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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Messina in via Ghibellina 151, presso lo studio dell'avv. Antonino
La Rosa (pec fax 090711282) che la rappresenta e difende Email_1 per procura in atti
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. Controparte_1
, domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Rosaria Filloramo, che la P.IVA_1 rappresenta e difende per procura in atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: Risarcimento per danni a cose
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 24 aprile 2019, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi questo Tribunale, il chiedendone la Controparte_1 condanna, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 9.873,12 oltre IVA, provocati nel suo terreno, sito in contrada Lenza fraz.
Serro (identificato in catasto al fg.13 part. 110 e 111), dallo sversamento delle acque provenienti dall'acquedotto comunale “S. Anna”, ubicato a monte del terreno di proprietà del
Comune , oltre le spese per la redazione della perizia di parte, interessi e Controparte_1 rivalutazione dal giorno della richiesta al soddisfo.
Evidenziava, in particolare, che l'inondazione aveva provocato lo smottamento dei muri a secco e aveva creato un pantano nella parte più argillosa e, a sostegno, allegava la perizia di parte del P.I. (allegata alla citazione). Persona_1
Riferiva di avere ripetutamente segnalato la situazione agli uffici comunali, ma di non avere sortito alcun effetto: in particolare, il marito dell'attrice, , a mezzo del difensore, Persona_2 in data 23 gennaio 2018, aveva inviato al una pec diffidandolo ad eliminare i danni CP_1
(lettera allegata alla citazione), cui faceva seguito un'altra richiesta, inviata al a mezzo CP_1 pec del 9 marzo 2018, con la quale invitava il a una bonaria Parte_1 CP_1 definizione.
Con decreto del 15 maggio 2018 veniva differita al 18 ottobre 2018 la prima udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il che deduceva il ritardo con il quale parte attrice Controparte_1 aveva segnalato i danni al concorrendo nella causazione dei danni lamentati. CP_1
In ogni caso deduceva che i danni lamentati derivano dalla naturale pendenza del territorio, che ha fatto raccogliere l'acqua piovana nel terreno che, essendo argilloso, non l'ha assorbita, come hanno accertato i tecnici del intervenuti sul posto. CP_1
Lamentava l'entità del risarcimento richiesto, evidenziando che il terreno interessato, essendo argilloso, non poteva essere destinato alla coltivazione.
Alla prima udienza del 18 ottobre 2018 il Giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva alle parti i termini del 183, 6° comma, c.p.c.
pagina 2 di 8 Con la memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice contestava puntualmente le difese di parte convenuta e deduceva di avere segnalato ripetutamente i danni al in via orale e di non CP_1 avere formalizzato immediatamente la richiesta in quanto all'epoca era Assessore alla manutenzione del il nipote del proprio coniuge. Con la stessa memoria Controparte_1 parte attrice deduceva che lo smottamento non poteva essere correlato ad eventi meteorici, in quanto la particella di terreno interessata dal danneggiamento si trova vicino alla linea di colmo del pendio. Evidenziava, inoltre, che i danni richiesti erano stati quantificati dal P.I. sulla scorta del prezziario regionale.
Con ordinanza del 3 marzo 2020 il Giudice ammetteva le prove orali.
Con decreto del 4 giugno 2020 e con il successivo decreto del 26 ottobre 2021 il procedimento veniva rinviato in considerazione della situazione di emergenza determinata dal Covid.
All'udienza del 26 ottobre 2021 il GOP procedeva all'audizione del teste e Tes_1 all'udienza del 25 gennaio 2022 il GOP procedeva all'esame del teste . Testimone_2
A seguito delle prove orali il difensore di parte attrice chiedeva al difensore di parte convenuta di definire transattivamente il procedimento per evitare i costi della consulenza di ufficio.
Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Giudice disponeva consulenza tecnico d'ufficio sullo stato dei luoghi.
Nelle note scritte depositate il conveniva sulla quantificazione dei danni operata dal CP_1
CTU, mentre parte attrice contestava la quantificazione in quanto il CTU ha omesso di considerare la posizione del fondo, lontano da strade percorribili con mezzi meccanici, per cui i terrazzamenti sono stati sistemati in modo precario con materiale rimediato sul posto, deducendo che l'accertamento è stato effettuato sul terreno dopo quattro anni dalla riparazione del danno. Nelle stesse note scritte il procuratore di parte attrice chiedeva la distrazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 ottobre 2025 – la prima in cui subentrava la scrivente – il Giudice, proponeva alle parti una soluzione transattiva, rappresentando, alle parti, che in caso di esito negativo occorreva richiamare il CTU.
Le parti, pertanto, chiedevano un rinvio per raggiungere un accordo;
stante il mancato accordo, il Giudice, con ordinanza del 23.12.2024, disponeva il richiamo del CTU ing. , Per_3 che aveva quantificato i danni in modo generico, senza indicare le singole voci in considerazione del prospettato accordo transattivo.
Depositata la consulenza, all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La domanda dell'attore va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., pertanto, egli deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il danneggiante può liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito.
L'attore ha assolto all'onere probatorio che incombe sullo stesso, in quanto il teste escusso,
, amico di , marito di parte attrice, ha riferito che, quando Testimone_2 Persona_2 in un'occasione si è recato nel terreno ubicato a , ha notato che il terreno era CP_1 impantanato e il gli ha mostrato da dove proveniva l'acqua ed era nitidamente visibile Per_2 un solco di acqua e che i muri a secco erano caduti a terra.
Il teste ha riferito che il ha ricevuto una denuncia di Testimone_3 Controparte_1 danni per sversamento di acque nel 2017 e che i lavori sono stati effettuati nel 2018. In particolare, il teste ha precisato che al momento del sopralluogo non era visibile la perdita in quanto il tubo era sotto il livello della strada e i tecnici del non immaginavano che il CP_1 tubo passasse sotto il terreno della . In occasione del primo sopralluogo il terreno non Pt_1 presentava problemi visibili e solo dopo qualche mese i tecnici, tornati sul posto, hanno constatato la fuoriuscita di acqua da una botola collocata nel terreno privato, per cui nel maggio 2018 il ha provveduto alla sostituzione della tubazione. CP_1
pagina 4 di 8 Il teste , geometra responsabile dell'Ufficio tecnico manutentivo del Testimone_4
ha riferito che dagli atti dell'ufficio è emerso che alla fine del 2017 si è verificato un CP_1 guasto nell'addutrice idrica, che ha comportato una perdita di acqua, che si è potuta rilevare solo dopo qualche mese, in quanto il terreno è argilloso con terrazzamenti, oltre che sconnesso. Dopo la segnalazione della , una “squadra” del ha constatato Pt_1 CP_1 quanto segnalato e a giugno 2018 è stato messo un bay pass di circa 800 metri lineari.
Il teste , nipote acquisito di parte attrice, che all'epoca era assessore del Tes_1 CP_1
, ha confermato che lo zio, , nella qualità di assessore, gli Controparte_1 Persona_2 aveva ripetutamente rappresentato che nel periodo successivo all'estate del 2017 vi era stata una perdita di acqua in contrada Lenza, proveniente dall'acquedotto comunale Serro-
Sant'Anna.
Lo stesso ha confermato che nel maggio 2018 il Comune di ha sostituito il tubo CP_1 dell'acquedotto con uno in gomma.
Dall'istruttoria espletata è emerso che già dalla fine estate del 2017 si era presentato il problema della fuoriuscita di acqua, che dapprima parte attrice ha segnalato in modo informale al ma già dopo qualche mese rappresentava in modo formale. Nonostante la CP_1 fuoriuscita dell'acqua il tuttavia, non ne individuava le cause nel primo sopralluogo e CP_1 interveniva solo tra il mese di maggio – giugno 2018.
E non appare certamente una giustificazione la circostanza che la tubazione fosse interrata nel terreno privato e che i tecnici del non ne fossero a conoscenza, risalendo, la CP_1 tubazione, agli anni ottanta;
il infatti, doveva essere in possesso della CP_1 documentazione necessaria in cui è indicato il percorso della tubazione.
Né può ritenersi che l'ubicazione della tubazione costituisca “caso fortuito”, che esonera da responsabilità la parte danneggiante.
Il CTU ing. peraltro, ha accertato che i danni al terreno di parte attrice, consistenti Per_3 nello smottamento di due terrazzamenti, sono correlati al ruscellamento di acqua proveniente da un tombino, posizionato a monte rispetto al confine del terreno e posto a servizio della conduttura comunale. E il danneggiamento è stato cagionato dal malfunzionamento della pagina 5 di 8 conduttura, che ha provocato una copiosa fuoriuscita di acqua dal tombino. Pertanto, il ruscellamento dell'acqua ha provocato il trascinamento verso valle delle porzioni dei due terrazzamenti.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del per i danni cagionati al terreno dell'attrice. CP_1
Ai fini della quantificazione dei danni il CTU ing. ha riportato le misurazioni effettuate Per_3 in occasione della prima consulenza: un muretto interessato dallo smottamento è di 5,10 di lunghezza e di 1,6 di altezza, per complessivi 8,16 mq.; l'altro muretto misurava 5,60 m. di lunghezza e 1,2 m. di lunghezza, per complessivi 6,72 mq e risultava ricostruito parzialmente con materiale vario.
Il CTU nella relazione integrativa, ha quantificato i danni facendo riferimento al Per_3 prezziario regionale agricoltura 2015 e al prezziario unico regionale 2018 per i lavori pubblici, tenendo conto che il pietrame per la ricostruzione dei muretti è presente sul posto (pertanto, ha adottato le voci del prezziario agricoltura. Il CTU ha quantificato il costo per la costruzione dei muretti in euro 1.275,22 e i costi per lo scavo in euro 1.627,42, oltre euro 101,43 per il costo del rinterro degli scavi, per un totale di euro 3.004,07, importo che, risalendo all'epoca del danneggiamento (2018), va aggiornato all'attualità e comprensivo di rivalutazione monetaria ammonta ad euro 3.586,86. Su tale somma maturano gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La quantificazione dei danni, adeguatamente motivata dal CTU, è condivisa dal Giudicante, in quanto le contestazioni del consulente di parte attrice sono solo generiche. Peraltro, quando il
CTU ha fatto il sopralluogo – sebbene a distanza di tempo – i terreni erano asciutti e non risulta essere stata fatta alcuna opera di bonifica o di drenaggio.
Nessuna somma è dovuta per la consulenza di parte, in quanto l'attore non ha dimostrato se e quanto ha pagato al proprio tecnico.
Nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni occorsi al fondo.
pagina 6 di 8 Solo dopo il deposito della CTU, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, parte attrice ha chiesto anche l'indennizzo per il lungo periodo in cui il terreno è rimasto inutilizzato per impossibilità di coltivarlo.
La domanda oltre che tardiva non è provata.
Parte attrice, infatti, non ha in alcun modo provato che prima dell'allagamento il terreno fosse coltivato e a quale coltura fosse destinato.
Per queste ragioni la domanda può essere accolta nei limiti indicati e non possono essere riconosciute ulteriori somme.
Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto e in favore dell'avv. CP_1
Antonino La Rosa, che si è dichiarato distrattario e vanno liquidate in euro 1.964,00 oltre spese generali, iva e cpa (in base al decisum, applicando i valori minimi, eccetto per la fase istruttoria e trattazione alla quale si applicano i valori medi in quanto il procedimento è stato istruito con prova orale, che si è protratta per due udienza, con CTU e integrazione di consulenza), importo così determinato: euro 264,00 per spese, euro 213,00 per studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per istruttoria e trattazione, euro 423,00 per fase decisionale
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2310/18, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del per i danni occorsi al Controparte_1
fondo di e, per l'effetto, condanna il a Parte_1 Controparte_1 pagare, a , a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 3.586,86, già Parte_1 rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite, da distrarre Controparte_1 in favore dell'avv. Antonino La Rosa, che liquida in euro 1.964,00 oltre spese generali, iva e cpa;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
pagina 7 di 8 Così deciso in Messina, il 20 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2310 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Messina in via Ghibellina 151, presso lo studio dell'avv. Antonino
La Rosa (pec fax 090711282) che la rappresenta e difende Email_1 per procura in atti
- ATTRICE -
E
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. Controparte_1
, domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Rosaria Filloramo, che la P.IVA_1 rappresenta e difende per procura in atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: Risarcimento per danni a cose
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 24 aprile 2019, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi questo Tribunale, il chiedendone la Controparte_1 condanna, previo accertamento della responsabilità, al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 9.873,12 oltre IVA, provocati nel suo terreno, sito in contrada Lenza fraz.
Serro (identificato in catasto al fg.13 part. 110 e 111), dallo sversamento delle acque provenienti dall'acquedotto comunale “S. Anna”, ubicato a monte del terreno di proprietà del
Comune , oltre le spese per la redazione della perizia di parte, interessi e Controparte_1 rivalutazione dal giorno della richiesta al soddisfo.
Evidenziava, in particolare, che l'inondazione aveva provocato lo smottamento dei muri a secco e aveva creato un pantano nella parte più argillosa e, a sostegno, allegava la perizia di parte del P.I. (allegata alla citazione). Persona_1
Riferiva di avere ripetutamente segnalato la situazione agli uffici comunali, ma di non avere sortito alcun effetto: in particolare, il marito dell'attrice, , a mezzo del difensore, Persona_2 in data 23 gennaio 2018, aveva inviato al una pec diffidandolo ad eliminare i danni CP_1
(lettera allegata alla citazione), cui faceva seguito un'altra richiesta, inviata al a mezzo CP_1 pec del 9 marzo 2018, con la quale invitava il a una bonaria Parte_1 CP_1 definizione.
Con decreto del 15 maggio 2018 veniva differita al 18 ottobre 2018 la prima udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il che deduceva il ritardo con il quale parte attrice Controparte_1 aveva segnalato i danni al concorrendo nella causazione dei danni lamentati. CP_1
In ogni caso deduceva che i danni lamentati derivano dalla naturale pendenza del territorio, che ha fatto raccogliere l'acqua piovana nel terreno che, essendo argilloso, non l'ha assorbita, come hanno accertato i tecnici del intervenuti sul posto. CP_1
Lamentava l'entità del risarcimento richiesto, evidenziando che il terreno interessato, essendo argilloso, non poteva essere destinato alla coltivazione.
Alla prima udienza del 18 ottobre 2018 il Giudice, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva alle parti i termini del 183, 6° comma, c.p.c.
pagina 2 di 8 Con la memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice contestava puntualmente le difese di parte convenuta e deduceva di avere segnalato ripetutamente i danni al in via orale e di non CP_1 avere formalizzato immediatamente la richiesta in quanto all'epoca era Assessore alla manutenzione del il nipote del proprio coniuge. Con la stessa memoria Controparte_1 parte attrice deduceva che lo smottamento non poteva essere correlato ad eventi meteorici, in quanto la particella di terreno interessata dal danneggiamento si trova vicino alla linea di colmo del pendio. Evidenziava, inoltre, che i danni richiesti erano stati quantificati dal P.I. sulla scorta del prezziario regionale.
Con ordinanza del 3 marzo 2020 il Giudice ammetteva le prove orali.
Con decreto del 4 giugno 2020 e con il successivo decreto del 26 ottobre 2021 il procedimento veniva rinviato in considerazione della situazione di emergenza determinata dal Covid.
All'udienza del 26 ottobre 2021 il GOP procedeva all'audizione del teste e Tes_1 all'udienza del 25 gennaio 2022 il GOP procedeva all'esame del teste . Testimone_2
A seguito delle prove orali il difensore di parte attrice chiedeva al difensore di parte convenuta di definire transattivamente il procedimento per evitare i costi della consulenza di ufficio.
Con ordinanza del 18 maggio 2022 il Giudice disponeva consulenza tecnico d'ufficio sullo stato dei luoghi.
Nelle note scritte depositate il conveniva sulla quantificazione dei danni operata dal CP_1
CTU, mentre parte attrice contestava la quantificazione in quanto il CTU ha omesso di considerare la posizione del fondo, lontano da strade percorribili con mezzi meccanici, per cui i terrazzamenti sono stati sistemati in modo precario con materiale rimediato sul posto, deducendo che l'accertamento è stato effettuato sul terreno dopo quattro anni dalla riparazione del danno. Nelle stesse note scritte il procuratore di parte attrice chiedeva la distrazione delle spese processuali.
Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3 ottobre 2025 – la prima in cui subentrava la scrivente – il Giudice, proponeva alle parti una soluzione transattiva, rappresentando, alle parti, che in caso di esito negativo occorreva richiamare il CTU.
Le parti, pertanto, chiedevano un rinvio per raggiungere un accordo;
stante il mancato accordo, il Giudice, con ordinanza del 23.12.2024, disponeva il richiamo del CTU ing. , Per_3 che aveva quantificato i danni in modo generico, senza indicare le singole voci in considerazione del prospettato accordo transattivo.
Depositata la consulenza, all'udienza a trattazione scritta del 6.3.2025 il Giudice assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La domanda dell'attore va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., pertanto, egli deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il danneggiante può liberarsi dalla responsabilità provando il caso fortuito.
L'attore ha assolto all'onere probatorio che incombe sullo stesso, in quanto il teste escusso,
, amico di , marito di parte attrice, ha riferito che, quando Testimone_2 Persona_2 in un'occasione si è recato nel terreno ubicato a , ha notato che il terreno era CP_1 impantanato e il gli ha mostrato da dove proveniva l'acqua ed era nitidamente visibile Per_2 un solco di acqua e che i muri a secco erano caduti a terra.
Il teste ha riferito che il ha ricevuto una denuncia di Testimone_3 Controparte_1 danni per sversamento di acque nel 2017 e che i lavori sono stati effettuati nel 2018. In particolare, il teste ha precisato che al momento del sopralluogo non era visibile la perdita in quanto il tubo era sotto il livello della strada e i tecnici del non immaginavano che il CP_1 tubo passasse sotto il terreno della . In occasione del primo sopralluogo il terreno non Pt_1 presentava problemi visibili e solo dopo qualche mese i tecnici, tornati sul posto, hanno constatato la fuoriuscita di acqua da una botola collocata nel terreno privato, per cui nel maggio 2018 il ha provveduto alla sostituzione della tubazione. CP_1
pagina 4 di 8 Il teste , geometra responsabile dell'Ufficio tecnico manutentivo del Testimone_4
ha riferito che dagli atti dell'ufficio è emerso che alla fine del 2017 si è verificato un CP_1 guasto nell'addutrice idrica, che ha comportato una perdita di acqua, che si è potuta rilevare solo dopo qualche mese, in quanto il terreno è argilloso con terrazzamenti, oltre che sconnesso. Dopo la segnalazione della , una “squadra” del ha constatato Pt_1 CP_1 quanto segnalato e a giugno 2018 è stato messo un bay pass di circa 800 metri lineari.
Il teste , nipote acquisito di parte attrice, che all'epoca era assessore del Tes_1 CP_1
, ha confermato che lo zio, , nella qualità di assessore, gli Controparte_1 Persona_2 aveva ripetutamente rappresentato che nel periodo successivo all'estate del 2017 vi era stata una perdita di acqua in contrada Lenza, proveniente dall'acquedotto comunale Serro-
Sant'Anna.
Lo stesso ha confermato che nel maggio 2018 il Comune di ha sostituito il tubo CP_1 dell'acquedotto con uno in gomma.
Dall'istruttoria espletata è emerso che già dalla fine estate del 2017 si era presentato il problema della fuoriuscita di acqua, che dapprima parte attrice ha segnalato in modo informale al ma già dopo qualche mese rappresentava in modo formale. Nonostante la CP_1 fuoriuscita dell'acqua il tuttavia, non ne individuava le cause nel primo sopralluogo e CP_1 interveniva solo tra il mese di maggio – giugno 2018.
E non appare certamente una giustificazione la circostanza che la tubazione fosse interrata nel terreno privato e che i tecnici del non ne fossero a conoscenza, risalendo, la CP_1 tubazione, agli anni ottanta;
il infatti, doveva essere in possesso della CP_1 documentazione necessaria in cui è indicato il percorso della tubazione.
Né può ritenersi che l'ubicazione della tubazione costituisca “caso fortuito”, che esonera da responsabilità la parte danneggiante.
Il CTU ing. peraltro, ha accertato che i danni al terreno di parte attrice, consistenti Per_3 nello smottamento di due terrazzamenti, sono correlati al ruscellamento di acqua proveniente da un tombino, posizionato a monte rispetto al confine del terreno e posto a servizio della conduttura comunale. E il danneggiamento è stato cagionato dal malfunzionamento della pagina 5 di 8 conduttura, che ha provocato una copiosa fuoriuscita di acqua dal tombino. Pertanto, il ruscellamento dell'acqua ha provocato il trascinamento verso valle delle porzioni dei due terrazzamenti.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del per i danni cagionati al terreno dell'attrice. CP_1
Ai fini della quantificazione dei danni il CTU ing. ha riportato le misurazioni effettuate Per_3 in occasione della prima consulenza: un muretto interessato dallo smottamento è di 5,10 di lunghezza e di 1,6 di altezza, per complessivi 8,16 mq.; l'altro muretto misurava 5,60 m. di lunghezza e 1,2 m. di lunghezza, per complessivi 6,72 mq e risultava ricostruito parzialmente con materiale vario.
Il CTU nella relazione integrativa, ha quantificato i danni facendo riferimento al Per_3 prezziario regionale agricoltura 2015 e al prezziario unico regionale 2018 per i lavori pubblici, tenendo conto che il pietrame per la ricostruzione dei muretti è presente sul posto (pertanto, ha adottato le voci del prezziario agricoltura. Il CTU ha quantificato il costo per la costruzione dei muretti in euro 1.275,22 e i costi per lo scavo in euro 1.627,42, oltre euro 101,43 per il costo del rinterro degli scavi, per un totale di euro 3.004,07, importo che, risalendo all'epoca del danneggiamento (2018), va aggiornato all'attualità e comprensivo di rivalutazione monetaria ammonta ad euro 3.586,86. Su tale somma maturano gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
La quantificazione dei danni, adeguatamente motivata dal CTU, è condivisa dal Giudicante, in quanto le contestazioni del consulente di parte attrice sono solo generiche. Peraltro, quando il
CTU ha fatto il sopralluogo – sebbene a distanza di tempo – i terreni erano asciutti e non risulta essere stata fatta alcuna opera di bonifica o di drenaggio.
Nessuna somma è dovuta per la consulenza di parte, in quanto l'attore non ha dimostrato se e quanto ha pagato al proprio tecnico.
Nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni occorsi al fondo.
pagina 6 di 8 Solo dopo il deposito della CTU, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc, parte attrice ha chiesto anche l'indennizzo per il lungo periodo in cui il terreno è rimasto inutilizzato per impossibilità di coltivarlo.
La domanda oltre che tardiva non è provata.
Parte attrice, infatti, non ha in alcun modo provato che prima dell'allagamento il terreno fosse coltivato e a quale coltura fosse destinato.
Per queste ragioni la domanda può essere accolta nei limiti indicati e non possono essere riconosciute ulteriori somme.
Le spese processuali vanno poste a carico del convenuto e in favore dell'avv. CP_1
Antonino La Rosa, che si è dichiarato distrattario e vanno liquidate in euro 1.964,00 oltre spese generali, iva e cpa (in base al decisum, applicando i valori minimi, eccetto per la fase istruttoria e trattazione alla quale si applicano i valori medi in quanto il procedimento è stato istruito con prova orale, che si è protratta per due udienza, con CTU e integrazione di consulenza), importo così determinato: euro 264,00 per spese, euro 213,00 per studio, euro
213,00 per fase introduttiva, euro 851,00 per istruttoria e trattazione, euro 423,00 per fase decisionale
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2310/18, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del per i danni occorsi al Controparte_1
fondo di e, per l'effetto, condanna il a Parte_1 Controparte_1 pagare, a , a titolo di risarcimento danni, l'importo di euro 3.586,86, già Parte_1 rivalutato, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite, da distrarre Controparte_1 in favore dell'avv. Antonino La Rosa, che liquida in euro 1.964,00 oltre spese generali, iva e cpa;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico del Controparte_1
pagina 7 di 8 Così deciso in Messina, il 20 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 8 di 8