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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Stefano, presso il quale domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 564;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Buonfantino, presso il quale CP_1
domicilia in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 33;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno evocato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentirne accertare la responsabilità ex art. CP_1 2051 c.c., e per l'effetto condannarla all'esecuzione delle opere edili di ricostruzione del fabbricato,
ovvero al risarcimento del danno per equivalente, nonché alla esecuzione delle opere indicate dal ctu nominato nel procedimento per ATP, ovvero al versamento, in favore degli attori, di Euro
8.890,32. Con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, che il presente giudizio è stato preceduto da ATP, e che in coro di causa è stato nominato nuovo ausiliario, per l'espletamento di ulteriori accertamenti.
Si precisa altresì che questo scrivente è subentrato nella titolarità del presente procedimento a partire dal 6.4.2023.
e deducono e documentano di essere rispettivamente nudo proprietario Parte_1 CP_2
e usufruttuario dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 8/10
(fog. 2, p.lla 409, sub. 9).
deduce e documenta di essere proprietario di altri beni immobili sito nel medesimo Parte_2
fabbricato (individuato al CT. Al fog. 2, p.lla 403, sub. 7 e fog. 2, p.lla 408, sub. 8).
Gli attori deducono altresì che nel 2013 il fabbricato di proprietà della convenuta, contiguo al fabbricato di cui sopra, è crollato, e ciò, secondo quanto riconosciuto anche nel corso dell'ATP,
avrebbe compromesso la stabilità strutturale che l'intero aggregato edilizio poteva vantare rispetto ad eventuali azioni sismiche. Da ciò ne è conseguito, secondo l'ausiliario, un danno strutturale, in quanto il fabbricato degli attori, privato delle strutture del fabbricato della convenuta, presenta un minor grado di sicurezza sismica.
Il ctu, invece, pur escludendo l'esistenza di infiltrazioni in atto, ha comunque evidenziato che la mancata sistemazione ed impermeabilizzazione della parete di confine avrebbe portato, nel medio termine, a fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche: per tale ragione, ha indicato una serie di interventi da eseguire al fine di scongiurare ogni pericolo.
Parte convenuta contesta le avverse deduzioni: in primo luogo afferma che il crollo non sarebbe ascrivibile a sua inerzia, in quanto si sarebbe verificato nel corso di lavori di restauro e risanamento dell'immobile di sua proprietà, a causa di errori della società appaltatrice. In secondo luogo,
afferma che il crollo non avrebbe, in ogni caso, compromesso la stabilità del fabbricato degli attori,
atteso che quest'ultimo sarebbe stato costruito in un momento antecedente (e dunque, avrebbe –
piuttosto - beneficiato della successiva costruzione del fabbricato della convenuta).
Quanto, invece, alle infiltrazioni, nega la fondatezza della domanda, sul presupposto che lo stesso ausiliario nominato dal Tribunale ha escluso l'esistenza di infiltrazioni.
Poste tali premesse, in linea generale i fatti dedotti in citazione vanno sussunti nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi di responsabilità fondata sul semplice rapporto di custodia, e dunque, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario,
il possessore o anche il detentore), e non anche sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, nel venire a contatto con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Ciò significa che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa:
diversamente, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, al ricorrere del quale la responsabilità del custode va esclusa (cfr. Cass. n. 25243 del 29.11.2006).
Ciò posto, e passando al merito, è fondata la domanda di condanna della convenuta alla ricostruzione del fabbricato.
E difatti, sia nel corso della ctu espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, che all'esito della perizia espletata in corso di causa, è emerso in modo inequivocabile che il crollo del fabbricato (è irrilevante la causa di detto crollo, se ascrivibile a mera inerzia della convenuta,
oppure alla errata realizzazione dei lavori da parte della società appaltatrice) abbia in qualche modo compromesso la stabilità del fabbricato degli attori.
Nel dettaglio, l'ing. ha affermato che mentre prima del crollo il fabbricato di parte CP_3
attrice “beneficiava della rigidezza complessiva dell'intero aggregato edilizio, con la mancanza del
fabbricato di parte convenuta si è avuto un notevole aumento della vulnerabilità sismica del
fabbricato degli attori”, derivandone da tanto un danno strutturale, “in quanto se l'originario
complesso poteva resistere ad un determinato sisma, l'attuale configurazione dell'aggregato
edilizio potrà subire danni anche notevoli sotto l'azione di un sisma di magnitudo anche più
bassa”.
Parimenti, anche il ctu nominato in corso di causa, ing. , il cui elaborato risulta Persona_1
particolarmente approfondito, e del tutto immune da censure, ha riconosciuto la ridotta sicurezza della struttura attorea, in seguito alla demolizione del fabbricato di proprietà Nel dettaglio, CP_1
all'esito delle tre le verifiche effettuate dall'ausiliario è emerso un incremento della vulnerabilità
sismica per la quasi totalità degli elementi murari. Per l'effetto, non vi è dubbio che parte convenuta debba essere condannata all'esecuzione di opere di ricostruzione del fabbricato, al fine di garantire nuovamente la pregressa stabilità strutturale del fabbricato attoreo.
Alcuna pronuncia va emessa, invece, in relazione alla domanda di condanna di risarcimento del danno, consistente nel minor valore dell'immobile, in quanto proposta in via meramente subordinata (cfr. pag. 3 lett. k atto di citazione).
È infondata, invece, la domanda di condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari per scongiurare le infiltrazioni.
A tal proposito non può non essere evidenziato che a seguito del deposito della ctu, e dunque sia all'atto della introduzione del presente giudizio che nel corso dello stesso, gli attori non hanno mai lamentato la modifica dello stato dei luoghi rispetto all'epoca degli accertamenti peritali.
Questo scrivente non ignora che in linea generale la Suprema Corte riconosce la risarcibilità del danno futuro, in attuazione del principio dell'integralità del risarcimento, con il fine di ristorare il danneggiato da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dal danno, e dunque anche di quelle future, ovvero le conseguenze che si verificano in un momento successivo rispetto all'evento che lo ha cagionato.
Tuttavia, nel caso di specie non può non essere evidenziato che l'ATP è stata espletata nel 2016, e che il procedimento ci cognizione è stato introdotto nel 2017: orbene, nel corso di tale procedimento
(ovvero dal 2017 e sino all'attualità) parte attrice non ha provato (e ancor prima specificamente dedotto) l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi.
Stante, pertanto, la perdurante assenza di infiltrazioni, è evidente che la convenuta non può essere condannata all'esecuzione di alcun lavoro, né tantomeno è tenuta a corrispondere – come chiesto dagli attori in via subordinata – importo equivalente a quello stimato dall'ausiliario per l'espletamento dei suddetti interventi, in quanto trattasi, come è evidente, di poste diverse (da una parte, la quantificazione dei costi per i lavori necessari ad evitare le infiltrazioni, dall'altra, i danni che da essa ne derivano/potrebbero derivare).
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta: le spese vanno liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità della controversia, delle attività espletate nel corso del procedimento e delle difese poste in essere dalle parti in causa.
Le spese della CTU espletata in corso di causa sono definitivamente poste a carico della convenuta
(in assenza di specifica domanda, invece, alcuna pronuncia va emessa sulle spese della ctu espletata nell'atp).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie le domande formulate in citazione per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna alla ricostruzione del fabbricato di su proprietà; CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si CP_1
liquidano in Euro 275,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta.
Così deciso in Nola il 20.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7126 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Stefano, presso il quale domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 564;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maria Buonfantino, presso il quale CP_1
domicilia in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 33;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.2.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno evocato in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
innanzi al Tribunale di Nola, al fine di sentirne accertare la responsabilità ex art. CP_1 2051 c.c., e per l'effetto condannarla all'esecuzione delle opere edili di ricostruzione del fabbricato,
ovvero al risarcimento del danno per equivalente, nonché alla esecuzione delle opere indicate dal ctu nominato nel procedimento per ATP, ovvero al versamento, in favore degli attori, di Euro
8.890,32. Con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituita in giudizio la convenuta, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, che il presente giudizio è stato preceduto da ATP, e che in coro di causa è stato nominato nuovo ausiliario, per l'espletamento di ulteriori accertamenti.
Si precisa altresì che questo scrivente è subentrato nella titolarità del presente procedimento a partire dal 6.4.2023.
e deducono e documentano di essere rispettivamente nudo proprietario Parte_1 CP_2
e usufruttuario dell'immobile sito in Casalnuovo di Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 8/10
(fog. 2, p.lla 409, sub. 9).
deduce e documenta di essere proprietario di altri beni immobili sito nel medesimo Parte_2
fabbricato (individuato al CT. Al fog. 2, p.lla 403, sub. 7 e fog. 2, p.lla 408, sub. 8).
Gli attori deducono altresì che nel 2013 il fabbricato di proprietà della convenuta, contiguo al fabbricato di cui sopra, è crollato, e ciò, secondo quanto riconosciuto anche nel corso dell'ATP,
avrebbe compromesso la stabilità strutturale che l'intero aggregato edilizio poteva vantare rispetto ad eventuali azioni sismiche. Da ciò ne è conseguito, secondo l'ausiliario, un danno strutturale, in quanto il fabbricato degli attori, privato delle strutture del fabbricato della convenuta, presenta un minor grado di sicurezza sismica.
Il ctu, invece, pur escludendo l'esistenza di infiltrazioni in atto, ha comunque evidenziato che la mancata sistemazione ed impermeabilizzazione della parete di confine avrebbe portato, nel medio termine, a fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche: per tale ragione, ha indicato una serie di interventi da eseguire al fine di scongiurare ogni pericolo.
Parte convenuta contesta le avverse deduzioni: in primo luogo afferma che il crollo non sarebbe ascrivibile a sua inerzia, in quanto si sarebbe verificato nel corso di lavori di restauro e risanamento dell'immobile di sua proprietà, a causa di errori della società appaltatrice. In secondo luogo,
afferma che il crollo non avrebbe, in ogni caso, compromesso la stabilità del fabbricato degli attori,
atteso che quest'ultimo sarebbe stato costruito in un momento antecedente (e dunque, avrebbe –
piuttosto - beneficiato della successiva costruzione del fabbricato della convenuta).
Quanto, invece, alle infiltrazioni, nega la fondatezza della domanda, sul presupposto che lo stesso ausiliario nominato dal Tribunale ha escluso l'esistenza di infiltrazioni.
Poste tali premesse, in linea generale i fatti dedotti in citazione vanno sussunti nell'alveo dell'art. 2051 c.c., a norma del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattasi di responsabilità fondata sul semplice rapporto di custodia, e dunque, sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario,
il possessore o anche il detentore), e non anche sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, nel venire a contatto con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Ciò significa che l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché la prova dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa:
diversamente, il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, al ricorrere del quale la responsabilità del custode va esclusa (cfr. Cass. n. 25243 del 29.11.2006).
Ciò posto, e passando al merito, è fondata la domanda di condanna della convenuta alla ricostruzione del fabbricato.
E difatti, sia nel corso della ctu espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, che all'esito della perizia espletata in corso di causa, è emerso in modo inequivocabile che il crollo del fabbricato (è irrilevante la causa di detto crollo, se ascrivibile a mera inerzia della convenuta,
oppure alla errata realizzazione dei lavori da parte della società appaltatrice) abbia in qualche modo compromesso la stabilità del fabbricato degli attori.
Nel dettaglio, l'ing. ha affermato che mentre prima del crollo il fabbricato di parte CP_3
attrice “beneficiava della rigidezza complessiva dell'intero aggregato edilizio, con la mancanza del
fabbricato di parte convenuta si è avuto un notevole aumento della vulnerabilità sismica del
fabbricato degli attori”, derivandone da tanto un danno strutturale, “in quanto se l'originario
complesso poteva resistere ad un determinato sisma, l'attuale configurazione dell'aggregato
edilizio potrà subire danni anche notevoli sotto l'azione di un sisma di magnitudo anche più
bassa”.
Parimenti, anche il ctu nominato in corso di causa, ing. , il cui elaborato risulta Persona_1
particolarmente approfondito, e del tutto immune da censure, ha riconosciuto la ridotta sicurezza della struttura attorea, in seguito alla demolizione del fabbricato di proprietà Nel dettaglio, CP_1
all'esito delle tre le verifiche effettuate dall'ausiliario è emerso un incremento della vulnerabilità
sismica per la quasi totalità degli elementi murari. Per l'effetto, non vi è dubbio che parte convenuta debba essere condannata all'esecuzione di opere di ricostruzione del fabbricato, al fine di garantire nuovamente la pregressa stabilità strutturale del fabbricato attoreo.
Alcuna pronuncia va emessa, invece, in relazione alla domanda di condanna di risarcimento del danno, consistente nel minor valore dell'immobile, in quanto proposta in via meramente subordinata (cfr. pag. 3 lett. k atto di citazione).
È infondata, invece, la domanda di condanna della convenuta all'esecuzione dei lavori necessari per scongiurare le infiltrazioni.
A tal proposito non può non essere evidenziato che a seguito del deposito della ctu, e dunque sia all'atto della introduzione del presente giudizio che nel corso dello stesso, gli attori non hanno mai lamentato la modifica dello stato dei luoghi rispetto all'epoca degli accertamenti peritali.
Questo scrivente non ignora che in linea generale la Suprema Corte riconosce la risarcibilità del danno futuro, in attuazione del principio dell'integralità del risarcimento, con il fine di ristorare il danneggiato da tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dal danno, e dunque anche di quelle future, ovvero le conseguenze che si verificano in un momento successivo rispetto all'evento che lo ha cagionato.
Tuttavia, nel caso di specie non può non essere evidenziato che l'ATP è stata espletata nel 2016, e che il procedimento ci cognizione è stato introdotto nel 2017: orbene, nel corso di tale procedimento
(ovvero dal 2017 e sino all'attualità) parte attrice non ha provato (e ancor prima specificamente dedotto) l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi.
Stante, pertanto, la perdurante assenza di infiltrazioni, è evidente che la convenuta non può essere condannata all'esecuzione di alcun lavoro, né tantomeno è tenuta a corrispondere – come chiesto dagli attori in via subordinata – importo equivalente a quello stimato dall'ausiliario per l'espletamento dei suddetti interventi, in quanto trattasi, come è evidente, di poste diverse (da una parte, la quantificazione dei costi per i lavori necessari ad evitare le infiltrazioni, dall'altra, i danni che da essa ne derivano/potrebbero derivare).
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta: le spese vanno liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità della controversia, delle attività espletate nel corso del procedimento e delle difese poste in essere dalle parti in causa.
Le spese della CTU espletata in corso di causa sono definitivamente poste a carico della convenuta
(in assenza di specifica domanda, invece, alcuna pronuncia va emessa sulle spese della ctu espletata nell'atp).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie le domande formulate in citazione per i motivi e nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna alla ricostruzione del fabbricato di su proprietà; CP_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, che si CP_1
liquidano in Euro 275,00 per spese ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge;
- Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della convenuta.
Così deciso in Nola il 20.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)