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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 2889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2889 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 10585/2024, cui è riunito il procedimento per ATPO recante il n. R. G. 23321/2022, vertenti
TRA
e nella qualità di genitori della Parte_1 Parte_2 minore , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaella Persona_1
Moio ed elettivamente domiciliati in Quarto (NA) alla via Masullo 1;
Ricorrenti
E
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata t;
Email_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2022 i ricorrenti in epigrafe proponevano istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento della minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato, dr. , concludeva la sua relazione, ritenendo che Persona_2 non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del quarto comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 4.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza;
deduceva la sussistenza del requisito sanitario e concludeva, quindi, per il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa del 25.10.2021 o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la rinnovazione della CTU e fissata l'udienza di discussione del 14.4.2025, il Giudice decideva la causa con la presente sentenza di cui veniva data lettura alle parti.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
La CTU svolta in sede di ATP ed oggetto del dissenso manifestato da parte ricorrente, aveva concluso COME SEGUE: “Il quadro clinico consente, attualmente, alla bambina di conservare l'autonomia che permettono il compimento degli atti quotidiani della vita per età. Non vi è pertanto, allo stato, la necessità di assistenza continua e quindi non vi è diritto all'assegno di accompagnamento”.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione parte ricorrente aveva evidenziato che “Non risulta dalla perizia su quali basi, secondo il CTU, la minore conserverebbe l'autonomia che le consente il compimento degli atti quotidiani della vita e soprattutto non risulta aver dato atto di aver testato qualcuno di essi durante la visita”.
Si doleva, in particolare, che il CTU nominato non avesse adottato un approccio adeguato al carattere clinico della sindrome PANS/PANDAS, evidenziando la discordanza delle conclusioni peritali con i più recenti accertamenti sanitari riguardanti la minore, ossia il certificato rilasciato dal nucleo di neuropsichiatria dell'ASL Napoli
dal quale emergeva che “le autonomie personali non sono adeguate e che Pt_3
necessita di continua ed assidua assistenza e monitoraggio”. Per_1
Si doleva, inoltre, della scarsa valorizzazione delle condizioni urogenitali della minore, dell'incapacità della stessa di provvedere in autonomia ai propri bisogni e della soggezione a disturbi ossessivo-compulsivi ed alle allucinazioni, oltreché dei disturbi del linguaggio e delle compromissioni sensoriali di cui la minore e affetta.
Le carenze della perizia denunciate da parte ricorrente sono state superate dalla perizia svolta dalla Dott.ssa nell'odierno giudizio, che ha condotto un esame Persona_3 obiettivo accurato, coerente con le certificazioni mediche in atti ed esaustivo, all'esito della quale il perito d'ufficio ha concluso che “ Persona_1
è risultata affetta da Sindrome di PANDAS con regressione comportamenti e rituali ossessivi, stereotipie multiple. Tale stato morboso rende la minore invalido con necessità di assistenza continua per poter svolgere gli atti quotidiani della vita sin dalla domanda amministrativa” La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, motivata e non suscettibile di censure non emergendo errori o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
Le argomentazioni del consulente possono, pertanto, senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante senza che siano necessari ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche delle spese della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti e Parte_1
, nella qualità di genitori della minore , al Parte_4 Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 25.10.2021;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma, CP_1 comprensiva della fase ATPO e dell'opposizione, pari ad euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 10585/2024, cui è riunito il procedimento per ATPO recante il n. R. G. 23321/2022, vertenti
TRA
e nella qualità di genitori della Parte_1 Parte_2 minore , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffaella Persona_1
Moio ed elettivamente domiciliati in Quarto (NA) alla via Masullo 1;
Ricorrenti
E
Controparte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata t;
Email_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2022 i ricorrenti in epigrafe proponevano istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento della minore . Persona_1
Il c.t.u. nominato, dr. , concludeva la sua relazione, ritenendo che Persona_2 non sussistessero i presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del quarto comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 4.5.2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza;
deduceva la sussistenza del requisito sanitario e concludeva, quindi, per il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa del 25.10.2021 o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta la rinnovazione della CTU e fissata l'udienza di discussione del 14.4.2025, il Giudice decideva la causa con la presente sentenza di cui veniva data lettura alle parti.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
La CTU svolta in sede di ATP ed oggetto del dissenso manifestato da parte ricorrente, aveva concluso COME SEGUE: “Il quadro clinico consente, attualmente, alla bambina di conservare l'autonomia che permettono il compimento degli atti quotidiani della vita per età. Non vi è pertanto, allo stato, la necessità di assistenza continua e quindi non vi è diritto all'assegno di accompagnamento”.
Nel ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di opposizione parte ricorrente aveva evidenziato che “Non risulta dalla perizia su quali basi, secondo il CTU, la minore conserverebbe l'autonomia che le consente il compimento degli atti quotidiani della vita e soprattutto non risulta aver dato atto di aver testato qualcuno di essi durante la visita”.
Si doleva, in particolare, che il CTU nominato non avesse adottato un approccio adeguato al carattere clinico della sindrome PANS/PANDAS, evidenziando la discordanza delle conclusioni peritali con i più recenti accertamenti sanitari riguardanti la minore, ossia il certificato rilasciato dal nucleo di neuropsichiatria dell'ASL Napoli
dal quale emergeva che “le autonomie personali non sono adeguate e che Pt_3
necessita di continua ed assidua assistenza e monitoraggio”. Per_1
Si doleva, inoltre, della scarsa valorizzazione delle condizioni urogenitali della minore, dell'incapacità della stessa di provvedere in autonomia ai propri bisogni e della soggezione a disturbi ossessivo-compulsivi ed alle allucinazioni, oltreché dei disturbi del linguaggio e delle compromissioni sensoriali di cui la minore e affetta.
Le carenze della perizia denunciate da parte ricorrente sono state superate dalla perizia svolta dalla Dott.ssa nell'odierno giudizio, che ha condotto un esame Persona_3 obiettivo accurato, coerente con le certificazioni mediche in atti ed esaustivo, all'esito della quale il perito d'ufficio ha concluso che “ Persona_1
è risultata affetta da Sindrome di PANDAS con regressione comportamenti e rituali ossessivi, stereotipie multiple. Tale stato morboso rende la minore invalido con necessità di assistenza continua per poter svolgere gli atti quotidiani della vita sin dalla domanda amministrativa” La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, motivata e non suscettibile di censure non emergendo errori o lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.
Le argomentazioni del consulente possono, pertanto, senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante senza che siano necessari ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto anche delle spese della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti e Parte_1
, nella qualità di genitori della minore , al Parte_4 Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa del 25.10.2021;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma, CP_1 comprensiva della fase ATPO e dell'opposizione, pari ad euro 1.800,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.