Art. 3.
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui allo articolo 2, non potranno essere corrisposti:
l'aliquota base del premio industriale di cui allo articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni.
Con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668 .
Salvo quanto previsto nei successivi articoli, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'indennita' pensionabile di cui allo articolo 2, non potranno essere corrisposti:
l'aliquota base del premio industriale di cui allo articolo 66 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento della aliquota medesima previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero e il premio orario per il personale di macchina, di cui all'articolo 38 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero e il premio orario per il personale dei treni, di cui all'articolo 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero, previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il premio giornaliero ed il premio supplementare per ora di servizio del personale delle navi traghetto, di cui ai punti A e C dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, ivi compreso l'aumento del premio giornaliero previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
il compenso previsto al punto B dell'articolo 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni, quale risulta sostituito dalla legge 5 marzo 1973, n. 22 ;
i gettoni di presenza e i compensi per esami di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 , e successive modificazioni.
Con effetto dal 1 luglio 1973, e' soppresso il compenso incentivante, previsto dagli articoli 29 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 668 .