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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7472 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo reciproco di Parte_1 rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale) e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Stabilire il collocamento prevalente del figlio presso la madre, SI.ra Parte_2
, con residenza anagrafica presso la casa coniugale.
[...]
4) Assegnare alla SI.ra , quale genitore collocatario del figlio, la Parte_2 casa coniugale sita in Cagliari, via Bellini n. 57 (F. 19 particella 2709 sub. 28), con tutti gli arredi in essa contenuti.
Il padre si trasferirà nell'abitazione secondaria (F. 19 particella 2709 sub. 29).
5) Regolamentare il diritto di visita dei genitori, salvo diversi accordi presi in armonia con le esigenze del figlio, come segue:
Pag. 2 di 4 - lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre e il fine settimana con la madre e la settimana successiva alternando i giorni;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivi o suddiviso in due periodi, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e pasquali, per la metà del periodo di vacanza scolastica, alternando tra i genitori la scelta del periodo e garantendo ad anni alterni la presenza con ciascuno nei giorni di Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo;
- per il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
6) Porre a carico del SI. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_2 bonifico bancario.
Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Dare atto che l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito esclusivamente dalla madre, genitore collocatario.
7) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio, da intendersi come segue:
Spese che non richiedono preventivo accordo:
a) Spese mediche: visite specialistiche da effettuarsi presso l'Ospedale Bambino Gesù, spese specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, farmaci prescritti.
b) Spese scolastiche: tasse di iscrizione e contributi per istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico.
Spese che richiedono preventivo accordo (il silenzio protratto per 10 giorni dalla richiesta scritta vale come assenso):
a) Spese mediche: cure specialistiche (dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche) presso strutture private, trattamenti sanitari non erogati dal SSN.
b) Spese scolastiche: tasse e rette per istituti privati o università, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione.
c) Spese extrascolastiche: attività sportive, corsi di lingue o musica, centri estivi, viaggi studio, acquisto di mezzi di trasporto.
Il genitore anticipatario dovrà documentare la spesa e il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Pag. 3 di 4 8) Porre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della moglie, un assegno mensile di € 110,00 (centodieci/00), da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
9) I coniugi si impegnano a procedere con divisione della comunione legale nell'ambito della separazione consensuale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà successivamente con atto notarile le cui spese saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuna.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della sentenza di separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
I coniugi chiedono sin d'ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 precisando che l'accordo che precede è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Alla sig.ra verrà trasferito l'immobile distinto al catasto Parte_2 fabbricati al F 19 particella 2709 sub. 28 (cat. 2A, classe 2 consistenza 5,5, vani) e al sig. l'immobile distinto al F. 19 particella 2709 sub. 29 (cat. Parte_1
2A, classe 2 consistenza 2,5, vani).
I coniugi si impegnano a continuare a pagare il mutuo ipotecario gravante sugli immobili nella misura del 50% ciascuno salvo diversi accordi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7472 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tiziana Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra e SI. Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo reciproco di Parte_1 rispetto.
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Persona_1 genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale) e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Stabilire il collocamento prevalente del figlio presso la madre, SI.ra Parte_2
, con residenza anagrafica presso la casa coniugale.
[...]
4) Assegnare alla SI.ra , quale genitore collocatario del figlio, la Parte_2 casa coniugale sita in Cagliari, via Bellini n. 57 (F. 19 particella 2709 sub. 28), con tutti gli arredi in essa contenuti.
Il padre si trasferirà nell'abitazione secondaria (F. 19 particella 2709 sub. 29).
5) Regolamentare il diritto di visita dei genitori, salvo diversi accordi presi in armonia con le esigenze del figlio, come segue:
Pag. 2 di 4 - lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre e il fine settimana con la madre e la settimana successiva alternando i giorni;
- durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivi o suddiviso in due periodi, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le festività natalizie e pasquali, per la metà del periodo di vacanza scolastica, alternando tra i genitori la scelta del periodo e garantendo ad anni alterni la presenza con ciascuno nei giorni di Natale/Capodanno e Pasqua/Lunedì dell'Angelo;
- per il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni con ciascun genitore.
6) Porre a carico del SI. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 del figlio, un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, mediante Parte_2 bonifico bancario.
Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Dare atto che l'assegno unico relativo al figlio verrà percepito esclusivamente dalla madre, genitore collocatario.
7) Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio, da intendersi come segue:
Spese che non richiedono preventivo accordo:
a) Spese mediche: visite specialistiche da effettuarsi presso l'Ospedale Bambino Gesù, spese specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche e oculistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, farmaci prescritti.
b) Spese scolastiche: tasse di iscrizione e contributi per istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico.
Spese che richiedono preventivo accordo (il silenzio protratto per 10 giorni dalla richiesta scritta vale come assenso):
a) Spese mediche: cure specialistiche (dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche) presso strutture private, trattamenti sanitari non erogati dal SSN.
b) Spese scolastiche: tasse e rette per istituti privati o università, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione.
c) Spese extrascolastiche: attività sportive, corsi di lingue o musica, centri estivi, viaggi studio, acquisto di mezzi di trasporto.
Il genitore anticipatario dovrà documentare la spesa e il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Pag. 3 di 4 8) Porre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della moglie, un assegno mensile di € 110,00 (centodieci/00), da versare direttamente alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
9) I coniugi si impegnano a procedere con divisione della comunione legale nell'ambito della separazione consensuale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e si impegnano a formalizzare il trasferimento di proprietà successivamente con atto notarile le cui spese saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuna.
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, a seguito della sentenza di separazione con gli oneri a carico di entrambi i coniugi.
I coniugi chiedono sin d'ora le agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 L. 74/87 precisando che l'accordo che precede è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Alla sig.ra verrà trasferito l'immobile distinto al catasto Parte_2 fabbricati al F 19 particella 2709 sub. 28 (cat. 2A, classe 2 consistenza 5,5, vani) e al sig. l'immobile distinto al F. 19 particella 2709 sub. 29 (cat. Parte_1
2A, classe 2 consistenza 2,5, vani).
I coniugi si impegnano a continuare a pagare il mutuo ipotecario gravante sugli immobili nella misura del 50% ciascuno salvo diversi accordi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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