Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO n. r.g. 602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2024 promossa
da
), in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NICOLA DE CESARE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, via Carlo Forti 57;
OPPONENTE
contro
), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. EMILIANO MARIO LARAIA, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, I comma c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato la società (da ora innanzi Parte_1 semplicemente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole in data Parte_2
27.2.2024, con il quale le aveva intimato il pagamento € Controparte_1
23.531,60, sulla base del decreto ingiuntivo n. 918/2023, emesso dal Tribunale di Teramo in data
2.11.2023, per l'importo pari ad € 20,405,60.
A sostegno dell'opposizione la società ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità della pretesa creditoria stante l'inesistenza della fonte negoziale del credito vantato dalla controparte, precisando di non aver mai stipulato alcun contratto di compravendita con la società opposta e, conseguentemente, di non aver mai acquistato la merce di cui alle fatture poste a fondamento dell'azione monitoria.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, sulla base delle ragioni innanzi esposte, nonché degli atti e documenti prodotti, a cui questa difesa si richiama, previa sospensione dell'esecuzione, sussistendo gli enunciati gravi motivi, cosi decidere:
IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo posto alla base della pretesa creditoria vantata dalla portata nell'atto di precetto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o Controparte_1 nullità dell'atto di precetto e del prodromico decreto ingiuntivo n. 918/2023, emesso dal Tribunale di
Teramo in data 2.11.2023;
IN SUBORDINE prendere atto dell'offerta di riconsegna formulata dalla attraverso cui la stessa Parte_1 ha messo a disposizione, per il ritiro, in favore della , la merce ricevuta in conto Controparte_1 visione e a tutt'oggi mai ritirata dalla stessa e dichiarare tale offerta satisfattiva della pretesa vantata da parte della società opposta e, per l'effetto, dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di precetto oggetto della presente opposizione ed il prodromico decreto ingiuntivo;
IN ULTERIORE SUBORDINE
nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenga fondata la pretesa creditoria, parametrare la stessa ed il valore della controversia sulla base dell'effettivo valore della merce ricevuta e, per
l'effetto, rideterminare ex novo le relative voci dell'atto di precetto, riferendole al valore della merce pari ad € 11.418,55;
IN OGNI CASO
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condannare parte convenuta-opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa e del precedente giudizio monitorio, oltre IVA e CAP.
Si chiede altresì, la condanna della controparte al pagamento della somma da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite, avendo agito in palese malafede a danno della società opponente.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.6.2024 si è costituita in giudizio affermando l'inammissibilità dell'opposizione, evidenziando Controparte_1 come l'opponente avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni – fondate su circostanze tutte verificatesi prima della domanda monitoria e dell'emissione del decreto ingiuntivo – mediante opposizione al decreto ingiuntivo stesso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e rammentando che in presenza di titolo esecutivo di formazione giudiziale, il giudice dell'opposizione a precetto può solamente valutare fatti modificativi ed estintivi successivi alla formazione del titolo, essendogli inibita ogni valutazione in merito a fatti e circostanze anteriori deducibili in sede di impugnazione del titolo esecutivo.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale di Teramo, contrariis reiectis:
A) Preliminarmente, accertare e dichiarare la inammissibilità dell'istanza ex art. 624 c.p.c. formulata dall'opposta per i motivi esplicitati nella superiore sezione << Inferenza giuridica -
Inammissibilità della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. >> e, per l'effetto, disattenderla;
B) Nel merito, accertare e dichiarare la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della opposizione ex art. 615, 1° c., c.p.c. (con riguardo a tutte le domande che ne costituiscono l'oggetto) proposta dalla società in persona del legale rappresentante p.t., per i motivi espressi Parte_1 nelle superiori sezioni << Premessa Storica – Infondatezza dell'opposizione >> e << Inferenza giuridica – Inammissibilità dell'opposizione >> e, per l'effetto, rigettarla;
C) Accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dalla società integra – Parte_1 considerata la patente pretestuosità che la connota – una ipotesi di abuso del processo e, per l'effetto, condannare la detta società, in persona del legale rapp.te, al pagamento, a favore dell'opposta, di una somma di denaro equitativamente determinata a mente dell'art. 96, 3° c., c.p.c.;
D) Condannare la società , in persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese Parte_1
e dei compensi di giudizio, oltre al rimb. forf. 15% e oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale;
all'udienza del 18.2.2025 parte opponente ha dichiarato di rinunciare all'azione, e il difensore della società opposta ha inteso non accettare la rinuncia;
pertanto, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata assunta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è inammissibile, per i motivi di seguito esposti.
Il precetto opposto trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 918/2023 emesso dal Tribunale di Teramo il 2.11.2023.
È altresì pacifico che il predetto decreto ingiuntivo, reso esecutivo in data 16.2.2024, non sia mai stato opposto da Parte_1
A tal proposito, si osserva che “in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615
c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17308 del 31/08/2015, Rv. 636479 - 01) e che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso”.
In altre parole, i vizi riguardanti il merito della vicenda di cui si discute avrebbero dovuti essere fatti valere con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché l'opposizione spiegata da deve Pt_1 ritenersi inammissibile.
Infatti, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. n. 27159/2006; n. 27160/2006).
Le eventuali cause di nullità o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte esclusivamente con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c. preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nella specie, la domanda formulata dalla opponente afferisce a fatti e circostanze anteriori alla formazione del titolo e si appalesa, pertanto, inammissibile, prima ancora che infondata, risultando preclusa, in sede di opposizione a precetto, la verifica della legittimità del titolo, basata su questioni dedotte o deducibili nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non intrapreso dalla parte ingiunta.
La giurisprudenza è unanime sul punto: "in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base
a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli
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intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso"(Cass. n. 26089/2005).
Ne discende che la spiegata opposizione non può, nella specie, considerarsi ammissibile, attesa l'anteriorità alla formazione del titolo dell'asserito credito.
Quanto alle spese processuali, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall' art. 91 c.p.c., pertanto l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta; tali spese vengono liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 secondo il valore dichiarato della controversia, ivi comprese le fasi di studio e introduttiva secondo i parametri medi, e quella istruttoria e decisionale secondo i parametri minimi, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
Infine, deve essere, invece, respinta, la domanda formulata da parte opposta ed avente ad oggetto il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che non è sufficiente la mera infondatezza della domanda per considerare temeraria l'azione e ottenere dunque il risarcimento del danno (Tribunale Grosseto, 9/4/2016, n. 312) e considerato che l'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali: nel caso di specie, del resto, l'intendimento di rinunciare all'azione manifestato all'udienza del 18.2.2025 è indicativo di una condotta processuale tutto sommato collaborativa, che senz'altro non può integrare gli estremi del dolo o dalle colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 602/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione a precetto spiegata da Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1 opposta, che si liquidano in € 3.387,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 24 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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