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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Carmela Fachile, al n. 15277/2024 R.G.L. promossa
D A
, nato a [...]-Lanka) il 05.06.1954 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Marchese
per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande CP_1
21
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 2.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara, CP_1
- Dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda Parte_1
amministrativa del 2.01.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa prestazione CP_1
nella misura di legge, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1778,00 oltre CP_1
rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto a beneficiare dell'assegno sociale con la condanna dell'Ente
previdenziale alla corresponsione della prestazione, dalla data di presentazione della prima domanda amministrativa o da quella successiva ritenuta di giustizia
Esponeva di essere cittadino cingalese, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo-UE e di avere presentato, in data del 02.01.2023, domanda di assegno sociale che successivamente integrava con la documentazione richiesta dall'Istituto (copia dei passaporti degli ultimi 10 anni e della dichiarazione consolare tradotta “che neanche il coniuge possiede beni e pensione nel paese
d'origine.”)
Lamentava che, ciò nonostante, l' con nota del 7.2.2023 rigettava la domanda in quanto “Lei CP_1
non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 23.1.2023 pertanto, non è stato possibile
procedere all'accertamento del diritto alla prestazione.” e con la medesima motivazione rigettava anche le successive domande presentate in data 14.04.2023 05.01.2024 e 21.05.2024.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio, pertanto ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
A seguito dell'udienza del 2.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che l'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L.
n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso, dall'art. 39 della L. n. 40/1998, anche ai cittadini dell'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno o soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Sullo stato di bisogno e dell'assenza di redditi incompatibili, l'art. 49 co.1 della L. 289/2002 ha demandato alla normazione secondaria “le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione”.
Il D.M. 12 maggio 2003 emesso in attuazione del suddetto art. 49 stabilisce che “I redditi prodotti
all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni
pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni
nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b)
redditi di lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di
capitali e di partecipazione;
e) redditi di carattere assistenziale”.
L'art. 2 quindi stabilisce che “i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione
all'ente erogatore, di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno
Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) copia delle
dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione
all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito
non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale
di un'autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Negli Stati non
compresi tra quelli di cui al comma l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la
presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che
in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b)
autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità
personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001 n. 152”.
Ai sensi dell'art. 3: “L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono
all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle
apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano”
La disciplina vigente stabilisce, pertanto, che per ottenere l'assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari,
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione allegata da parte ricorrente, risulta che al momento della presentazione della domanda del 2.01.2023 il ricorrente aveva raggiunto a) il requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell'assegno sociale (68 anni, 6 mesi, 28 giorni); b) era cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo,
rilasciato dall'Autorità preposta in data 08.04.2015 c) risiedeva stabilmente e continuativamente in
Italia dal 2004 .
In ordine allo stato di bisogno e all'assenza di redditi incompatibili, risulta agli atti l'assenza di redditi in Italia e autocertificazione, riportata sul modulo di domanda di assegno sociale, fornito dalla stessa
, nella quale il ricorrente ha dichiarato “di non avere redditi esteri” nonché dichiarazione CP_1
consolare tradotta “che neanche il coniuge possiede beni e pensione nel paese d'origine”.
In merito si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza allegata da parte ricorrente secondo la quale sarebbe stato già sufficiente presentare all' convenuto anche solo una CP_2
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 o 47, D.lgs. n. 445/2000 riguardo la non titolarità di proprietà
redditi o pensione nel Paese di origine per poter accedere alla prestazione assistenziale.
Va infatti osservato che nello specifico, lo Sri Lanka non è ricompreso nella tabella allegata al D.M. Ora alla luce della normativa richiamata, ciò comporterebbe la necessità di certificazione da parte
"degli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali"; organismi la cui individuazione "è affidata all'ente erogatore italiano" cioè all' . CP_1
Tale individuazione pacificamente non risulta essere stata effettuata, ma tale omissione non può
ricadere sul ricorrente.
Sul punto la Corte di appello di Milano (sent. n.338/2021) ha ritenuto che “Una simile lacuna,
tuttavia, non può danneggiare il singolo utente, specie se si considera che si verte in materia di
prestazioni di natura assistenziale. Diversamente si perverrebbe all'iniquo risultato per cui taluni
richiedenti – in modo del tutto casuale – ne verrebbero esclusi per il solo fatto che la pubblica
amministrazione non ha individuato il soggetto estero di riferimento, legittimato a rilasciare l'idonea
certificazione, con conseguente
impossibilità, per questi cittadini stranieri, di dare prova di uno dei requisiti richiesti. Quanto fin qui
esposto conduce a ritenere la documentazione prodotta dall'odierna appellata idonea a dimostrare
la sua condizione reddituale e quindi il suo diritto all'assegno sociale. Va infine osservato che
contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la Suprema Corte, non esclude l'idoneità nel giudizio
civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui
CP_ si controverte, avendo chiarito che, qualora il requisito reddituale sia contestato dall' l'istante
ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione. (Corte di cassazione SSUU n. 5167/2003 e
Sez. Lavoro n. 12131/2009).
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti per l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95, sin dalla domanda originaria.
Invero l' , rimanendo contumace nulla ha contestato, né ha fornito al riguardo una prova di segno CP_1
contrario.
In conclusione, il ricorso va accolto dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.1.2023 con condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Carmela Fachile, al n. 15277/2024 R.G.L. promossa
D A
, nato a [...]-Lanka) il 05.06.1954 (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Marchese
per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande CP_1
21
Convenuto contumace
All'esito dell'udienza del 2.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' che qui si dichiara, CP_1
- Dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale con decorrenza dalla domanda Parte_1
amministrativa del 2.01.2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della relativa prestazione CP_1
nella misura di legge, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1778,00 oltre CP_1
rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, conveniva in giudizio l' per sentire Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto a beneficiare dell'assegno sociale con la condanna dell'Ente
previdenziale alla corresponsione della prestazione, dalla data di presentazione della prima domanda amministrativa o da quella successiva ritenuta di giustizia
Esponeva di essere cittadino cingalese, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo-UE e di avere presentato, in data del 02.01.2023, domanda di assegno sociale che successivamente integrava con la documentazione richiesta dall'Istituto (copia dei passaporti degli ultimi 10 anni e della dichiarazione consolare tradotta “che neanche il coniuge possiede beni e pensione nel paese
d'origine.”)
Lamentava che, ciò nonostante, l' con nota del 7.2.2023 rigettava la domanda in quanto “Lei CP_1
non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 23.1.2023 pertanto, non è stato possibile
procedere all'accertamento del diritto alla prestazione.” e con la medesima motivazione rigettava anche le successive domande presentate in data 14.04.2023 05.01.2024 e 21.05.2024.
Ritualmente instaurato il contraddittorio l' non si costituiva in giudizio, pertanto ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
A seguito dell'udienza del 2.5.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è
stata decisa.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto occorre ricordare che l'assegno sociale – introdotto dall'art. 3, comma 6°, della L.
n. 335/1995 in sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, della “pensione sociale” – è una prestazione di carattere assistenziale cui hanno diritto i soggetti che versano in condizioni economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
Tale beneficio, in origine riservato ai soli cittadini italiani residenti in Italia, è stato esteso, dall'art. 39 della L. n. 40/1998, anche ai cittadini dell'Unione Europea nonché ai cittadini extracomunitari titolari della carta di soggiorno o soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, ha stabilito che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Sullo stato di bisogno e dell'assenza di redditi incompatibili, l'art. 49 co.1 della L. 289/2002 ha demandato alla normazione secondaria “le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione”.
Il D.M. 12 maggio 2003 emesso in attuazione del suddetto art. 49 stabilisce che “I redditi prodotti
all'estero rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali previsti per l'accesso alle prestazioni
pensionistiche, sono valutati dall'ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni
nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito: a) redditi previdenziali italiani ed esteri;
b)
redditi di lavoro;
c) redditi immobiliari con esclusione della prima casa di abitazione;
d) redditi di
capitali e di partecipazione;
e) redditi di carattere assistenziale”.
L'art. 2 quindi stabilisce che “i redditi di cui all'art. 1 vengono rilevati, negli Stati elencati nella
tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, attraverso la presentazione
all'ente erogatore, di: a) certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno
Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b) copia delle
dichiarazioni dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione
all'autorità fiscale dello Stato di residenza, ovvero per i pensionati per i quali il livello di reddito
non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'autorità fiscale
di un'autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Negli Stati non
compresi tra quelli di cui al comma l'accertamento dei requisiti viene effettuato attraverso la
presentazione all'ente erogatore di: a) certificazione anche negativa, rilasciata dagli Organismi che
in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
b)
autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità
personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001 n. 152”.
Ai sensi dell'art. 3: “L'individuazione degli organismi che in ogni singolo Stato provvedono
all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali e, conseguentemente, al rilascio delle
apposite certificazioni, è affidata all'ente erogatore italiano”
La disciplina vigente stabilisce, pertanto, che per ottenere l'assegno sociale è necessario avere i seguenti requisiti: 67 anni di età; stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari, iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini extracomunitari,
titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
residenza effettiva stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Ora, nel caso di specie, dalla documentazione allegata da parte ricorrente, risulta che al momento della presentazione della domanda del 2.01.2023 il ricorrente aveva raggiunto a) il requisito anagrafico richiesto per beneficiare dell'assegno sociale (68 anni, 6 mesi, 28 giorni); b) era cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo,
rilasciato dall'Autorità preposta in data 08.04.2015 c) risiedeva stabilmente e continuativamente in
Italia dal 2004 .
In ordine allo stato di bisogno e all'assenza di redditi incompatibili, risulta agli atti l'assenza di redditi in Italia e autocertificazione, riportata sul modulo di domanda di assegno sociale, fornito dalla stessa
, nella quale il ricorrente ha dichiarato “di non avere redditi esteri” nonché dichiarazione CP_1
consolare tradotta “che neanche il coniuge possiede beni e pensione nel paese d'origine”.
In merito si condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza allegata da parte ricorrente secondo la quale sarebbe stato già sufficiente presentare all' convenuto anche solo una CP_2
dichiarazione sostitutiva ex art. 46 o 47, D.lgs. n. 445/2000 riguardo la non titolarità di proprietà
redditi o pensione nel Paese di origine per poter accedere alla prestazione assistenziale.
Va infatti osservato che nello specifico, lo Sri Lanka non è ricompreso nella tabella allegata al D.M. Ora alla luce della normativa richiamata, ciò comporterebbe la necessità di certificazione da parte
"degli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali"; organismi la cui individuazione "è affidata all'ente erogatore italiano" cioè all' . CP_1
Tale individuazione pacificamente non risulta essere stata effettuata, ma tale omissione non può
ricadere sul ricorrente.
Sul punto la Corte di appello di Milano (sent. n.338/2021) ha ritenuto che “Una simile lacuna,
tuttavia, non può danneggiare il singolo utente, specie se si considera che si verte in materia di
prestazioni di natura assistenziale. Diversamente si perverrebbe all'iniquo risultato per cui taluni
richiedenti – in modo del tutto casuale – ne verrebbero esclusi per il solo fatto che la pubblica
amministrazione non ha individuato il soggetto estero di riferimento, legittimato a rilasciare l'idonea
certificazione, con conseguente
impossibilità, per questi cittadini stranieri, di dare prova di uno dei requisiti richiesti. Quanto fin qui
esposto conduce a ritenere la documentazione prodotta dall'odierna appellata idonea a dimostrare
la sua condizione reddituale e quindi il suo diritto all'assegno sociale. Va infine osservato che
contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la Suprema Corte, non esclude l'idoneità nel giudizio
civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni cui
CP_ si controverte, avendo chiarito che, qualora il requisito reddituale sia contestato dall' l'istante
ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione. (Corte di cassazione SSUU n. 5167/2003 e
Sez. Lavoro n. 12131/2009).
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti per l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/95, sin dalla domanda originaria.
Invero l' , rimanendo contumace nulla ha contestato, né ha fornito al riguardo una prova di segno CP_1
contrario.
In conclusione, il ricorso va accolto dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 2.1.2023 con condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione nella misura di legge, oltre accessori. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile