Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/12/2025, n. 21592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21592 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21592/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2066 del 2024, proposto da EL EL LM KA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore di Roma il 25 novembre 2022, con il quale veniva rifiutata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato presentata in data 12 febbraio 2020 dal ricorrente e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso all’esame il sig. EL EL LM KA ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto emesso dal Questore di Roma in data 25 novembre 2022, notificato al ricorrente in data 16 gennaio 2024, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato presentata in data 12 febbraio 2020.
2.Il provvedimento è motivato in ragione del fatto che “ l’interessato ad oggi non percepisce reddito e l’accertamento effettuato presso la banca dati INPS ha fatto emergere che la sua situazione contributiva è rimasta ferma al 2013; RILEVATO che nel caso di specie, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l’inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica; CONSIDERATO che in data 13/05/2021 quest’Ufficio ha emesso comunicazione già notificata allo straniero, ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90, circa l’intenzione di non volere accogliere l’istanza; PRESO ATTO che il richiedente ha integrato con la sola documentazione attinente l’iscrizione alle liste di collocamento, ma senza esibire alcun contratto di lavoro... ”.
3. Avverso detto provvedimento il ricorrente ha interposto gravame, affidandolo alle seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni, in relazione all’art. 5, comma 5, del medesimo T.U.I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Illogicità e ingiustizia manifesta.
Sostiene il ricorrente che alla data di presentazione della domanda in questione lo stesso era titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; di aver lavorato saltuariamente nel periodo Covid e di essersi poi improvvisamente inoccupato per cause non dipendenti dalla sua volontà, al punto da trovarsi costretto ad iscriversi nelle liste di collocamento e di avere una situazione abitativa stabile, come da certificato di residenza in atti.
4. In data 19 marzo 2024 si è costituita in giudizio la Questura di Roma, depositando una memoria difensiva con cui si chiede il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza di questa Sezione n. 1910 del 15 maggio 2024, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente è stata respinta in considerazione del fatto che quest’ultimo non ha dimostrato la percezione di redditi sufficienti nel periodo precedente all’istanza né in quello successivo, avendo rappresentato di aver avuto solo un breve rapporto di lavoro part-time dal 1° gennaio 2020 come cuoco/pizzaiolo, poiché, a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, sono subito mutate le esigenze del datore di lavoro.
6. Detta ordinanza, appellata in via cautelare al Consiglio di Stato, è stata riformata con ordinanza n. 2909 del 31 luglio 2024, considerando che il diniego di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro subordinato, presentata in data 12 febbraio 2020, è stato opposto per mancanza di redditi sufficienti e che, dunque, il cittadino straniero non risulta socialmente pericoloso.
7. Con memoria depositata in data 22 maggio 2025 il ricorrente ha rappresentato che, a far data dal 6 marzo 2025 lo stesso svolge attività lavorativa di natura subordinata, a tempo indeterminato, alle dipendenze della Società El Karim Srls.
8. Con ordinanza di questa Sezione n. 12726 del 16 giugno 2025 il ricorrente è stato onerato del deposito di documenti a conferma della permanenza del rapporto di lavoro con la ditta El Karim srls.
9. In data 21 agosto 2025 il ricorrente, in esecuzione dell’ordinanza n. 12726/2025, a conferma della attualità del rapporto di lavoro in essere con la società El Karim srls ha depositato in giudizio copia delle buste paga dei mesi di marzo – giugno 2025.
10. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è fondato e va accolto.
12. Per un indirizzo giurisprudenziale che il collegio condivide (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell’atto gravato e la decisione; questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo “ da giudizio sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata ”, ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell’immigrazione dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromettere irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana.
È proprio in queste ipotesi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale che oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé poiché essa deve necessariamente avvolgere la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale (così anche Consiglio di Stato, sez. III, n. 219/2025).
13. Tanto considerato, tenuto conto che nel corso del giudizio il ricorrente ha fornito documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito economico richiesto ai fini di causa, e in considerazione del fatto che lo stesso risulta radicato sul territorio nazionale e che, come affermato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza sopra citata, non risulterebbe socialmente pericoloso, si ritiene, in un’ottica di bilanciamento di interessi contrapposti, che il ricorso debba essere accolto, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, che dovrà valutare l’istanza di causa anche alla luce della situazione lavorativa sopravvenuta in capo al ricorrente.
14. Le spese di causa, tenuto anche conto dell’andamento processuale della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato nei sensi di cui in motivazione, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
VI ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | AN NI |
IL SEGRETARIO