Articolo 15 della Legge 23 marzo 1983, n. 78
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 aprile 1983
Art. 15. Indennita' di volo oraria

Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennita' pari al 2 per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.
Entrata in vigore il 12 aprile 1983
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