unitamente all'interesse maturato, dal
Signor sul conto cointestato sopra richiamato, entro il mese di aprile Parte_1
2025 e fin d'ora non possa essere investita, spesa o comunque utilizzata, se non in caso di necessità dei minori alla quale i genitori -o anche solo uno dei due - non riescano a far fronte con le proprie risorse finanziarie personali e, in ogni caso, solo previo accordo di entrambi i genitori, ciò fino a quando e non Per_1 Per_2
diventeranno maggiorenni e per le rispettive quote.
Qualora uno dei due genitori disponesse della somma o di parte di essa senza consenso dell'altro sarà tenuto a reintegrarla immediatamente.
Quando il figlio maggiore compirà gli anni 18 avrà diritto a ricevere su un Per_1
proprio conto personale il 50% dell'importo originario (o dell'importo residuo, qualora i genitori ne abbiano parzialmente disposto) oltre alla metà di eventuali interessi o frutti maturati. Lo stesso avverrà al compimento della maggior età da parte di , la quale riceverà il restante 50% oltre ad eventuali interessi e frutti Per_2
ulteriormente maturati. I Signori e si impegnano fin d'ora a versare CP_1 Pt_1
ai figli al compimento dei 18 anni gli importi di cui sopra su conti personali intestati a e , per poi estinguere il conto cointestato. Per_1 Per_2
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SAVIGNANO SUL
RUBICONE per quanto di competenza.
Forlì, 11/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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