CASS
Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2024, n. 13354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13354 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PE NI, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/07/2023 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Giorgia Greco, il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato la misura della custodia domiciliare nei confronti di NI PE per due ipotesi delittuose di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, descritte ai capi 19) e 21). Penale Sent. Sez. 6 Num. 13354 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 28/02/2024 I reati contestati si inseriscono in una serie di vicende criminose - oggetto del medesimo provvedimento genetico - poste in essere da vari indagati. Al capo 1 è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla consorteria operante nella zona dell'alto Jonio cosentino, con collegamenti nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, nonché in Germania, Olanda e Paesi dell'Est europeo, oltre che in Sud America. Il Tribunale sintetizzava innanzitutto le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria, disvelata attraverso le indagini scaturite dal monitoraggio di soggetti dimoranti in Germania. L'attività di captazione telefonica e ambientale ha consentito di appurare la commissione di vari reati in materia di stupefacenti e individuare diversi soggetti coinvolti nel traffico, fra i quali tale GE CA, nonché di accertare l'esistenza di un gruppo criminale allo stesso riconducibile, operativo in loc. Cantinella di GL AL. In tale contesto si inserisce la figura di PE, riguardo al quale il Tribunale esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse mossegli e ribadiva il giudizio di gravità del compendio indiziario per i reati di cui ai capi 19) e 21), fornito soprattutto dalle operazioni di captazione di conversazioni ambientali (analiticamente riportate alle pag. 5- 12 del provvedimento impugnato). Ne emergevano due compravendite di marijuana, avvenute il 3 e il 6 ottobre 2020, caratterizzate dal ripetersi del medesimo modus operandi, ossia la fornitura da parte di PE a tali AN e LO, destinata alla successiva cessione al gruppo guidato da CA. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di ripetizione di analoghi delitti veniva desunto dalle specifiche modalità del fatto, sintomatiche di un collaudato inserimento dell'indagato nel traffico illecito di stupefacenti, e quindi della facilità di contatti che lo stesso potrebbe facilmente recuperare se libero da vincoli: apprezzamento per il quale l'attuale stato di restrizione per altro reato non era ritenuto ostativo. 2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza da parte dell'ordinanza genetica di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, non avendo il Tribunale considerato che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si è limitata a recepire la richiesta cautelare senza operare specifiche valutazioni in ordine alla gravità indiziaria nei confronti dell'indagato; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, dal momento che per queste la regola è il compimento delle operazioni attraverso impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, derogabile solo attraverso motivazione che dia conto delle impossibilità di utilizzo di apparecchiature pubbliche, cosa non avvenuta nel caso di specie;
2 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni nonostante la mancata iscrizione di PE nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, non potendo la difesa verificare se le indagini siano state effettuate nei termini normativamente previsti;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al profilo della gravità indiziaria per i delitti contestati. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco in relazione alla prova della responsabilità; esse non sono concludenti, in assenza di perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente, oltre al fatto che i dialoghi ben potrebbero riferirsi all'attività lavorativa dell'indagato, imprenditore agricolo (ciò con riferimento, ad esempio, ai "sacchi di patate" di cui alle conversazioni captate); 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, tenuto conto che si tratta di due episodi risalenti e molto ravvicinati fra loro, nonché della considerazione che PE non ha precedenti per reati in materia di stupefacenti, donde l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza. In data 21 febbraio 2024 la Difesa ha depositato memoria con cui rappresenta che, a seguito di ricorso per cassazione del coindagato AN avverso analoga ordinanza di rigetto del Tribunale per il riesame, è stato disposto l'annullamento con rinvio al medesimo Ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo, espresso in termini di infondatezza della doglianza, da parte dei giudici del riesame sia immune da censure. Con riferimento - come nel caso di specie - al (parziale) rinvio per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare e alla possibilità che tale metodo non incida negativamente sulla complessiva legittimità dell'apparato argomentativo del giudice della cautela, va premesso che l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). 3 Il motivo di ricorso si rivela affatto generico, poiché il ricorrente affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, tuttavia, di indicare quali contenuti dell'ordinanza cautelare registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione del giudice della cautela che dell'attività di giudizio costituisce il proprium. 3. Anche il motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la Procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del P.M. che documenti, ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza (Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989). Si è poi precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti della norma citata solo il luogo di utilizzo degli stessi, e non il titolo della loro disponibilità (Sez. 1, n. 2707 del 24/09/2020, dep. 2021, Giaramita, Rv. 280972; Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517). Il Tribunale ha correttamente applicato tali principi, spiegando che, con riferimento alle intercettazioni disposte all'interno dell'abitacolo della vettura Volkswagen Tiguan in uso a CA, l'esecuzione delle operazioni è stata disposta dal Pubblico Ministero mediante l'impiego di impianti noleggiati dall'impresa privata SIO S.p.a., da attivarsi nei locali della Procura della Repubblica. 4. Parimenti privo di pregio appare il motivo di ricorso relativo alla mancata iscrizione della notizia di reato per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, risultando solo l'iscrizione per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. cit. Il ricorrente si duole in maniera generica della decisione dei giudici del riesame, senza confrontarsi, se non in modo assertivo, con l'articolato iter argomentativo del Tribunale, che ha dato atto che le captazioni sono avvenute secondo l'iscrizione del più grave reato associativo ex art. 74 d.P.R. cit. e che, successivamente, alla luce delle indagini il P.M. ha ritenuto di procedere alla richiesta cautelare per i soli reati in 4 contestazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 335, comma 1, cod. proc. pen.. A detta previsione è correlata quella del termine di durata delle indagini di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen., là dove il termine ordinario di sei mesi (come quello di un anno per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) decorre ex art. 405, comma 2, dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il Tribunale ha adeguatamente rappresentato che, nel caso di specie, tutte le captazioni sono avvenute prima della scadenza delle indagini preliminari, precisando altresì che, al fine della verifica della utilizzabilità, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono stati compiuti (e non a quella del deposito dell'informativa riassuntiva). A chiusura il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). 5. L'ulteriore doglianza concernente la valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine alla commissione dei due delitti ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, posti in essere nell'ottobre 2020, oltre che formulata in termini generici, risulta proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, atteso che essa appare sostanzialmente diretta a una rilettura fattuale degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente, ritenendo prive di pregio le tesi avanzate circa la pretesa liceità degli scambi aventi ad oggetto beni eterogenei (documenti medici, patate, piastrelle) e non giustificati da pregressi rapporti di fornitura nell'ambito di affari non supportati da alcuna idonea documentazione. A fronte di una 5 censura astratta, riferita unicamente alla necessità, in caso di "droga parlata", di motivare circa gli elementi che depongono in maniera certa sulla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato il tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza, riferite in modo inconfutabile alle modalità dell'attività di spaccio di stupefacenti. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti contestati, che, siccome correttamente motivate, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 6. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso enunciato dal difensore per il profilo delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame ha rimarcato che, nonostante siano soltanto due gli episodi in contestazione, le modalità del fatto dimostrano che il ricorrente è stabilmente dedito all'attività del narcotraffico, tanto che gli altri indagati si rivolgono a costui per acquistare la sostanza stupefacente, conoscendolo come soggetto inserito in sicuri canali di approvvigionamento. Tuttavia, in relazione al profilo della concretezza e dell'attualità, non ha rappresentato, o lo ha fatto con motivazione apparente, la rilevanza del decorso del tempo rispetto ai fatti, che risalgono all'ottobre 2020, come pure dello stato di restrizione dell'indagato, non essendo evincibile dal provvedimento impugnato se ciò sia in qualche modo connesso con diversi episodi delittuosi legati al narcotraffico (e quindi in qualche modo espressione di una perdurante pericolosità) o se sia relativo a fattispecie in alcun modo ad esso riferibili. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto di esigenze cautelari al Tribunale di Catanzaro.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzar competente ai sensi dell'art. 399, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato, Avv. Giorgia Greco, il quale, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato la misura della custodia domiciliare nei confronti di NI PE per due ipotesi delittuose di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, descritte ai capi 19) e 21). Penale Sent. Sez. 6 Num. 13354 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 28/02/2024 I reati contestati si inseriscono in una serie di vicende criminose - oggetto del medesimo provvedimento genetico - poste in essere da vari indagati. Al capo 1 è contestato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla consorteria operante nella zona dell'alto Jonio cosentino, con collegamenti nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria, nonché in Germania, Olanda e Paesi dell'Est europeo, oltre che in Sud America. Il Tribunale sintetizzava innanzitutto le vicende concernenti l'esistenza e l'operatività della consorteria, disvelata attraverso le indagini scaturite dal monitoraggio di soggetti dimoranti in Germania. L'attività di captazione telefonica e ambientale ha consentito di appurare la commissione di vari reati in materia di stupefacenti e individuare diversi soggetti coinvolti nel traffico, fra i quali tale GE CA, nonché di accertare l'esistenza di un gruppo criminale allo stesso riconducibile, operativo in loc. Cantinella di GL AL. In tale contesto si inserisce la figura di PE, riguardo al quale il Tribunale esaminava la consistenza probatoria delle specifiche accuse mossegli e ribadiva il giudizio di gravità del compendio indiziario per i reati di cui ai capi 19) e 21), fornito soprattutto dalle operazioni di captazione di conversazioni ambientali (analiticamente riportate alle pag. 5- 12 del provvedimento impugnato). Ne emergevano due compravendite di marijuana, avvenute il 3 e il 6 ottobre 2020, caratterizzate dal ripetersi del medesimo modus operandi, ossia la fornitura da parte di PE a tali AN e LO, destinata alla successiva cessione al gruppo guidato da CA. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di ripetizione di analoghi delitti veniva desunto dalle specifiche modalità del fatto, sintomatiche di un collaudato inserimento dell'indagato nel traffico illecito di stupefacenti, e quindi della facilità di contatti che lo stesso potrebbe facilmente recuperare se libero da vincoli: apprezzamento per il quale l'attuale stato di restrizione per altro reato non era ritenuto ostativo. 2. Avverso detta ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza da parte dell'ordinanza genetica di una autonoma valutazione della legittimità e rilevanza degli elementi disponibili, non avendo il Tribunale considerato che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si è limitata a recepire la richiesta cautelare senza operare specifiche valutazioni in ordine alla gravità indiziaria nei confronti dell'indagato; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, dal momento che per queste la regola è il compimento delle operazioni attraverso impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, derogabile solo attraverso motivazione che dia conto delle impossibilità di utilizzo di apparecchiature pubbliche, cosa non avvenuta nel caso di specie;
2 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni nonostante la mancata iscrizione di PE nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, non potendo la difesa verificare se le indagini siano state effettuate nei termini normativamente previsti;
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al profilo della gravità indiziaria per i delitti contestati. Le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco in relazione alla prova della responsabilità; esse non sono concludenti, in assenza di perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente, oltre al fatto che i dialoghi ben potrebbero riferirsi all'attività lavorativa dell'indagato, imprenditore agricolo (ciò con riferimento, ad esempio, ai "sacchi di patate" di cui alle conversazioni captate); 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, tenuto conto che si tratta di due episodi risalenti e molto ravvicinati fra loro, nonché della considerazione che PE non ha precedenti per reati in materia di stupefacenti, donde l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza. In data 21 febbraio 2024 la Difesa ha depositato memoria con cui rappresenta che, a seguito di ricorso per cassazione del coindagato AN avverso analoga ordinanza di rigetto del Tribunale per il riesame, è stato disposto l'annullamento con rinvio al medesimo Ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 2. Quanto alla sostenuta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, ritiene la Corte che il percorso argomentativo, espresso in termini di infondatezza della doglianza, da parte dei giudici del riesame sia immune da censure. Con riferimento - come nel caso di specie - al (parziale) rinvio per relationem o mediante incorporazione della richiesta cautelare e alla possibilità che tale metodo non incida negativamente sulla complessiva legittimità dell'apparato argomentativo del giudice della cautela, va premesso che l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza è osservata anche quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti del procedimento e, ove necessario, la rielaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del riesame, giacché la valutazione autonoma non necessariamente comporta la valutazione difforme (Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 275339; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658). 3 Il motivo di ricorso si rivela affatto generico, poiché il ricorrente affida la dedotta nullità all'enunciazione di principi generali, mancando, tuttavia, di indicare quali contenuti dell'ordinanza cautelare registrino il denunciato acritico recepimento o si traducano in una mera esposizione dei dati indiziari raccolti, non mediati dalla necessaria valutazione del giudice della cautela che dell'attività di giudizio costituisce il proprium. 3. Anche il motivo di ricorso con cui il ricorrente contesta l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella Procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poiché non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la Procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del P.M. che documenti, ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza (Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Franchini, Rv. 229989). Si è poi precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni telefoniche, il decreto che dispone l'esecuzione delle operazioni con l'utilizzo di impianti noleggiati da imprese private ed installati nella Procura della Repubblica, non deve essere motivato quanto alla ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e alla insufficienza o inidoneità degli impianti, in quanto assume rilievo, agli effetti della norma citata solo il luogo di utilizzo degli stessi, e non il titolo della loro disponibilità (Sez. 1, n. 2707 del 24/09/2020, dep. 2021, Giaramita, Rv. 280972; Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015, Diano, Rv. 264517). Il Tribunale ha correttamente applicato tali principi, spiegando che, con riferimento alle intercettazioni disposte all'interno dell'abitacolo della vettura Volkswagen Tiguan in uso a CA, l'esecuzione delle operazioni è stata disposta dal Pubblico Ministero mediante l'impiego di impianti noleggiati dall'impresa privata SIO S.p.a., da attivarsi nei locali della Procura della Repubblica. 4. Parimenti privo di pregio appare il motivo di ricorso relativo alla mancata iscrizione della notizia di reato per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, risultando solo l'iscrizione per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. cit. Il ricorrente si duole in maniera generica della decisione dei giudici del riesame, senza confrontarsi, se non in modo assertivo, con l'articolato iter argomentativo del Tribunale, che ha dato atto che le captazioni sono avvenute secondo l'iscrizione del più grave reato associativo ex art. 74 d.P.R. cit. e che, successivamente, alla luce delle indagini il P.M. ha ritenuto di procedere alla richiesta cautelare per i soli reati in 4 contestazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 335, comma 1, cod. proc. pen.. A detta previsione è correlata quella del termine di durata delle indagini di cui agli artt. 405 ss. cod. proc. pen., là dove il termine ordinario di sei mesi (come quello di un anno per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) decorre ex art. 405, comma 2, dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il Tribunale ha adeguatamente rappresentato che, nel caso di specie, tutte le captazioni sono avvenute prima della scadenza delle indagini preliminari, precisando altresì che, al fine della verifica della utilizzabilità, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono stati compiuti (e non a quella del deposito dell'informativa riassuntiva). A chiusura il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248). 5. L'ulteriore doglianza concernente la valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine alla commissione dei due delitti ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, posti in essere nell'ottobre 2020, oltre che formulata in termini generici, risulta proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, atteso che essa appare sostanzialmente diretta a una rilettura fattuale degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno delle prospettate ipotesi alternative, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità del ricorrente, ritenendo prive di pregio le tesi avanzate circa la pretesa liceità degli scambi aventi ad oggetto beni eterogenei (documenti medici, patate, piastrelle) e non giustificati da pregressi rapporti di fornitura nell'ambito di affari non supportati da alcuna idonea documentazione. A fronte di una 5 censura astratta, riferita unicamente alla necessità, in caso di "droga parlata", di motivare circa gli elementi che depongono in maniera certa sulla detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato il tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza, riferite in modo inconfutabile alle modalità dell'attività di spaccio di stupefacenti. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per i delitti contestati, che, siccome correttamente motivate, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 6. Risulta viceversa fondato il motivo di ricorso enunciato dal difensore per il profilo delle esigenze cautelari. Orbene, il Tribunale del riesame ha rimarcato che, nonostante siano soltanto due gli episodi in contestazione, le modalità del fatto dimostrano che il ricorrente è stabilmente dedito all'attività del narcotraffico, tanto che gli altri indagati si rivolgono a costui per acquistare la sostanza stupefacente, conoscendolo come soggetto inserito in sicuri canali di approvvigionamento. Tuttavia, in relazione al profilo della concretezza e dell'attualità, non ha rappresentato, o lo ha fatto con motivazione apparente, la rilevanza del decorso del tempo rispetto ai fatti, che risalgono all'ottobre 2020, come pure dello stato di restrizione dell'indagato, non essendo evincibile dal provvedimento impugnato se ciò sia in qualche modo connesso con diversi episodi delittuosi legati al narcotraffico (e quindi in qualche modo espressione di una perdurante pericolosità) o se sia relativo a fattispecie in alcun modo ad esso riferibili. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame in punto di esigenze cautelari al Tribunale di Catanzaro.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzar competente ai sensi dell'art. 399, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 28/02/2024