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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 12024/25 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione decisa all'udienza del 16.9.25
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Amato -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Anna di Stefano -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente che si liquidano CP_2 in €. 341,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a titolo di contributo unificato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.5.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_2 esponendo:
- che in data 16.4.25 le era stata notificata ordinanza ingiunzione OI-002579335, per
€. 771,00; - l'OI impugnata era derivante dal mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.L. N°463/83 conv. con modif. in L. 638/83 e successive modifiche, contestando tale inadempienza al ricorrente quale obbligato in solido con la società All Inside S.r.l. C.F. della quale il ricorrente era P.IVA_1 asseritamente indicato come amministratore e dunque responsabile in solido per la inadempienza;
- che nell'anno 2020 cui si riferivano le ritenuti previdenziali ed assistenziali indicate come insolute, il ricorrente era cessato dalla carica (dal dicembre 2016).
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse annullare la ordinanza ingiunzione predetta dichiarando che nulla era dovuto da parte ricorrente in forza della stessa con vittoria spese distratte.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 25.8.25 esponendo che solo CP_2 con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante aveva informato della dismissione della qualifica ed in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto ad annullare CP_2
l'ordinanza impugnata.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione condotta collaborativa dell'Ente di previdenza
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in CP_2 autotutela l'ordinanza ingiunzione di cui è causa.
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della circostanza che nessuna CP_2 disposizione normativa prevede che si debba informare l' della cessazione da cariche CP_2 sociali: la cessazione dalla carica è regolarmente trascritta dal 29.12.16 (cfr certificato camerale storico della società All Inside s.r.l. in atti istante).
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_2
Napoli lì 16.9.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 12024/25 R.G. avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione decisa all'udienza del 16.9.25
TRA
, C.F. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fabio Amato -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Anna di Stefano -RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente che si liquidano CP_2 in €. 341,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, oltre rimborso di €. 43,00 a titolo di contributo unificato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.5.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_2 esponendo:
- che in data 16.4.25 le era stata notificata ordinanza ingiunzione OI-002579335, per
€. 771,00; - l'OI impugnata era derivante dal mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis D.L. N°463/83 conv. con modif. in L. 638/83 e successive modifiche, contestando tale inadempienza al ricorrente quale obbligato in solido con la società All Inside S.r.l. C.F. della quale il ricorrente era P.IVA_1 asseritamente indicato come amministratore e dunque responsabile in solido per la inadempienza;
- che nell'anno 2020 cui si riferivano le ritenuti previdenziali ed assistenziali indicate come insolute, il ricorrente era cessato dalla carica (dal dicembre 2016).
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse annullare la ordinanza ingiunzione predetta dichiarando che nulla era dovuto da parte ricorrente in forza della stessa con vittoria spese distratte.
Si costituiva in giudizio l' con memoria depositata in data 25.8.25 esponendo che solo CP_2 con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante aveva informato della dismissione della qualifica ed in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto ad annullare CP_2
l'ordinanza impugnata.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione condotta collaborativa dell'Ente di previdenza
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in CP_2 autotutela l'ordinanza ingiunzione di cui è causa.
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della circostanza che nessuna CP_2 disposizione normativa prevede che si debba informare l' della cessazione da cariche CP_2 sociali: la cessazione dalla carica è regolarmente trascritta dal 29.12.16 (cfr certificato camerale storico della società All Inside s.r.l. in atti istante).
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in dispositivo. CP_2
Napoli lì 16.9.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola