Articolo 16 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 maggio 1955
Art. 16.
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, per ogni iscritto, al fine della determinazione della pensione teorica, si calcola, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, la retribuzione annua pensionabile, il cui importo e' pari a quello della retribuzione annua contributiva diminuito di lire 60.000 destinate alla formazione della rendita vitalizia costante stabilita dall'art. 10.
Nei casi di interruzione di servizio, la retribuzione annua pensionabile e' pari alla retribuzione annua contributiva di cui al terzo comma dell'art. 14 diminuita di un'aliquota di lire 60.000 pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai Sensi del primo comma dello stesso art. 14.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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