Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, privo della annotazione di un pubblico ufficiale che attesti l'identità del presentatore e la sua impossibilità a sottoscriverlo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha ribadito che nella nozione di pubblico ufficiale di cui all'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen., non rientra il difensore).
Commentario • 1
- 1. Art. 110 - Sottoscrizione degli attihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 27162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27162 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 623
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 46030/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC SE N. IL 31/10/1963;
avverso la sentenza n. 7357/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alviano Glaviano Goffredo (di ufficio), che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 7/12/11 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 20/5/08 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, che condannava CA GI alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per il reato (in Pozzuoli, il 25/6/06) di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), qualificato il fatto ai sensi dell'art. 423 c.p. (incendio), rideterminava la pena in anni 2 di reclusione e confermava nel resto.
Preliminarmente disattesa (mancando al riguardo la previsione di una sanzione processuale) un'eccezione di nullità relativa al verbale d'udienza di primo grado del 20/5/08 (per la mancata integrazione ex art. 134 c.p.p., comma 3 del verbale riassuntivo con la riproduzione fonografica e per la mancata riproduzione integrale ex art. 510 c.p.p., comma 2 delle domande poste dalle parti, di cui per la difesa non si comprendeva la provenienza) il giudice di appello riteneva che nel luogo dove lo CA aveva appiccato l'incendio non vi fosse alcun bosco o pineta secondo quanto si leggeva in rubrica ma, da quanto invece emerso in giudizio, solo un'ampia zona di sterpaglie limitata da cinque pini raggiunti dalle fiamme. Di qui la derubricazione.
Ricorreva per cassazione l'Imputato con atto a sua firma, deducendo:
1) inosservanza di leggi processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità per le dette violazioni dell'art. 134 c.p.p., comma 3 e art. 510 c.p.p., comma 2 nonché dell'art. 111 Cost.
(violazione del principio del contraddicono); 2) vizio di motivazione in ordine alla diversa qualificazione del reato una volta confermata la ricostruzione dei fatti;
3) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi amministrativi per avere negato all'incensurato CA la sospensione condizionale della pena attribuendogli reati riportati nel certificato del casellario giudiziale al nome di Zenga. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fa difesa d'ufficio il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Come correttamente osservato dal PG, l'impugnazione, di formale provenienza dalla parte (anche se evidentemente redatta da un tecnico del diritto), è firmata con un crocesegno: di qui la necessità che esso fosse asseverato come apposto dall'imputato. In tal senso la stabile giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass., sez. 1, sent. n. 9441 del 9/6/94, rv. 199845) "è inammissibile il ricorso per cassazione in calce al quale risulti apposto un semplice segno di croce, anziché la sottoscrizione autografa dell'imputato, ai sensi dell'art. 110 c.p.p., in relazione all'art. 582 c.p.p.". Per completezza (nella specie non ricorrendo attestazione alcuna) è anche opportuno ricordare (Cass., Sez. Un., sent. n. 22 del 25/11/98, rv. 212662, Velletri) che "nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'art. 110 c.p.p., comma 3, ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perché non è in grado di scrivere, non è compresa espressamente, ne' può farsi rientrare, in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l'art. 39 disp. att. c.p.p. attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalità, in quanto l'autenticazione è atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziché da qualunque altra costituisce esercizio di una potestà certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto". (Fattispecie in tema di atto di impugnazione, in calce al quale, dopo il segno di croce dell'imputato, il difensore aveva provveduto all'annotazione che si trattava di persona analfabeta). Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una proporzionata sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e al versamento della somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013