Decreto presidenziale 3 luglio 2023
Sentenza 20 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 20/10/2023, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 03070/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2023, proposto da AL NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Pedullà e Ignazio LEs, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San RO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di OR AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e di SA NO, EL GU, SA TT, UN IC, MA LE, GI LE, GI CA, MA IC IN, RO AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale:
- dei risultati elettorali relativi all'elezione diretta del SI e del Consiglio Comunale del Comune di San RO (ME) tenutasi il 28-29 maggio 2023, della proclamazione del signor OR AG alla carica di SI, avvenuta il 30 maggio 2023, e della proclamazione quali Consiglieri comunali dei signori SA NO, GI CA, EL GU, MA LE, RO AR, GI LE, SA TT, UN IC, MA IC IN, AL NO avvenuta il 30 maggio 2023;
- per quanto d'interesse:
a) degli atti di proclamazione del SI e dei consiglieri comunali del 30 maggio 2023;
b) dei verbali delle relative operazioni elettorali del 30 maggio 2023, redatti all'esito delle predette elezioni, con particolare riferimento alla parte in cui si attribuisce al candidato SI ing. AL NO un numero di voti di preferenza inferiore a quello che le spetta e al candidato SI sig. OR AG un numero di voti di preferenza superiore a quello che gli spetta;
c) dei verbali e delle tabelle di scrutinio delle sezioni numero 1 e 2;
d) del prospetto dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato alla carica di SI in tutte le sezioni elettorali, nella parte in cui si attribuisce al candidato ing. AL NO un numero di voti di preferenza inferiore a quello che le spetta e al candidato SI sig. OR AG un numero di voti di preferenza superiore a quello che gli spetta;
e) della deliberazione del consiglio comunale n. 1/2023 di “insediamento del consiglio comunale e giuramento consiglieri neoeletti” del 12 giugno 2023, affissa all'albo pretorio comunale in data 15 giugno 2023;
f) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, antecedenti o successivi (tra cui il manifesto degli eletti datato 1 giugno 2023), comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati;
e per la correzione dei risultati elettorali e dei relativi verbali con la conseguente proclamazione della ricorrente principale quale SI, con la conseguente attribuzione del premio di maggioranza, pari a 7 seggi, alla lista al medesimo collegata “Civicamente San RO – AL NO SI”, e con la proclamazione quali Consiglieri Comunali dei candidati cui, in base alla graduatoria di lista, tali seggi spettano;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da OR AG il 24 luglio 2023:
- per la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso elettorale proposto da AL NO, iscritto al rg n. 1216/2023;
- per l’accoglimento del ricorso incidentale e, per l’effetto, per la conferma del fatto che OR AG è stato eletto con voti n. 461 voti, nonché per la correzione dei risultati elettorali mediante riduzione dei voti attribuiti al candidato sindaco AL NO da n. 457 a n. 448;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San RO e di OR AG;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente principale, sul presupposto di aver partecipato, quale candidato alla carica di SI, alle operazioni per l’elezione diretta del SI e del Consiglio del Comune di San RO, tenutesi il 28 e 29 maggio 2023, all’esito delle quali la proclamazione degli eletti è avvenuta in data 30 maggio 2023, impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso al seguente motivo.
Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 1960 n. 3, come successivamente modificato ed integrato, nella legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, recante Norme per l'elezione con suffragio popolare del SI. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali , nella legge regionale 15 settembre 1997 numero 35, recante Nuove norme per la elezione diretta del SI, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale ; violazione degli articoli 48 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di presupposti, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Premesso che la differenza nei risultati conseguiti dai due schieramenti sarebbe di 4 voti, parte ricorrente principale deduce che sarebbero state dichiarate non valide complessivamente n. 21 schede elettorali; tale dichiarazione sarebbe illegittima per almeno n. 12 schede (5 nella Sezione n. 1, e 7 nella Sezione n. 2), che avrebbero espresso una chiara volontà dell’elettore di attribuire il proprio voto alla ricorrente principale esercitando il voto disgiuntamente, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della LR 35/1997, ciò che sarebbe provato con dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dai rappresentanti di lista presenti nelle due sezioni elettorali; parte ricorrente principale deduce altresì che dalle medesime dichiarazioni dei rappresentanti di lista si apprenderebbe che almeno n. 5 voti di preferenza sarebbero stati illegittimamente attribuiti al candidato SI poi dichiarato eletto, attesa la presenza, nelle relative schede elettorali, di plurimi segni che avrebbero impedito la sicura interpretazione della volontà dell’elettore.
Il Comune si è costituito, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché meramente esplorativo, non essendo state le dichiarazioni dei rappresentanti di lista trasfuse nei verbali delle due sezioni e non successivamente come sarebbe possibile per ogni altro cittadino - elettore; in ogni caso, la dichiarazione non sarebbe suffragata da altri riscontri probatori o almeno da altri indizi.
Il controinteressato OR AG, candidato SI risultato eletto, si è costituito, anche proponendo ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi.
1. Inammissibilità del ricorso principale perché esplorativo. Il ricorso principale sarebbe basato solo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di due rappresentanti di lista, i quali non avrebbero provveduto a contestare le scelte dei Presidenti delle due sezioni né a far verbalizzare le loro osservazioni; al riguardo, la giurisprudenza richiamata nel ricorso principale (Cons. Stato 1821/2017) esigerebbe comunque principi di prova concordanti e precisi, mentre nel caso di specie sussisterebbero indici che farebbero propendere per l’inidoneità probatoria di tali dichiarazioni, e segnatamente: a) nella dichiarazione relativa alla Sez. 2 vi si leggerebbe che in tale sezione sarebbero state annullate 7 schede, mentre il verbale della sezione, a pagina 29, paragrafo 29, riporterebbe che in quella sezione sarebbero state dichiarate nulle 6 schede; b) entrambi i Presidenti di seggio avrebbero compiuto lo stesso errore e, malgrado ciò, né nell’una né nella seconda Sezione nessuno avrebbe rilevato e fatto verbalizzare l’irregolarità; c) nella Sezione 1 n. 7 schede sarebbero state dichiarate nulle per l’impossibilità di identificare il candidato e n. 3 schede per la presenza di segni di riconoscimento (verbale pag. 29, § 29); mentre nella Sezione 2 n. 6 schede sarebbero state annullate per i segni di riconoscimento (verbale, pag. 29, § 29), cosicchè non sarebbe comprensibile da dove possano essere stati tratti i 12 voti da assegnare alla ricorrente principale, giacché le dichiarazioni dei rappresentanti di lista sarebbero in netto contrasto con quanto verbalizzato; d) le dichiarazioni assumerebbero che n. 3 schede nella Sezione 1 e n. 2 schede nella Sezione 2 avrebbero dovuto essere annullate perché contenenti accanto alla preferenza per il candidato AG «plurimi segni» che impedirebbe «la sicura interpretazione della volontà dell’elettore» , tali espressioni essendo generiche e tese ad ottenere il «riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo» .
2. Inammissibilità ed infondatezza del motivo di ricorso basato sulla pretesa validità di n. 12 schede / voti recanti l’indicazione di voto per un candidato al consiglio comunale nella lista “San RO nel cuore. OR AG sindaco” e l’espressione di voto a favore del candidato sindaco AL NO. La dichiarazione relativa alla Sezione 2 avrebbe individuato n. 7 schede valide perché contenenti il cd. voto disgiunto, ciò che non sarebbe conciliabile con la motivazione contenuta nel verbale, secondo cui sarebbero state dichiarate nulle solo 6 schede per la presenza di «scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto» , tanto che richiederebbe la proposizione di apposita querela di falso del verbale.
3. Illegittimità del verbale di proclamazione del sindaco e degli eletti al Consiglio comunale 30 maggio 2023, nella parte in cui assegna al candidato SI AL NO n. 457 voti, anziché n. 448, per violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, n. 2, decreto Presidente Regione 20 agosto 1960, n. 3, e art. 64, comma 2, n. 2, DPR n. 570/1960, per violazione e falsa applicazione artt. 48 e 97 Cost., per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. Parte ricorrente incidentale deduce che non sarebbero state annullate 9 schede (4 nella Sezione n. 1 e 5 nella Sezione n. 2), i cui relativi voti sarebbero stati attribuiti al candidato SI AL NO, a tale scopo depositando due dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dai rappresentanti della lista collegata al ricorrente incidentale, nelle quali si precisa altresì che le dichiarazioni non avrebbero potuto essere verbalizzate per i ritmi imposti dallo scrutinio.
Parte ricorrente incidentale chiede quindi di ammettersi verificazione delle schede nelle Sezioni 1 e 2 del Comune di San RO, secondo quanto indicato nel ricorso incidentale, per far appurare l’invalidità delle schede e quindi dei voti assegnati all’ing. AL NO e, quindi, procedere alla correzione dei risultati elettorali; chiede altresì di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero dell’interno, dell’Ufficio elettorale del Comune di San RO, dei Presidenti e dei componenti delle Sezioni elettorali del Comune di San RO nelle elezioni del 28-29 maggio 2023, atteso che parte ricorrente principale si sarebbe riservata di proporre «separata istanza di risarcimento dei danni» ; al riguardo, nella prospettazione di parte ricorrente incidentale, la possibilità che venga proposta azione risarcitoria renderebbe non applicabile la giurisprudenza che esclude la qualità di parte necessaria dell’Ufficio elettorale sul presupposto che il ricorso elettorale riguardi solo ed in definitiva una controversia tra privati aspiranti all’ufficio pubblico, atteso che il Ministero dell’interno sarebbe responsabile dei danni eventualmente arrecati dai suoi organi ed a sua volta potrebbe rivalersi nei confronti degli agenti amministrativi la cui condotta integrasse responsabilità erariale.
Il ricorrente principale ha controdedotto in ordine al ricorso incidentale, con argomentazioni così sintetizzabili: a) l’inammissibilità del ricorso principale sotto il profilo di una asserita genericità ed esploratività non sarebbe condivisibile atteso che: a1) le dichiarazioni dei rappresentati di lista prodotte dalla ricorrente principale sarebbero circostanziate nel tempo e nello spazio, proverrebbero da soggetti presenti durante le operazioni di spoglio, conterrebbero l’indicazione delle sezioni in cui si sarebbe verificato l’errore nell’operazione di spoglio, conterrebbero l’indicazione del numero delle schede contestate, e conterrebbero l’indicazione delle circostanze concrete e la natura dei vizi denunciati; a2) dai verbali trasparirebbe in modo evidente la confusione che avrebbe caratterizzato le operazioni di spoglio, tanto che dalle modalità di verbalizzazione non potrebbe desumersi alcun argomento che potesse inficiare la veridicità delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista; a3) nemmeno i rappresentanti di lista di parte controinteressata, signori VO e SI LA, avrebbero verbalizzato alcunché in ordine alle asserite censure; b) nel caso in cui si lamenti che le determinazioni assunte dal seggio siano il frutto di una errata e perciò illegittima applicazione della normativa che regola le operazioni in questione non sarebbe necessaria la querela di falso; c) qualora fossero presenti, un doppio crocesegno o segni analoghi, lungi dal rappresentare un segno di riconoscimento, costituirebbero una semplice modalità enfatica di espressione della propria volontà elettorale, assolutamente inidonea ad integrare gli estremi di un “segno di riconoscimento”; d) nel giudizio de quo non sarebbe stata avanzata alcuna domanda idonea a sfociare in un ordine di integrazione del contraddittorio.
All’udienza pubblica del 19 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’infondatezza, nel merito, delle doglianze svolte dal ricorrente principale, come appresso argomentata, esime il Collegio dalla disamina delle eccezioni in rito, come sopra indicate.
Giova, al riguardo, muovere dalle conclusioni cui è giunta l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in tema di onere probatorio nel giudizio elettorale.
Secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria, sul presupposto che l’onere della prova nel giudizio amministrativo risulta tuttora improntato al principio dispositivo con metodo acquisitivo, nel giudizio elettorale l’onere gravante sul ricorrente deve considerarsi circoscritto a «…fornire, non la prova della fondatezza delle pretese dedotte, bensì semplici elementi indiziari in merito all’esistenza dei vizi denunciati, in base ai quali il giudice, ritenutane la attendibilità, eserciterà i poteri istruttori previsti dal c.p.a…» (sentenza 20 novembre 2014, n. 32).
Al riguardo, il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha recentemente avuto modo di precisare che «…se è vero che, per fornire il principio di prova, possono utilizzarsi le dichiarazioni (atto notorio) dei rappresentati di lista, è altrettanto vero che le suddette dichiarazioni, in tal caso addirittura di elettori/spettatori, devono risultare, prima facie, attendibili, plausibili e serie…» (sentenza Sez. giurisdizionale, 29 settembre 2023, n. 631).
Applicando tali insegnamenti al caso di specie, ne discende il rigetto del ricorso principale, non ritenendo il Collegio attendibili gli elementi indiziari forniti con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei due rappresentanti di lista versate in atti in allegato al ricorso principale.
In tali dichiarazioni si legge:
- «…in occasione dello spoglio delle schede elettorati, effettuato in data 29 maggio 2023, dalle ore 16.00, almeno n. 3 voti attribuiti al SI OR AG e alla lista proclamata vincente risultano non attribuibili allo stesso, e dovevano essere annullati, per la presenza di plurimi segni nella scheda che impediscono la sicura interpretazione della volontà dell'elettore; almeno n. 5 schede elettorali sono state erroneamente annullate dal momento che era sicura la volontà degli elettori che avevano voluto esercitare il voto disgiunto votando per il consiglio comunale un componente della lista "San RO nel cuore — OR AG IN e, come SI, la sig.ra NO AL. Almeno n. 5 voti, pertanto, erroneamente dichiarati nulli dovevano essere attribuiti alla sig.ra AL NO…» (dichiarazione Virzì – Sez. 1; allegato al ricorso principale sub 4);
- «…in occasione dello spoglio delle schede elettorati, effettuato in data 29 maggio 2023, dalle ore 16.00, almeno n. 2 voti attribuiti al SI OR AG e alla lista proclamata vincente risultano non attribuibili allo stesso, e dovevano essere annullati, per la presenza di plurimi segni nella scheda che impediscono la sicura interpretazione della volontà dell'elettore; almeno n. 7 schede elettorali sono state erroneamente annullate dal momento che era sicura la volontà degli elettori che avevano voluto esercitare il voto disgiunto votando per il consiglio comunale un componente della lista "San RO nel cuore — OR AG IN e, come SI, la sig.ra NO AL. Almeno n. 7 voti, pertanto, erroneamente dichiarati nulli dovevano essere attribuiti alla sig.ra AL NO…» (dichiarazione Zito – Sez. 2; allegato al ricorso principale sub 5).
Il Collegio ritiene tali dichiarazioni inattendibili, così non essendovi necessità di procedere alla richiesta verificazione delle schede elettorali poiché:
a) esse risultano in contrasto con quanto contenuto nei verbali delle Sezioni, non essendo quindi comprensibile da dove possano essere stati tratti i 12 voti annullati che avrebbero dovuto essere assegnati alla ricorrente principale perché espressi con voto disgiunto; da tali verbali si evince infatti che:
a1) nella Sezione 1 n. 7 schede sono state dichiarate nulle perché «…Non offrono la possibilità di identificare il candidato alla carica di sindaco prescelto…» , e n. 3 schede sono state dichiarate nulle perché «…Non contengono alcun voto e inoltre presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto…» (verbale Sez. 1, allegato al ricorso incidentale sub 1, pag. 29, § 29);
a2) nella Sezione 2 n. 6 schede (peraltro non 7 come indicato nella dichiarazione) sono state dichiarate nulle perché «…Non contengono alcun voto e inoltre presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto…» (verbale Sez. 2, allegato al ricorso incidentale sub 2, pag. 29, § 29);
b) con riferimento ai 5 voti (3 nella Sezione 1 e 2 nella Sezione 2) attribuiti al candidato SI OR AG e alla lista proclamata vincente, che avrebbero dovuto essere annullati «…per la presenza di plurimi segni nella scheda che impediscono la sicura interpretazione della volontà dell'elettore…» , l’espressione “plurimi segni” utilizzata risulta generica e non sorretta da alcun principio di prova che possa ritenersi sufficiente, alla attivazione dei poteri istruttori del giudice amministrativo (al riguardo, CGARS, Sez. giurisdizionale, 6 marzo 2023, n. 190, punto 10).
Dal rigetto del ricorso principale consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: a) rigetta il ricorso principale; b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale; c) condanna parte ricorrente principale al pagamento, nei confronti di ciascuna controparte costituita, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO