TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1908
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici la riduzione al 48% della quota richiesta, con conseguente caducazione dei termini per il pagamento. La normativa è considerata ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accordo Stato-Regioni del 7.11.2019

    La normativa in questione è stata ritenuta ragionevole e proporzionata dal legislatore.

  • Rigettato
    Erronea identificazione della spesa per dispositivi medici

    Non specificato nel testo, ma implicito nel rigetto delle censure.

  • Rigettato
    Violazione della trasparenza amministrativa

    Non specificato nel testo, ma implicito nel rigetto delle censure.

  • Inammissibile
    Violazione del principio di partecipazione al procedimento

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione della trasparenza e conoscibilità dei dati

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione normativa sul pay back e nota esplicativa Ministero Salute

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata degli atti regionali

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Contrasto con il diritto UE in materia di IVA

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Altro
    Cessata materia del contendere per pagamento quote ridotte

    Dichiarata parziale cessata materia del contendere per le Regioni Marche, Toscana, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano. Per altre Regioni, il ricorso è dichiarato improcedibile in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1908
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1908
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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