Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 27162
CASS
Sentenza 8 maggio 2013

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È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l'identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha ribadito che nella nozione di pubblico ufficiale di cui all'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen., non rientra il difensore).

Commentario1

  • 1Art. 110 - Sottoscrizione degli atti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 27162
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27162
Data del deposito : 8 maggio 2013

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