Sentenza 9 gennaio 2007
Massime • 1
L'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, quale ad esempio il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, può avvenire solo in presenza di gravi indizi di reità a carico del soggetto, non potendosi incidere sulla libertà personale senza il rispetto delle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari siano esse misure coercitive o misure di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2007, n. 7169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7169 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/01/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 25
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 35268/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND EN, N. IL 11/12/1956;
avverso ORDINANZA del 22/08/2006 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza del 22/8/2006 il Tribunale del riesame di Ancona ha confermato l'ordinanza del GIP di Ancona con la quale era stata disposta nei confronti di IO OZ la applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell'art. 312 c.p.p.. Il Tribunale ha ritenuto che la misura in questione fosse applicabile, nei confronti di persone socialmente pericolose, anche nel corso delle indagini preliminari, sempre che fossero sussistenti a carico del soggetto gravi indizi di responsabilità e non ricorressero le condizioni ostative di cui all'art. 273 c.p.p., comma 2. Il Tribunale ha altresì rilevato: che nella specie non trattavasi di misura cautelare personale ma di misura di sicurezza;
che il tipo di pericolosità al quale faceva riferimento l'art. 274 c.p.p. era ben diverso da quello richiamato dagli artt. 222 - 206 c.p.; che la norma di cui all'art. 286 c.p.p. aveva finalità diverse ed era applicabile per casi diversi da quello in esame e comunque non aveva carattere cogente;
che la richiesta libertà vigilata era misura nella specie inopportuna ed altresì in contrasto con la contemporanea permanenza presso una struttura psichiatrica del Servizio Sanitario Nazionale Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'OZ deducendo mancanza di motivazione nonché violazione e falsa applicazione di legge. Con un primo motivo il ricorrente ha lamentato che non si fosse preso in esame la censurata e travisata lettura da parte del GIP del grado di pericolosità dell'OZ. Con il secondo motivo il ricorrente ha rilevato che si era omesso di considerare possibilità alternative più adeguate del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, così come consentito anche dall'art. 222 c.p. alla luce della sentenza 2/7/2003 della Corte Costituzionale. Con il terzo motivo il ricorrente ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, nessun giudicato cautelare si era formato in punto di sussistenza di un grave quadro indiziario atteso quanto precisato al n. 4 della richiesta di riesame nonché in udienza. Il ricorso merita accoglimento.
Se non vi è dubbio che, quando la persona da sottoporre a custodia cautelare si trovi in uno stato di infermità mentale tale da escludere o diminuire grandemente la sua capacità di intendere e di volere e, nel contempo, sia persona socialmente pericolosa, ben possa procedersi all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi del combinato disposto dell'art. 312 c.p.p. e degli artt. 202 - 203 - 206 c.p., deve tuttavia tenersi conto - ai fini di siffatta applicazione
- della necessaria ricorrenza a carico del soggetto di gravi indizi di reità, non potendosi all'evidenza incidere sulla libertà della persona senza il rispetto delle condizioni generali di applicazione delle misure cautelari (siano esse le misure coercitive di cui all'art. 280 c.p.p. e segg. ovvero le misure di sicurezza richiamate dall'art. 312 c.p.p.) e ciò espressamente imponendolo il menzionato art. 312 c.p.p.. Ebbene il Tribunale di Ancona, pur mostrando di condividere il principio più sopra enunciato (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata), ha poi omesso di vagliare la sussistenza o meno di un grave quadro indiziario a carico dell'OZ, ritenendo essersi oramai formato in proposito il c.d. "giudicato cautelare"; ma ha tralasciato di considerare quanto precisato al n. 4 della richiesta di riesame laddove, sostanzialmente e chiaramente, si contestava proprio la sussistenza di gravi indizi di reità a carico dell'attuale ricorrente, la cui doglianza di carenza di motivazione avanzata sub punto 3^ del ricorso va dunque condivisa. Peraltro, ed anche su tale punto va condiviso il ricorso, era obbligo del giudicante (obbligo al quale il Tribunale di Ancona si è, nella specie, sottratto) valutare, tenuto conto del grado di pericolosità dell'indagato e di ogni altro elemento di rilievo, la possibilità o meno di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, fra quelle previste dalla legge, idonea sia ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente sia a far fronte alla sua pericolosità sociale (cfr. Corte Cost. sent. n. 253/2003 laddove si è rilevato come l'applicazione automatica, pur quando non sia in concreto adatta, di una misura segregante e "totale" come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario infranga l'equilibrio costituzionalmente necessario fra due diverse e non scindibili finalità - cura e tutela dell'infermo di mente e contenimento della sua pericolosità - e violi esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona, quale il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.). Il Giudice del rinvio dovrà dunque procedere a nuovo esame, con vaglio innanzi tutto della sussistenza o meno di un grave quadro indiziario a carico di IO OZ e della sua pericolosità sociale, nonché poi, ove accertati positivamente tali elementi, all'adozione meditata della misura di sicurezza all'uopo più idonea.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007