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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dott. Gi us eppe Dis abat o President e
- Dott.ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 6101/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a BAR LETTA (BT) il 07/10/ 1992 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. P IRAINO ANGELA
e
, nat o a S ANTER AMO IN C OLLE (BA) il 09/12/ 1992 , CP_1 rappresent at o e difes o dall 'Avv. COSTA ANGELA nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s ciogli ment o del m at rim onio su dom anda congiunt a ex art. 473-bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 22/11/ 2024 ,
e prem esso che: Parte_1 CP_1
- avevano cont ratto m atrimonio i n dat a 19/12/2013 in S ant eramo in
Colle (anno 2013 – part e I – n. 21 );
- dall'unione coniugale nascevano, l'11/03/2014, la figlia e, il Per_1
27/01/2021, il figl io;
Per_2
- con decreto del 23.06.2023 , il Tri bunal e di Bari omologava l a separazi one personal e all e condi zioni concordat e dai coni ugi con convenzione da ent rambi sottoscritt a;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bar i di recepire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decreto del 28.11.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del l'1.04.2025. All'udienza dell'1.04.2025., il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 5.12.2024.
*****
La dom anda di s ciogl iment o del m at rimoni o su ri corso congiunt o è fondata e m eri ta, pertanto, accoglim ent o sussistendo l e condi zi oni previst e dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa d ella separazi one personal e dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere c he dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (affidam ent o condiviso de i figli minorenni ad ent rambi i genitori con col locament o prevalent e presso la madre, regol am ent azione del di ritt o di visi ta pat erno, cont ri buto a t itolo di m ant eni ment o dell a prol e minore a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili (1/2 per ciascun figli o), ridot ti ad € 400,00 m ensil i fino al l'esti nzione del m utuo coi ntestato che il si impegna ad est inguere , olt re al 50% dell e spese CP_1 straordi nari e, ass egno uni co universale i nteram ente i n favore dell a madre, assegnazi one dell a cas a coni ugal e in fa vore dell a madre col locat ari a ) sono conformi al la legge e, pert anto, devono essere recepit e i n sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e int egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congi unt a propost a da e Parte_1 CP_1
, nel giudizi o n. 6101/2024 R.G. V.G., con l 'int ervent o del P.M. in
[...] sede, così provvede:
1. dichiara lo s ciogli ment o del mat rim onio ci vil e cel ebrato t ra i coniugi anzi detti i n Santeramo i n C olle in dat a 19/12/2013 , trascritt o nel regis tro degli atti di m at ri monio del predetto C omune
(anno 2013 , atto n. 21, part e I) all e condi zioni concordat e nel ricorso congi unto, da int endersi qu i int egralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dott. Gi us eppe Dis abat o President e
- Dott.ss a Rosella Nocera Giudi ce
- Dott.ss a Tizi ana Di Gioi a Giudi ce relatore ha pronunciat o l a s eguente
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 6101/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c., pendente tra
, nat a a BAR LETTA (BT) il 07/10/ 1992 , Parte_1 rappresent at a e di fes a dall 'Avv. P IRAINO ANGELA
e
, nat o a S ANTER AMO IN C OLLE (BA) il 09/12/ 1992 , CP_1 rappresent at o e difes o dall 'Avv. COSTA ANGELA nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s ciogli ment o del m at rim onio su dom anda congiunt a ex art. 473-bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congi unto ex art . 473-bis.51 c.p.c. depositato il 22/11/ 2024 ,
e prem esso che: Parte_1 CP_1
- avevano cont ratto m atrimonio i n dat a 19/12/2013 in S ant eramo in
Colle (anno 2013 – part e I – n. 21 );
- dall'unione coniugale nascevano, l'11/03/2014, la figlia e, il Per_1
27/01/2021, il figl io;
Per_2
- con decreto del 23.06.2023 , il Tri bunal e di Bari omologava l a separazi one personal e all e condi zioni concordat e dai coni ugi con convenzione da ent rambi sottoscritt a;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare;
tutto ciò prem es so, chi edevano al Tribunal e di Bar i di recepire tali loro accordi, dichi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are.
Con decreto del 28.11.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del l'1.04.2025. All'udienza dell'1.04.2025., il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 5.12.2024.
*****
La dom anda di s ciogl iment o del m at rimoni o su ri corso congiunt o è fondata e m eri ta, pertanto, accoglim ent o sussistendo l e condi zi oni previst e dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di omologa d ella separazi one personal e dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare l egit timo desum ere c he dall a dat a di com parizione del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella com unione m ateri al e e spi ritual e necessaria al perdurare del m atrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e (affidam ent o condiviso de i figli minorenni ad ent rambi i genitori con col locament o prevalent e presso la madre, regol am ent azione del di ritt o di visi ta pat erno, cont ri buto a t itolo di m ant eni ment o dell a prol e minore a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili (1/2 per ciascun figli o), ridot ti ad € 400,00 m ensil i fino al l'esti nzione del m utuo coi ntestato che il si impegna ad est inguere , olt re al 50% dell e spese CP_1 straordi nari e, ass egno uni co universale i nteram ente i n favore dell a madre, assegnazi one dell a cas a coni ugal e in fa vore dell a madre col locat ari a ) sono conformi al la legge e, pert anto, devono essere recepit e i n sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e int egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, defini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congi unt a propost a da e Parte_1 CP_1
, nel giudizi o n. 6101/2024 R.G. V.G., con l 'int ervent o del P.M. in
[...] sede, così provvede:
1. dichiara lo s ciogli ment o del mat rim onio ci vil e cel ebrato t ra i coniugi anzi detti i n Santeramo i n C olle in dat a 19/12/2013 , trascritt o nel regis tro degli atti di m at ri monio del predetto C omune
(anno 2013 , atto n. 21, part e I) all e condi zioni concordat e nel ricorso congi unto, da int endersi qu i int egralm ent e t rascri tte;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 6 m aggi o2025.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr. Giuseppe Disabato