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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2115 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5489/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.5.2025 DA
1) Parte_1
Nato a Castelmassa il 29 settembre 1964 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Monica MORLACCHI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Maria Cavallaro e l'Avv. Francesca Peviani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali, in data 21 giugno 1992, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GO iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di GO al n. 29 parte 2 serie A Ufficio 1 anno 1992. (anno 1992 atto n. 29 reg. parte 2 serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 24.02.2020 omologato con decreto del 06.06.2020 con i seguenti nata a [...] l'[...] Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor
[...]
e la signora in data 21 giugno 1992 in GO;
matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito concordatario trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di GO al n. 29, parte
2, serie A, Ufficio 1, anno 1992, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio come sopra trascritto;
2. disporre che la figlia vivrà con la madre presso la casa coniugale, sita in Parte_3
GO (MI) , Via Repubblica n. 28 di proprietà esclusiva della Signora Parte_2
3. disporre che la figlia prenderà accordi diretti con il padre circa i periodi che Parte_3 trascorrerà presso di lui;
4. porre a carico del signor il contributo al mantenimento per la figlia di € Parte_1 Pt_3
500,00, indicizzato come per legge, sino alla sua indipendenza economica, contributo che sino alla pubblicazione della sentenza sarà corrisposto alla signora dal mese Parte_2 successivo la pubblicazione sarà corrisposto, con bonifico permanente, direttamente alla figlia , sul conto corrente che verrà acceso dalla figlia alla sua maggiore età con valuta il Pt_3 giorno 15 di ogni mese;
5. porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese fuori assegno secondo le indicazioni del protocollo del Tribunale di Milano, che qui si trascrivono integralmente:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”;
6. l'assegno unico sarà ripartito nella misura del 50% tra i ricorrenti;
7. il signor e la signora dichiarano di non avere più nulla a pretendere Parte_1 Parte_2
l'uno dall'altra per i pregressi rapporti economici eventualmente maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, in particolare il signor inuncia ad ogni Parte_1 pretesa economica nei confronti della signora per quanto riguarda il canone di Parte_2 locazione eventualmente percepito dalla locazione dell'immobile sito nel Comune di
Mulazzo (MS), Strada Ponte Magra e relativo box sito in Mulazzo (MS), Via Per Lusuolo n.
39, mentre la signora rinuncia ad ogni pregressa pretesa economica circa la Parte_2 rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento in capo al signor in favore Parte_1 della figlia mai corrisposta;
Parte_3
8. le parti concordano che la quota di canone di locazione del 25% dell'immobile sito in Comune di Mulazzo, continuerà ad essere incassata dalla signora e messa a disposizione per Parte_2 le spese della figlia;
9. spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GO il 21.06.1992 tra la Sig.ra e il Sig. Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 28.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG