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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 302/2020 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302/2020 R.G.A.C. introitata con Ordinanza del 20.12.2024 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
Tra
, nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Scarpati (CF: ed elettivamente domiciliata, come da C.F._2
mandato a margine del ricorso, presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Umbria n. 19; ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: , e residente in [...]CP_1 C.F._3
(TA) al viale Giulia Licomati n. 9 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 e con visto del P.M.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1576/2022, depositata l'08.06.2022, questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, con i quali parte ricorrente formulava le richieste istruttorie, in ordine alle domande accessorie di carattere economico. La causa veniva istruita documentalmente, tramite informative rese dall' , poiché CP_2 non venivano ammesse le richieste di prova orale di parte ricorrente. Ritenuta la causa esaurientemente istruita e matura per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., per la sola comparsa conclusionale.
**********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del verbale di udienza presidenziale del 02.03.2021, non si è costituito in giudizio.
Orbene, venendo al merito del giudizio le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti, l'affido del figlio minore , per Per_1 il quale parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo, nonché il contributo paterno al mantenimento in favore dello stesso e della GL , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non Per_2
autonoma economicamente, entrambi collocati presso la madre, quantificato in sede di separazione nella misura di euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 per ciascuno, annualmente rivalutati ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
Parte ricorrente domandava altresì la previsione di un assegno divorzile in proprio favore, deducendo di essere disoccupata;
in sede di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili in favore della stessa.
In sede di udienza presidenziale del 02.03.2021, venivano confermate le condizioni della separazione, con affido esclusivo dei figli, all'epoca entrambi minori, alla madre presso la quale erano collocati e veniva regolamentato il diritto di visita e di intrattenimento del padre.
***********
Per quanto concerne le disposizioni relative alla GL , nata a [...] il [...], Per_2
essendo divenuta maggiorenne, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario.
Con riferimento all'affido ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore , nonché in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, stante la Per_1
contumacia del ritiene il Collegio che possano essere confermate le statuizioni già assunte CP_1
in sede di separazione, così come riportate in dispositivo e confermate in sede di udienza presidenziale.
In merito al contributo al mantenimento in favore dei figli , maggiorenne ma non autonoma Per_2
economicamente e minore, rispettivamente di anni ventuno e sedici, deve essere Per_1 confermato il contributo posto a carico del così come statuito nei provvedimenti provvisori CP_1 del 02.03.2021. Deve altresì prevedersi la percezione dell'assegno unico al 100% da parte di Pt_1
stante l'affido esclusivo del figlio minore alla stessa.
[...] Per_1
Con riguardo alla domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, il Collegio ritiene che debba essere accolta e debbano pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la recente sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n.
18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che "L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio ? sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo- compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, quanto alla situazione lavorativo/reddituale delle parti, è emerso dalle informative acquisite dall' che il “risulta assunto a tempo indeterminato con la CP_2 CP_1
qualifica ponteggiatore presso l'azienda RE RL (come distaccato/comando) sita in CORSO
UMBERTO I ,197/A TARANTO, matricola aziendale 7805429601, ATTIVITÀ ECONOMICA
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI, in precedenza sino a 12 luglio 2017 assunto presso l'azienda WORK SERVICE S.R.L. matr poi sospesa come azienda, Dal P.IVA_1
13/7/2017 ad oggi, assunto presso l'azienda RE RL come OPERAIO - TEMPO PIENO -
TEMPO INDETERMINATO , TIPO ASSUNZIONE codice 2T avente il significato di : “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”; diversamente la
è disoccupata, come dalla stessa dichiarato, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio Pt_1
svolgendo il ruolo di casalinga. Tanto premesso, stante il divario tra la situazione lavorativo e reddituale delle parti in favore del resistente, bensì considerata la durata del matrimonio (quattordici anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi il cospicuo apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, accertata la stabilità lavorativa di parte resistente, dal quale si presume la percezione di uno stipendio ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, appare giustificato confermare i provvedimenti provvisori con riconoscimento in favore di Parte_1
di un assegno divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, a far data dal 02.03.2021.
La natura della controversia e l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Pt_1
nei confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così
[...] CP_1
provvede;
- conferma l'affido esclusivo del figlio minore , nato a [...] il [...] alla madre Per_1
, con collocazione presso la stessa;
Parte_1
- conferma la regolamentazione del diritto di visita ed intrattenimento del padre nei confronti del figlio , come prevista in sede di separazione;
Per_1
- conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli , maggiorenne ma non autonoma economicamente e , Per_2 Per_1
la somma mensile di euro 300,00, in ragione di euro 150,00 per ciascuno, in favore della madre
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal 02.03.2021, nonché il Parte_1
50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, assegno unico al 100% in favore di;
Parte_1
- accoglie la domanda di e pone a carico di l'obbligo di Parte_1 CP_1
corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, la somma di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal 02.03.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, addì 19.05.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Martino Casavola Presidente
Dr.ssa Patrizia G. Nigri Giudice rel. est.
Dr.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 302/2020 R.G.A.C. introitata con Ordinanza del 20.12.2024 con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali
Tra
, nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Scarpati (CF: ed elettivamente domiciliata, come da C.F._2
mandato a margine del ricorso, presso lo studio della stessa sito in Taranto alla via Umbria n. 19; ricorrente
E
nato a [...] il [...], CF: , e residente in [...]CP_1 C.F._3
(TA) al viale Giulia Licomati n. 9 resistente contumace
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: Per la ricorrente come da note di udienza a trattazione scritta del 18.12.2024 e con visto del P.M.:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1576/2022, depositata l'08.06.2022, questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi. Con separata ordinanza, la causa veniva rimessa innanzi al Giudice Istruttore designato per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. VI comma, con i quali parte ricorrente formulava le richieste istruttorie, in ordine alle domande accessorie di carattere economico. La causa veniva istruita documentalmente, tramite informative rese dall' , poiché CP_2 non venivano ammesse le richieste di prova orale di parte ricorrente. Ritenuta la causa esaurientemente istruita e matura per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 18.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni e chiedeva definirsi il giudizio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., per la sola comparsa conclusionale.
**********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del verbale di udienza presidenziale del 02.03.2021, non si è costituito in giudizio.
Orbene, venendo al merito del giudizio le domande su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status, sono quelle concernenti, l'affido del figlio minore , per Per_1 il quale parte ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo, nonché il contributo paterno al mantenimento in favore dello stesso e della GL , divenuta maggiorenne nelle more del giudizio ma non Per_2
autonoma economicamente, entrambi collocati presso la madre, quantificato in sede di separazione nella misura di euro 300,00 mensili, in ragione di euro 150,00 per ciascuno, annualmente rivalutati ai sensi degli indici di adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della sig.ra Pt_1
Parte ricorrente domandava altresì la previsione di un assegno divorzile in proprio favore, deducendo di essere disoccupata;
in sede di separazione era stato previsto un assegno di mantenimento di euro 150,00 mensili in favore della stessa.
In sede di udienza presidenziale del 02.03.2021, venivano confermate le condizioni della separazione, con affido esclusivo dei figli, all'epoca entrambi minori, alla madre presso la quale erano collocati e veniva regolamentato il diritto di visita e di intrattenimento del padre.
***********
Per quanto concerne le disposizioni relative alla GL , nata a [...] il [...], Per_2
essendo divenuta maggiorenne, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario.
Con riferimento all'affido ed alla regolamentazione del diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore , nonché in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, stante la Per_1
contumacia del ritiene il Collegio che possano essere confermate le statuizioni già assunte CP_1
in sede di separazione, così come riportate in dispositivo e confermate in sede di udienza presidenziale.
In merito al contributo al mantenimento in favore dei figli , maggiorenne ma non autonoma Per_2
economicamente e minore, rispettivamente di anni ventuno e sedici, deve essere Per_1 confermato il contributo posto a carico del così come statuito nei provvedimenti provvisori CP_1 del 02.03.2021. Deve altresì prevedersi la percezione dell'assegno unico al 100% da parte di Pt_1
stante l'affido esclusivo del figlio minore alla stessa.
[...] Per_1
Con riguardo alla domanda della ricorrente di riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile, il Collegio ritiene che debba essere accolta e debbano pertanto essere confermati i provvedimenti provvisori.
Va premesso che i presupposti del riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del 10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Con la recente sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n.
18287/2019 e 5603/2020, Cass. n. 18697/2022).
Successivamente, questa Corte ha chiarito (Cass. 21926/2019) che "L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio ? sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio" (cfr. anche Cass. 15773/2020; Cass. 4215/2021).
In Cass. 24250/2021, si è affermato che " sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo- compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. anche Cass. 23583/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie, quanto alla situazione lavorativo/reddituale delle parti, è emerso dalle informative acquisite dall' che il “risulta assunto a tempo indeterminato con la CP_2 CP_1
qualifica ponteggiatore presso l'azienda RE RL (come distaccato/comando) sita in CORSO
UMBERTO I ,197/A TARANTO, matricola aziendale 7805429601, ATTIVITÀ ECONOMICA
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI, in precedenza sino a 12 luglio 2017 assunto presso l'azienda WORK SERVICE S.R.L. matr poi sospesa come azienda, Dal P.IVA_1
13/7/2017 ad oggi, assunto presso l'azienda RE RL come OPERAIO - TEMPO PIENO -
TEMPO INDETERMINATO , TIPO ASSUNZIONE codice 2T avente il significato di : “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”; diversamente la
è disoccupata, come dalla stessa dichiarato, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio Pt_1
svolgendo il ruolo di casalinga. Tanto premesso, stante il divario tra la situazione lavorativo e reddituale delle parti in favore del resistente, bensì considerata la durata del matrimonio (quattordici anni) ed il fatto che dallo stesso sono nati due figli e quindi il cospicuo apporto familiare fornito dalla madre nella crescita e nella cura degli stessi, accertata la stabilità lavorativa di parte resistente, dal quale si presume la percezione di uno stipendio ed in assenza di elementi di giudizio di segno contrario, appare giustificato confermare i provvedimenti provvisori con riconoscimento in favore di Parte_1
di un assegno divorzile di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, a far data dal 02.03.2021.
La natura della controversia e l'interesse di parte ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da Pt_1
nei confronti di ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così
[...] CP_1
provvede;
- conferma l'affido esclusivo del figlio minore , nato a [...] il [...] alla madre Per_1
, con collocazione presso la stessa;
Parte_1
- conferma la regolamentazione del diritto di visita ed intrattenimento del padre nei confronti del figlio , come prevista in sede di separazione;
Per_1
- conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei figli , maggiorenne ma non autonoma economicamente e , Per_2 Per_1
la somma mensile di euro 300,00, in ragione di euro 150,00 per ciascuno, in favore della madre
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal 02.03.2021, nonché il Parte_1
50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, assegno unico al 100% in favore di;
Parte_1
- accoglie la domanda di e pone a carico di l'obbligo di Parte_1 CP_1
corrispondere a titolo di assegno divorzile in favore della stessa, la somma di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far data dal 02.03.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, addì 19.05.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE