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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15258 del 2024 R.G. promossa da:
la dott.ssa quale legale rappresentante ed amministratore unico Controparte_1 della soc. con sede in Napoli alla via Pontano 61 – p.iva ed elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla Via Vannella Gaetani 27 presso lo studio Associato nella Controparte_3 persona dell'avv. Carlo Accattatis Chalons d'Orange
contro l' con sede in Napoli alla via Vespucci n.172, C.F. Controparte_4 P.IVA_2 pec: t, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa Email_1 dalla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega che si allega agli atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di rapporto ex art.17, l.689/81 del 5.12.22 redatto da funzionari della sede di Napoli con cui CP_5 veniva trasmesso verbale unico di accertamento e notificazione del 6.8.21 (allegato n.1), veniva emessa ordinanza-ingiunzione n.390/24 con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma CP_2 complessiva di € 322,10 a titolo di sanzione amministrativa per omessa denuncia nei termini all' della CP_5 cessazione della lavorazione già assicurata (art.12, c.3, DPR 1124/1965) (allegato n.2).
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6, D.Lgs. n.150/2011, la , in persona CP_2 del l.r. , impugnava la succitata ordinanza-ingiunzione, chiedendone Controparte_1
l'annullamento.
In particolare l'opponente contestava l'irrogazione della sanzione sul presupposto che la sanzione era stata pagata nei termini indicati nel verbale CP_5
Ciò premesso il Direttore dell di Napoli, nell'esercizio della propria facoltà di Parte_1 autotutela, rilevato che il procedimento amministrativo, instaurato con il rapporto redatto, ai sensi dell'art.17, l.689/81, dall di Napoli, che ha portato all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta in CP_5 questa sede risulta viziato, in quanto è emerso che veva provveduto al pagamento della sanzione CP_2 in misura minima ex art.13, D.Lgs. n.124/2004 a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte dell ha provveduto alla revoca dell'ordinanza-ingiunzione n.390/24 ed all'archiviazione del CP_5 rapporto con provvedimento n.58/24, prot.81702 del 18.12.24, trasmessa alla a mezzo pec alla società e ricevuta in pari data (allegato n.3).
Al riguardo si rappresentava che solo a seguito di notificazione della presente opposizione l'opposto veniva
a conoscenza del pagamento della sanzione in minima ex art.13, D.Lgs. n.124/04.
Si sottolineava che nel rapporto ex art.17, l.689/81 il funzionario affermava che l'interessato non si era CP_5 avvalso del pagamento in misura ridotta (allegato n.1) e che, in ogni caso, questo , seppure avesse CP_4 avuto accesso all'Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto verificare il pagamento, atteso che lo stesso era Con introitato dall' come si rileva dal Mod. f 23, ove, al campo 6, è indicato come “codice ufficio” CP_5 identificativo dell e non VNA, che, invece, identifica l'opposto (allegato n.4). CP_5
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
Si costituiva l'opposto che chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese
Va dichiarata cessata la materia del contendere
Tuttavia
CP_ Come emerge dalla documentazione, l ha disposto, in via di autotutela,
l'annullamento dell'avviso di addebito e del relativo credito.
È, dunque, cessata la materia del contendere.
Le spese pertanto in considerazione della soccombenza virtuale sono liquidate a favore del ricorrente
L' non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto e allo stesso sarebbe bastato richiedere CP_4 stragiudizialmente le somme per ottenere la prova del pagamento riferita all'anno 2021 e prodotta in atti dal ricorrente
PQM
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al pagamento al ricorrente della somma di euro Controparte_4
2200,00 oltre iva e cpa secondo legge.
Napoli 9.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 15258 del 2024 R.G. promossa da:
la dott.ssa quale legale rappresentante ed amministratore unico Controparte_1 della soc. con sede in Napoli alla via Pontano 61 – p.iva ed elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla Via Vannella Gaetani 27 presso lo studio Associato nella Controparte_3 persona dell'avv. Carlo Accattatis Chalons d'Orange
contro l' con sede in Napoli alla via Vespucci n.172, C.F. Controparte_4 P.IVA_2 pec: t, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa Email_1 dalla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega che si allega agli atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito di rapporto ex art.17, l.689/81 del 5.12.22 redatto da funzionari della sede di Napoli con cui CP_5 veniva trasmesso verbale unico di accertamento e notificazione del 6.8.21 (allegato n.1), veniva emessa ordinanza-ingiunzione n.390/24 con cui veniva ingiunto alla il pagamento della somma CP_2 complessiva di € 322,10 a titolo di sanzione amministrativa per omessa denuncia nei termini all' della CP_5 cessazione della lavorazione già assicurata (art.12, c.3, DPR 1124/1965) (allegato n.2).
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6, D.Lgs. n.150/2011, la , in persona CP_2 del l.r. , impugnava la succitata ordinanza-ingiunzione, chiedendone Controparte_1
l'annullamento.
In particolare l'opponente contestava l'irrogazione della sanzione sul presupposto che la sanzione era stata pagata nei termini indicati nel verbale CP_5
Ciò premesso il Direttore dell di Napoli, nell'esercizio della propria facoltà di Parte_1 autotutela, rilevato che il procedimento amministrativo, instaurato con il rapporto redatto, ai sensi dell'art.17, l.689/81, dall di Napoli, che ha portato all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta in CP_5 questa sede risulta viziato, in quanto è emerso che veva provveduto al pagamento della sanzione CP_2 in misura minima ex art.13, D.Lgs. n.124/2004 a seguito della notificazione del verbale di accertamento da parte dell ha provveduto alla revoca dell'ordinanza-ingiunzione n.390/24 ed all'archiviazione del CP_5 rapporto con provvedimento n.58/24, prot.81702 del 18.12.24, trasmessa alla a mezzo pec alla società e ricevuta in pari data (allegato n.3).
Al riguardo si rappresentava che solo a seguito di notificazione della presente opposizione l'opposto veniva
a conoscenza del pagamento della sanzione in minima ex art.13, D.Lgs. n.124/04.
Si sottolineava che nel rapporto ex art.17, l.689/81 il funzionario affermava che l'interessato non si era CP_5 avvalso del pagamento in misura ridotta (allegato n.1) e che, in ogni caso, questo , seppure avesse CP_4 avuto accesso all'Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto verificare il pagamento, atteso che lo stesso era Con introitato dall' come si rileva dal Mod. f 23, ove, al campo 6, è indicato come “codice ufficio” CP_5 identificativo dell e non VNA, che, invece, identifica l'opposto (allegato n.4). CP_5
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
Si costituiva l'opposto che chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese
Va dichiarata cessata la materia del contendere
Tuttavia
CP_ Come emerge dalla documentazione, l ha disposto, in via di autotutela,
l'annullamento dell'avviso di addebito e del relativo credito.
È, dunque, cessata la materia del contendere.
Le spese pertanto in considerazione della soccombenza virtuale sono liquidate a favore del ricorrente
L' non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto e allo stesso sarebbe bastato richiedere CP_4 stragiudizialmente le somme per ottenere la prova del pagamento riferita all'anno 2021 e prodotta in atti dal ricorrente
PQM
dichiara cessata la materia del contendere condanna l' al pagamento al ricorrente della somma di euro Controparte_4
2200,00 oltre iva e cpa secondo legge.
Napoli 9.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)