TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/11/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
NT NT;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa CP_1 C.F._2
TT e LU Le Pera;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con in data 16.7.2011 in CP_1
Cosenza, dal quale sono nate le figlie (9.2.2014) e (22.9.2016), ha dedotto che, in Per_1 Per_2 ragione dell'insanabile rottura del rapporto coniugale, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e provvedersi in ordine alle questioni accessorie.
Costituitosi il convenuto, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione in consensuale.
La comune volontà delle parti di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima dell'introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere pertanto dichiarata la separazione dei coniugi.
1 Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi delle minori, le condizioni pattuite dalle parti, riportate nell'atto di costituzione in giudizio del sig. concernenti l'affido condiviso delle CP_1 minori, l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento delle figlie nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 euro per ciascuna figlia), il paritetico riparto delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra . Pt_1
Si prende, altresì, atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1894 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 28.10.2025, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Parte_1 C.F._1
NT NT;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa CP_1 C.F._2
TT e LU Le Pera;
CONVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con in data 16.7.2011 in CP_1
Cosenza, dal quale sono nate le figlie (9.2.2014) e (22.9.2016), ha dedotto che, in Per_1 Per_2 ragione dell'insanabile rottura del rapporto coniugale, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e provvedersi in ordine alle questioni accessorie.
Costituitosi il convenuto, le parti hanno chiesto di trasformare la separazione in consensuale.
La comune volontà delle parti di addivenire alla separazione consente di ritenere che la prosecuzione della convivenza, già di fatto cessata prima dell'introduzione del giudizio, sia divenuta intollerabile.
Deve essere pertanto dichiarata la separazione dei coniugi.
1 Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi delle minori, le condizioni pattuite dalle parti, riportate nell'atto di costituzione in giudizio del sig. concernenti l'affido condiviso delle CP_1 minori, l'esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare, le frequentazioni con il padre, il contributo di quest'ultimo al mantenimento delle figlie nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 euro per ciascuna figlia), il paritetico riparto delle spese straordinarie, la percezione dell'assegno unico per intero da parte della sig.ra . Pt_1
Si prende, altresì, atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
2