Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1710 del 2024, proposto da
Mig S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato David Dell'Atti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 583 del 26.09.2024, prot. n. 51026, emessa dal Comune di Nardò, avente ad oggetto la revoca dell’ordinanza di demolizione n. 558 del 13.09.2024 ed emissione di nuova ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi così come autorizzato, ai sensi dell''art. 31 del D.P.R. n. 380/01, delle opere realizzate, in ampliamento ed in difformità dal titolo edilizio rilasciato, presso la spiaggia libera con servizi sita in Nardò, località Torre Squillace, lungomare Cristoforo Colombo s.n.c., in catasto al Foglio 32, particella 1936, nei confronti della società MIG S.r.l. e del Legale Rappresentante Sig. Dell’Atti Giancarlo, notificata alla MIG S.r.l. in data 01.10.2024;
- dell’ordinanza del Comune di Nardò n. 558 del 13.09.2024, prot. n. 48542;
- della nota prot. n. 40164 del 23.07.2024 emessa dall’Ufficio Paesaggistico del Comune di Nardò;
- dei verbali di sopralluogo eseguiti dal tecnico comunale del Comune di Nardò congiuntamente agli Ufficiali della Polizia Locale in data 06.09.2024 ed in data 17.09.2024;
- nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con atto notificato in data 28 novembre 2024 e depositato in data 23 dicembre 2024, la ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR i provvedimenti, come meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali il Comune di Nardò ha ordinato la demolizione di alcune opere ritenute abusivamente realizzate presso un’area in concessione alla ricorrente medesima;
- il Comune di Nardò, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Considerato che:
- con memoria depositata in data 26 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione di spese;
- ad esito dell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 26 gennaio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO UC | TO CA |
IL SEGRETARIO