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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3490/18 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.1.2025, promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
), nata a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliati in Piazza Armerina Via Garao n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marcella Lo Giudice, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Dalmazia n. 5 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Menza che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
pagina 1 di 22 e
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_4
Corso Umberto n. 296 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Tafuri che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e
, CP_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_5
Viale della Libertà n. 235 presso lo studio dell'Avv. ND Lo FA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di
, TE
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. – già C.F._6 Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Catania Viale XX settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Luigi
[...]
Edoardo Ferlito che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
e
PA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Palermo Via Amari n. 32 presso lo studio dell'Avv. Dario Zimmardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa Righi;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
pagina 2 di 22 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 30.1.2018 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
conveniva innanzi questo Tribunale la Controparte_1 Controparte_2
e ed esponevano che (madre degli attori), affetta da gonartrosi
[...] CP_3 CP_7
destra, in data 11/02/09 si ricoverava presso la Casa di Cura Basile e qui veniva sottoposta, in data
12/02/09, ad intervento di endoprotesi ginocchio destro, per essere successivamente dimessa in data
21/02/09. In data 27/01/10 tornava a ricoverarsi sempre presso la stessa Casa di Cura Basile dove veniva sottoposta, in data 28/01/10 ad intervento chirurgico di artrotomia laterale e mediale con revisione ed exeresi di tessuto cicatriziale esuberante e dimessa in data 04/02/10. Non rilevando alcun miglioramento dopo appena nove giorni, in data 13/02/10, si ricoverava presso la Casa di Cura
, in condizione di una seria impossibilità alla deambulazione. Sottoposta a fisioterapia, per la Pt_4
comparsa di una cospicua perdita ematica, in data 18/02/10 veniva trasferita, per competenza, presso la
Casa di Cura Basile dove veniva accolta con diagnosi di ferita chirurgica diastasata e quindi sottoposta a revisione chirurgica, lavaggio e successivo bendaggio. Persistevano sempre la sintomatologia dolorosa ed il deficit deambulatorio come certificati in data 29/04/10 dal dott. Persona_1
ortopedico, che rilevava gravi deficit motori dovuti all'infezione con fistola sulla zona tibiale della ferita chirurgica. In seguito a causa di una frattura della tibia sottoprotesica (improvvisa e senza alcun evento traumatico), in data 16/05/10 la sig.ra ricorreva alle cure dei sanitari del pronto CP_7
soccorso dell'ospedale di Paternò, dove veniva confermata la “frattura con diastasi ed angolazione dei
monconi in sede epifiso-metafisaria prossimale della tibia sub-protesica e della testa del perone del
ginocchio destro”. In pari data veniva ricoverata presso l'U.O.Complessa di Ortopedia del P.O. di
Biancavilla dove, confermata la persistenza della fistola purulenta al ginocchio destro, veniva pagina 3 di 22 sottoposta a terapia antibiotica e ad esame colturale;
in data 29/05/10 veniva sottoposta ad apposizione di fissatore esterno e dopo un breve ciclo di fisioterapia, veniva dimessa in data 08/06/10. Dopo un prolungato periodo di riposo forzato per la persistenza della ormai consolidata sintomatologia algo-
disfunzionale, la sig.ra richiedeva, in data 11/07/11, una visita specialistica ortopedica, CP_7
effettuata dal dott. il quale diagnosticava "protesi dolorosa ginocchio destro su Persona_2
sospetta sepsi cronica" e, in occasione di un successivo controllo (05/08/11) provvedeva a prescrivere un'ulteriore scintigrafia scheletrica trifasica del ginocchio destro, che effettuata in data 14/12/11,
evidenziava la persistenza della flogosi ossea e dei tessuti molli, associata a leucocitosi. Frattanto, nel novembre del 2011, veniva rimosso il fissatore esterno. Successivamente, in data 28/02/12, la sig.ra si ricoverava presso la . L'indomani, veniva sottoposta ad CP_7 Controparte_1
intervento chirurgico di revisione PTG con espianto delle componenti protesiche e reimpianto di nuova
PTG, il cui decorso clinico fu connotato da persistenza di leucocitosi e febbre e da uno stato di sopore con ipotensione e oligoanuria. In data 15/03/12 la sig.ra pur in presenza della CP_7
leucocitosi, veniva dimessa con diagnosi di mobilizzazione asettica PTG destro e prescrizione di medicazione domiciliare della ferita chirurgica. Lo stesso giorno, la sig.ra si ricoverava CP_7
presso la dove veniva evidenziato un ginocchio destro infetto (“marcatamente Controparte_8
edematoso, arrossato e caldo al termo tatto”) e con enorme area di necrosi sulla faccia anteriore ed aree ulcerate ai lati, sicchè in data 17/03/12 veniva richiesta una consulenza chirurgica la quale confermava la presenza di escara, nonché di due ulcere di terzo grado, per cui, in data 18/04/12, una consulenza ortopedica consigliava una consulenza di chirurgia plastica urgente. La sig.ra CP_7
veniva dimessa in data 10/05/12 per ricoverarsi, in pari data, presso la Controparte_1
dove veniva accolta con diagnosi di vasta deiscenza su ferita ginocchio destro esitante all'intervento chirurgico di riprotesizzazione. Una consulenza di chirurgia plastica effettuata in data 16/05/12
diagnosticava: “protesi esposta di ginocchio destro in atto non infetta” per cui veniva posta indicazione alla ricostruzione con lembo muscolare. In data 30/05/12 la sig.ra veniva sottoposta ad CP_7
pagina 4 di 22 intervento chirurgico di plastica ricostruttiva. In seguito, in data 11/07/12, si provvedeva al trasferimento presso la Villa Salus di Augusta per poter effettuare ossigenoterapia iperbarica. Veniva
prescritta la prosecuzione giornaliera delle medicazione della ferita e l'immobilizzazione in estensione dell'arto inferiore di destra, anche durante le sedute di camera iperbarica. Ricoverata presso la Villa
Salus Augusta, in data 11/07/12, veniva accettata con diagnosi di necrosi cutanea con infezione ginocchio destro esitante a riprotesizzazione: si rilevava una vasta perdita di sostanza in parte coperta da lembo cutaneo di scivolamento, che nella parte centrale mostrava un'ampia diastasi tale da permettere l'osservazione della protesi articolare impiantata;
inoltre, veniva precisato che l'area era maleodorante e fortemente secernente essudato sieropurulento di colore verdognolo. Effettuata
l'ossigenoterapia iperbarica, ed in data 24/07/12 una toilette chirurgica, in data 26/07/12, sicchè
apparentemente migliorate le condizioni locali, veniva trasferita nuovamente presso la
[...]
con la precisazione che restava l'esposizione della protesi e l'inquinamento CP_1
batterico. Presso la , il giorno successivo, 27/07/12, si provvedeva ad Controparte_1
un nuovo intervento di chirurgia plastica con ricostruzione del lembo (di gastrocnemio) di rotazione ginocchio destro associato ad autoinnesto di cute a spessore parziale prelevato dalla regione inguino-
addominale. Intanto, ripresentandosi la secrezione siero-ematica maleodorante si provvedeva a far effettuare altre sedute di ossigenoterapia iperbarica ora presso l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" fino al 24 agosto 2012. In data 25/08/12 la sig.ra tornava ad essere trasferita presso la Villa CP_7
Salus Augusta per continuare le sedute di ossigenoterapia iperbarica. Nella lettera di dimissione veniva specificato che era ancora presente un'ampia deiscenza della ferita chirurgica al ginocchio destro. In
data 05/09/12 la sig.ra veniva trasferita presso la per la CP_7 Controparte_1
valutazione ortopedica e chirurgia plastica in merito alla severa situazione del ginocchio, già in necrosi,
dove furono effettuate ripetute sedute di VAC therapy instill fino al momento in cui, in data
22/09/2012, tale trattamento dovette essere sospeso, per rottura del macchinario, con prescrizione di prosecuzione a domicilio della VAC therapy in assistenza ADI (assistenza domiciliare assistita). In
pagina 5 di 22 data 14/02/13 veniva effettuato un ulteriore esame colturale su secreto ferita infetta, risultato essere positivo, sicchè in pari data la sig.ra veniva ricoverata in regime di Day Service presso la CP_7
per poi essere rinviata alle cure in assistenza domiciliare integrata CP_1 Controparte_1
(ADI). In data 11/04/13, presso la , veniva prescritto ricovero Controparte_1
ordinario, per osteomielite del ginocchio destro, presso struttura convenzionata per ciclo di camera iperbarica per cui ancora una volta, in data 15/04/13 la sig.ra tornava ad essere ricoverata CP_7
ad Augusta per eseguire 15 sedute di camera iperbarica ed un ciclo di VAC therapy. Veniva dimessa in data 30/04/13 e tornava ad essere attivata l'ADI, per persistenza di infezione. (doc. 1 cartelle cliniche)
Vista la non conducenza di ogni trattamento fin qui effettuato, la sig.ra in data 22/07/13 CP_7
si ricoverava presso l'Istituto Codivilla-Putti di Cortina dove però, in data 27/08/13 ne fu constatato il decesso.
Rilevavano quindi come la condotta negligente dei medici della struttura convenuta fosse stata la causa dei danni riportati e chiedevano quindi la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti sia iure hereditatis che iure proprio.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ed Controparte_5
avanzava domanda di rivalsa nei confronti dei sanitari operanti ( e . CP_2 CP_3
Si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere Controparte_2
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice . PA
Si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in CP_3
causa la propria compagnia assicuratrice . PA
Si costituiva in giudizio TE
,quale successore a titolo particolare di , eccependo la non
[...] Controparte_5
operatività della polizza e comunque contestando la sussistenza di responsabilità della propria assicurata.
pagina 6 di 22 Si costituiva in giudizio (con esclusivo riferimento alla chiamata in causa PA
di ) contestando la sussistenza di responsabilità della propria assicurata. CP_3
Non si costituiva con riferimento alla chiamata in garanzia di PA [...]
Controparte_2
Assunte le prove orali richieste, disposta ctu collegiale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 13.01.2025.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato estinto il giudizio in relazione alla domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_1 TE
. Sono versati in atti la dichiarazione di rinuncia e la successiva
[...]
accettazione da parte della compagnia assicuratrice.
Nel merito.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
pagina 7 di 22 organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile pagina 8 di 22 1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come pagina 9 di 22 obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di pagina 10 di 22 ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_5
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha accertato che “L'intervento di riprotesizzazione al ginocchio
destro è stato effettuato precocemente senza aver tenuto conto dei segni clinici e delle
consulenze precedenti che già evidenziavano flogosi ossea e sospetta sepsi cronica (cfr consulenza
ortopedica del Luglio 2011 a firma del dott. ) Infatti subito dopo l'intervento presenza Persona_2
di marcata leucocitosi con ferita chirurgica sofferente e umida. In data 15/3/2012 veniva dimessa
nonostante la leucocitosi e la ferita chirurgica che si presentava ancora umida e arrossata. In data
10/5/2012 veniva trasferita presso la casa di cura con diagnosi di "deiscenza della CP_9
ferita chirurgica" ed esposizione della protesi. La consulenza di chirurgia plastica poneva indicazione
ad intervento di ricostruzione con lembo muscolare effettuato in data 30/5/2012 in quanto secondo il
chirurgo plastico non infetta. A circa tre settimane dall'intervento presenza di vasta infezione
compresenza di proteus mirabilis e pseudomonas, soltanto 1'8/8/2012 veniva rimossa la protesi infetta
e applicato spaziatore antibiotato con successive sovrainfezioni batteriche e ricoveri presso varie
strutture nel tentativo di debellare l'infezione, fino a quando la paziente arriva al Codivilla-Putti di
Cortina dove in data 27/8/2013 la paziente decede per sindrome da disfunzione multiorgano (MODS).
Sarebbe stato più opportuno, a parere di questi CC.TT.UU., rimuovere la protesi, effettuare prelievo
per esame colturale, e impiantare uno spaziatore antibiotato fino allo spegnimento della
infezione della protesi, suffragata da vasta documentazione, consulenze, esami di laboratorio,
pagina 11 di 22 ipofunzionalita', piuttosto che rimuovere la protesi e reimpiantarne una nuova. Si sottolinea inoltre
che, durante quest'intervento non sono stati effettuati dei tamponi, avendo assoluta convinzione
che fosse una mobilizzazione asettica della protesi, e non ultimo il trasferimento presso altre
strutture per la riabilitazione con il ginocchio in condizioni cliniche evidenti di infezione. Nello stesso
errore, di non considerare infetta la protesi, sono incorsi gli stessi consulenti di chirurgia
plastica che non hanno effettuato tamponi microbiologici, prolungando le sofferenze della
paziente con successivi interventi e innumerevoli ricoveri presso altre strutture per effettuare
camera iperbarica e cure mediche con deludenti risultati, mentre ormai l'unico intervento
sicuro per la paziente era l'amputazione dell'arto inferiore. ……Alla luce di quanto
argomentato in precedenza si può senz'altro affermare la sussistenza di un errore diagnostico e
valutativo consistente nella rimozione della protesi e contestuale reimpianto di una, senza aver
effettuato tamponi e impiantato spaziatore antibiotato. Il non aver successivamente, quanto
meno, prospettato l'amputazione dell'arto ha comportato la morte della paziente…..La prestazione
professionale richiesta non rientrava nel novero degli interventi di particolare difficoltà. …Come
già ampiamente argomentato in precedenza, il non aver proceduto dapprima all'esecuzione
di esami colturali seriati, all'applicazione di spaziatore antibiotato (invece di sostituire la
protesi) ed in ultimo, stante le condizioni della paziente ad amputazione hanno impedito qualsiasi
chance di guarigione.”
A seguito delle osservazioni delle parti i cc.tt.uu. hanno da un lato confermato la responsabilità del dott. “si rammenta infatti che l'intervento di sostituzione protesica è stato eseguito in CP_2
presenza di leucocitosi, febbre, ferita arrossata ed umida, nonché elevati valori di PCR, VES e
neurotrofili poli morfonucleati. La scintigrafia del 14/12/2011 mostrava captazione, anche se ridotta, e
del terzo medio della diafisi femorale;
sarebbe stato più opportuno ripetere l'indagine prima
dell'intervento esperito in data 29/02/2012 per poter parlare di mobilizzazione asettica.”, dall'altro hanno escluso la responsabilità del chirurgo plastico dott. facendo proprie le considerazioni dei CP_3
pagina 12 di 22 ctp di quest'ultimo.
E' quindi evidente che nel caso di specie non ci trova di fronte ad una cd. complicanza dell'intervento chirurgico, come dedotto da parte convenuta.
Con tale termine la medicina legale designa un evento dannoso, accidentale o anomalo, che insorge nel corso di un intervento chirurgico o di un iter terapeutico, aggravando la situazione del paziente e peggiorando le sue possibilità di recupero con l'insorgenza di uno stato morboso ulteriore, ancorché in qualche modo collegato o favorito dalla condizione di partenza e dalle cure praticate. Le complicanze,
dunque, sono evoluzioni indesiderate del quadro clinico di un paziente. Possono essere determinate dalla sua condizione o dall'intervento medico oppure da entrambi congiuntamente. Le complicanze possono dipendere dalla patologia di base del paziente, rappresentandone una naturale progressione (in questo caso parliamo di complicanze spontanee), oppure possono essere determinate dal trattamento sanitario che gli viene praticato (e allora parliamo di complicanze iatrogene). Esistono diversi tipi di complicanze: possiamo distinguerle, ad esempio, in base alla gravità (complicanze maggiori o minori);
alla ricorrenza statistica (frequenti o rare); alla tempistica con cui si presentano (precoci o tardive); e in base a tanti altri criteri, come la modalità attraverso la quale si realizzano, la natura delle conseguenze che ne derivano, oppure in relazione al distretto anatomico interessato (complicanze meccaniche,
ischemiche, infettive, respiratorie, articolari, emorragiche, ecc.).
Non tutte le complicanze costituiscono – però – fonte di responsabilità medica. Vanno – infatti –
verificati due presupposti: la prevedibilità, che è la capacità di riconoscere un pericolo di danno;
e l'evitabilità, che è la possibilità di neutralizzare questo danno. Se la complicanza era prevedibile ed evitabile in concreto, allora esiste verosimilmente un fatto illecito che è fonte di responsabilità
sanitaria. Se la complicanza non era prevedibile o non era evitabile, allora non è imputabile, in quanto dipende da quella alea terapeutica sempre imponderabile, che si annida in tutte le vicende cliniche. La
giurisprudenza (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 28985 del 11.11.2019) ha precisato che la complicanza non si riferisce al momento del danno conseguenza, ma al momento dell'evento lesivo,
pagina 13 di 22 atteso che si tratta di una lesione del diritto alla salute, che si colloca in una fase cronologicamente e logicamente antecedente lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa: 1) inadempimento della obbligazione/errore nella esecuzione della prestazione professionale;
2) determinazione o aggravamento dello stato patologico del paziente/evento lesivo della salute;
3) invalidità temporanea o permanente che ne è derivata/danno conseguenza (non patrimoniale).
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto pagina 14 di 22 è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
In concreto non riveste pertanto alcun valore sostenere che l'evento dannoso non sia stato voluto dal medico, perché rientrante nella classificazione clinica delle complicanze: ciò che rileva è soltanto appurare in concreto se quell'evento integri gli estremi della causa non imputabile.
Le ricadute di questo principio sull'onere probatorio sono di assoluto rilievo in quanto: o il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze, oppure all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà
la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva
è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 24074 del
13.10.2017).
Spetta invece al paziente danneggiato dimostrare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale (la riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta del sanitario) sia sotto il profilo della causalità giuridica (individuazione inequivocabile delle conseguenze pregiudizievoli).
Ciò posto nella specie, alla luce delle risultanze della espletata ctu, è emerso che l'intervento di riprotesizzazione, benchè indicato per la condizioni della attrice, è stato effettuato in maniera incauta e non conforme (dovendosi procedere come già sopra indicato con la tecnica two step).
Tanto premesso occorre – però – soffermarsi su un aspetto della vicenda che – a parere del
Tribunale – è tranciante nell'interrompere il ness causale tra condotta dei convenuti ed evento morte.
Ed invero è pacifico che la situazione della era già compromessa al momento dell'accesso CP_7
presso la struttura convenuta del 28.2.2012 (atteso che era presente flogosi ossea e sepsi cronica).
pagina 15 di 22 Altresì pacifico – sulla scorta delle risultanze della ctu – è che l'intervento di riprotesizzazione non è
stato correttamente eseguito. Altresì pacifico è che a seguito di detto intervento la è stata CP_7
ricoverata presso diverse altre strutture (Villa Carmide di Catania, Villa Salus di Augusta, Ospedale
Cannizzaro di Catania e Istituto odivilla Putti di Cortina) e che in nessuna di queste venne prospettata la necessità di un approccio drastico al problema: ovvero l'amputazione dell'arto che avrebbe condotto alla tutela del bene vita.
Gli stessi esiti del procedimento penale richiamato da parte attrice hanno attribuito la responsabilità
dell'evento morte (finale) ai sanitari che ebbero in cura la nell'ultimo periodo almeno dal CP_7
9.3.2013.
Tale circostanza interrompe il nesso causale tra evento morte e condotta dei convenuti, atteso che successivamente si sono poste le condotte di altri sanitari ed altre strutture che non hanno posto l'indicazione dell'amputazione dell'arto.
Ne segue che alla struttura convenuta ed al dott. può essere addebitato solo il danno da CP_2
Par
patito dalla a causa della loro condotta. CP_7
Gli eredi della hanno pertanto diritto al risarcimento del c.d. danno biologico subito dalla de CP_7
cuius, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è
sempre presente in caso di accertata invalidità. Tale profilo di danno condiziona, infatti, la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità in tutte le forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc.), e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza o meno di un ulteriore danno patrimoniale o morale.
E' noto che nel caso di azione proposta dagli eredi del soggetto danneggiato la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che, qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo fra le lesioni colpose e la morte, sia configurabile in capo al danneggiato un danno biologico risarcibile e da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso;
in tale ipotesi, in capo al danneggiato,
pagina 16 di 22 matura un diritto a conseguire il risarcimento che è trasmissibile agli eredi, i quali potranno agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che è danno biologico risarcibile (inteso come conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita, per il danneggiato, di utilità
dell'esistenza, determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che, pur sempre,
anche se minino e se comporta sofferenza per l'individuo, intercorre fra la causa della morte e la morte Fir
m at stessa), cosicché, per potersi ipotizzare un danno biologico risarcibile agli eredi iure hereditatis, occorre o
D
a: che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile perché si P
A
P concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria (Cass. n. 7975/97). P
A
L
La Corte ha pure precisato che nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto A
R
D
O lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento A
N
G del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel E
L
O patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi E
m es eredi (Cass. n. 11169/94). so
D
a:
In altri termini, è ormai unanime l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la trasmissibilità A
R
U
B del danno biologico, nei limiti in cui si tiene ben distinto il bene salute (il quale colpisce chi sopravvive A
P
E all'azione dannosa, ed è una qualità della persona), dal bene vita (il quale non è perdita allo stesso C
S.
P. modo di come lo è la menomazione della salute), e le conseguenze risarcitorie che ne scaturiscono. A.
N
G
Detto complessivo danno non patrimoniale, patito dalla vittima e da questa trasmesso agli eredi, C
A
3
S non può essere liquidato secondo i criteri ordinari (tabellari o equitativi), ma va opportunamente eri al
#: personalizzato (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n 8a ae e0 11003), tenendo conto della maggiore o minore intensità della sofferenza, del tempo intercorso tra le 83
1a ab lesioni e la morte poi sopraggiunta, delle condizioni in cui versò il soggetto in quel periodo. b8
56
23
4b
2a pagina 17 di 22 19 eb f7
48 8 In definitiva, il danno in esame non può essere liquidato secondo gli stessi parametri applicabili con riguardo al soggetto che, pur avendo subìto una menomazione dell'integrità psico-fisica, sia ancora in vita. Il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, non è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.
Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno Fir
m at biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita (v. Cass. Sez. 3, n. 7632 del o
D
a: 16/05/2003). Va poi osservato che nella detta quantificazione, come pure affermato nella P
A
P giurisprudenza di legittimità, occorre tenere presenti - attraverso adeguata personalizzazione - le P
A
L caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute A
R
D
O che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, avendo le lesioni portato il A
N
G danneggiato alla morte (cfr. Cass. n. 7632/2003 cit.). E
L
O
Alla luce delle superiori premesse di carattere generale, il risarcimento del danno patito dalla E
m es
, da un lato, deve ritenersi comprensivo della sofferenza fisica e psichica che per sua natura so Per_3 D
a:
A costituisce una componente del danno biologico - ciò che impedisce di liquidare, accanto al danno R
U biologico, anche il danno morale o alla vita di relazione, come se si trattasse di un'autonoma voce di B
A
P
E danno - e, dall'altro, va liquidato in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica C
S.
P. patita dal de cuius per il lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse. A.
N
G
Dagli atti emerge – in modo oggettivo – che la ha subito a causa degli eventi per cui è C CP_7 A
3
S causa periodi di ricovero per complessivi gg 509, ivi compresi gli intervalli in assenza di ricovero, ma eri al
#: nel quale le proprie condizioni possono ben giustificare il riconoscimento di una ITA al 100%. 8a ae e0 Ne segue quindi che alla stessa va riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per 83
1a ab invalidità temporanea. b8
56
23
4b
2a pagina 18 di 22 19 eb f7
48 8 È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 28117.00 (55.24*509*100%).
Tale somma va posta a carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
Fondata è la domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico operante nei limiti di cui infra.
pagina 19 di 22 Ed invero per come è emerso nell'istruttoria la scelta di compiere un intervento utile ma non necessario è ascrivibile unicamente alla condotta colposa del sanitario. Ciò posto occorre ricordare che
Cass. Civ n. 28987/2019 ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico. Pertanto, il “danno da “malpratice“” è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno,
potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico. Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni,
assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
La sentenza del 2019 è stata poi ripresa da una serie di pronunce successive che hanno recepito tale impostazione, perfezionandola. In particolare, chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico la Cassazione ha precisato che “la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato,
la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ., 24688/2020).
pagina 20 di 22 Ne segue che nella specie il sanitario deve essere condannato a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 50% delle somme che questa sarà tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Infondata è infine la domanda di garanzia avanzata dal sanitario nei confronti della compagnia assicuratrice (non costituita in relazione alla sua domanda), atteso che non vi è prova dell'esistenza del rapporto assicurativo non essendo stata mai prodotta la relativa polizza.
Il rigetto della domanda nei confronti di assorbe ogni questione in relazione ai rapporti CP_3
tra questi e la . PA
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra parte attrice e e . Vanno integralmente compensate nei rapporti tra parte Controparte_1 CP_2
attrice e e nei rapporti tra questo e . Vanno altresì compensati nei CP_3 PA
rapporti tra e compagnia assicuratrice. Vanno poste a carico del sanitario nei rapporti con la CP_1
struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, nonché nei confronti di
[...] Controparte_10 [...]
e TE PA
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
condanna i convenuti al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 28117.00 a titolo risarcimento danno iute hereditatis, oltre interessi legali fino al soddisfo;
rigetta la domanda nei confronti di;
CP_3
pagina 21 di 22 condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_2 [...]
in ragione della metà delle somme che la stessa sarà tenuta a pagare in favore di Controparte_1
parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
rigetta la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_2
; PA
dichiara estinto il giudizio limitatamente alla domanda di garanzia proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_1 TE
;
[...]
condanna i convenuti al Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice liquidate in complessivi € 4000.00 per compensi, € 1241.00 per spese, € 5000.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
. condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
liquidate in complessivi € 3000.00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese tra parte attrice e;
CP_3
compensa integralmente le spese tra e;
CP_3 PA
compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 [...]
. TE
Così deciso in Catania il 2 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 22 di 22
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3490/18 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.1.2025, promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_1 [...]
), nata a [...] il [...] (c.f. , elettiv.te C.F._2 CodiceFiscale_3
domiciliati in Piazza Armerina Via Garao n. 11 presso lo studio dell'Avv. Marcella Lo Giudice, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attori
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Dalmazia n. 5 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Menza che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
pagina 1 di 22 e
Controparte_2
nato a [...] il [...] (c.f. , elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_4
Corso Umberto n. 296 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Tafuri che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
e
, CP_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania CodiceFiscale_5
Viale della Libertà n. 235 presso lo studio dell'Avv. ND Lo FA che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto;
nonché nei confronti di
, TE
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. – già C.F._6 Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Catania Viale XX settembre n. 43 presso lo studio dell'Avv. Luigi
[...]
Edoardo Ferlito che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
e
PA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Palermo Via Amari n. 32 presso lo studio dell'Avv. Dario Zimmardi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Elisa Righi;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
pagina 2 di 22 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 30.1.2018 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
conveniva innanzi questo Tribunale la Controparte_1 Controparte_2
e ed esponevano che (madre degli attori), affetta da gonartrosi
[...] CP_3 CP_7
destra, in data 11/02/09 si ricoverava presso la Casa di Cura Basile e qui veniva sottoposta, in data
12/02/09, ad intervento di endoprotesi ginocchio destro, per essere successivamente dimessa in data
21/02/09. In data 27/01/10 tornava a ricoverarsi sempre presso la stessa Casa di Cura Basile dove veniva sottoposta, in data 28/01/10 ad intervento chirurgico di artrotomia laterale e mediale con revisione ed exeresi di tessuto cicatriziale esuberante e dimessa in data 04/02/10. Non rilevando alcun miglioramento dopo appena nove giorni, in data 13/02/10, si ricoverava presso la Casa di Cura
, in condizione di una seria impossibilità alla deambulazione. Sottoposta a fisioterapia, per la Pt_4
comparsa di una cospicua perdita ematica, in data 18/02/10 veniva trasferita, per competenza, presso la
Casa di Cura Basile dove veniva accolta con diagnosi di ferita chirurgica diastasata e quindi sottoposta a revisione chirurgica, lavaggio e successivo bendaggio. Persistevano sempre la sintomatologia dolorosa ed il deficit deambulatorio come certificati in data 29/04/10 dal dott. Persona_1
ortopedico, che rilevava gravi deficit motori dovuti all'infezione con fistola sulla zona tibiale della ferita chirurgica. In seguito a causa di una frattura della tibia sottoprotesica (improvvisa e senza alcun evento traumatico), in data 16/05/10 la sig.ra ricorreva alle cure dei sanitari del pronto CP_7
soccorso dell'ospedale di Paternò, dove veniva confermata la “frattura con diastasi ed angolazione dei
monconi in sede epifiso-metafisaria prossimale della tibia sub-protesica e della testa del perone del
ginocchio destro”. In pari data veniva ricoverata presso l'U.O.Complessa di Ortopedia del P.O. di
Biancavilla dove, confermata la persistenza della fistola purulenta al ginocchio destro, veniva pagina 3 di 22 sottoposta a terapia antibiotica e ad esame colturale;
in data 29/05/10 veniva sottoposta ad apposizione di fissatore esterno e dopo un breve ciclo di fisioterapia, veniva dimessa in data 08/06/10. Dopo un prolungato periodo di riposo forzato per la persistenza della ormai consolidata sintomatologia algo-
disfunzionale, la sig.ra richiedeva, in data 11/07/11, una visita specialistica ortopedica, CP_7
effettuata dal dott. il quale diagnosticava "protesi dolorosa ginocchio destro su Persona_2
sospetta sepsi cronica" e, in occasione di un successivo controllo (05/08/11) provvedeva a prescrivere un'ulteriore scintigrafia scheletrica trifasica del ginocchio destro, che effettuata in data 14/12/11,
evidenziava la persistenza della flogosi ossea e dei tessuti molli, associata a leucocitosi. Frattanto, nel novembre del 2011, veniva rimosso il fissatore esterno. Successivamente, in data 28/02/12, la sig.ra si ricoverava presso la . L'indomani, veniva sottoposta ad CP_7 Controparte_1
intervento chirurgico di revisione PTG con espianto delle componenti protesiche e reimpianto di nuova
PTG, il cui decorso clinico fu connotato da persistenza di leucocitosi e febbre e da uno stato di sopore con ipotensione e oligoanuria. In data 15/03/12 la sig.ra pur in presenza della CP_7
leucocitosi, veniva dimessa con diagnosi di mobilizzazione asettica PTG destro e prescrizione di medicazione domiciliare della ferita chirurgica. Lo stesso giorno, la sig.ra si ricoverava CP_7
presso la dove veniva evidenziato un ginocchio destro infetto (“marcatamente Controparte_8
edematoso, arrossato e caldo al termo tatto”) e con enorme area di necrosi sulla faccia anteriore ed aree ulcerate ai lati, sicchè in data 17/03/12 veniva richiesta una consulenza chirurgica la quale confermava la presenza di escara, nonché di due ulcere di terzo grado, per cui, in data 18/04/12, una consulenza ortopedica consigliava una consulenza di chirurgia plastica urgente. La sig.ra CP_7
veniva dimessa in data 10/05/12 per ricoverarsi, in pari data, presso la Controparte_1
dove veniva accolta con diagnosi di vasta deiscenza su ferita ginocchio destro esitante all'intervento chirurgico di riprotesizzazione. Una consulenza di chirurgia plastica effettuata in data 16/05/12
diagnosticava: “protesi esposta di ginocchio destro in atto non infetta” per cui veniva posta indicazione alla ricostruzione con lembo muscolare. In data 30/05/12 la sig.ra veniva sottoposta ad CP_7
pagina 4 di 22 intervento chirurgico di plastica ricostruttiva. In seguito, in data 11/07/12, si provvedeva al trasferimento presso la Villa Salus di Augusta per poter effettuare ossigenoterapia iperbarica. Veniva
prescritta la prosecuzione giornaliera delle medicazione della ferita e l'immobilizzazione in estensione dell'arto inferiore di destra, anche durante le sedute di camera iperbarica. Ricoverata presso la Villa
Salus Augusta, in data 11/07/12, veniva accettata con diagnosi di necrosi cutanea con infezione ginocchio destro esitante a riprotesizzazione: si rilevava una vasta perdita di sostanza in parte coperta da lembo cutaneo di scivolamento, che nella parte centrale mostrava un'ampia diastasi tale da permettere l'osservazione della protesi articolare impiantata;
inoltre, veniva precisato che l'area era maleodorante e fortemente secernente essudato sieropurulento di colore verdognolo. Effettuata
l'ossigenoterapia iperbarica, ed in data 24/07/12 una toilette chirurgica, in data 26/07/12, sicchè
apparentemente migliorate le condizioni locali, veniva trasferita nuovamente presso la
[...]
con la precisazione che restava l'esposizione della protesi e l'inquinamento CP_1
batterico. Presso la , il giorno successivo, 27/07/12, si provvedeva ad Controparte_1
un nuovo intervento di chirurgia plastica con ricostruzione del lembo (di gastrocnemio) di rotazione ginocchio destro associato ad autoinnesto di cute a spessore parziale prelevato dalla regione inguino-
addominale. Intanto, ripresentandosi la secrezione siero-ematica maleodorante si provvedeva a far effettuare altre sedute di ossigenoterapia iperbarica ora presso l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" fino al 24 agosto 2012. In data 25/08/12 la sig.ra tornava ad essere trasferita presso la Villa CP_7
Salus Augusta per continuare le sedute di ossigenoterapia iperbarica. Nella lettera di dimissione veniva specificato che era ancora presente un'ampia deiscenza della ferita chirurgica al ginocchio destro. In
data 05/09/12 la sig.ra veniva trasferita presso la per la CP_7 Controparte_1
valutazione ortopedica e chirurgia plastica in merito alla severa situazione del ginocchio, già in necrosi,
dove furono effettuate ripetute sedute di VAC therapy instill fino al momento in cui, in data
22/09/2012, tale trattamento dovette essere sospeso, per rottura del macchinario, con prescrizione di prosecuzione a domicilio della VAC therapy in assistenza ADI (assistenza domiciliare assistita). In
pagina 5 di 22 data 14/02/13 veniva effettuato un ulteriore esame colturale su secreto ferita infetta, risultato essere positivo, sicchè in pari data la sig.ra veniva ricoverata in regime di Day Service presso la CP_7
per poi essere rinviata alle cure in assistenza domiciliare integrata CP_1 Controparte_1
(ADI). In data 11/04/13, presso la , veniva prescritto ricovero Controparte_1
ordinario, per osteomielite del ginocchio destro, presso struttura convenzionata per ciclo di camera iperbarica per cui ancora una volta, in data 15/04/13 la sig.ra tornava ad essere ricoverata CP_7
ad Augusta per eseguire 15 sedute di camera iperbarica ed un ciclo di VAC therapy. Veniva dimessa in data 30/04/13 e tornava ad essere attivata l'ADI, per persistenza di infezione. (doc. 1 cartelle cliniche)
Vista la non conducenza di ogni trattamento fin qui effettuato, la sig.ra in data 22/07/13 CP_7
si ricoverava presso l'Istituto Codivilla-Putti di Cortina dove però, in data 27/08/13 ne fu constatato il decesso.
Rilevavano quindi come la condotta negligente dei medici della struttura convenuta fosse stata la causa dei danni riportati e chiedevano quindi la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti sia iure hereditatis che iure proprio.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice ed Controparte_5
avanzava domanda di rivalsa nei confronti dei sanitari operanti ( e . CP_2 CP_3
Si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere Controparte_2
autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice . PA
Si costituiva in giudizio opponendosi. Chiedeva di essere autorizzato a chiamare in CP_3
causa la propria compagnia assicuratrice . PA
Si costituiva in giudizio TE
,quale successore a titolo particolare di , eccependo la non
[...] Controparte_5
operatività della polizza e comunque contestando la sussistenza di responsabilità della propria assicurata.
pagina 6 di 22 Si costituiva in giudizio (con esclusivo riferimento alla chiamata in causa PA
di ) contestando la sussistenza di responsabilità della propria assicurata. CP_3
Non si costituiva con riferimento alla chiamata in garanzia di PA [...]
Controparte_2
Assunte le prove orali richieste, disposta ctu collegiale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 13.01.2025.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato estinto il giudizio in relazione alla domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_1 TE
. Sono versati in atti la dichiarazione di rinuncia e la successiva
[...]
accettazione da parte della compagnia assicuratrice.
Nel merito.
E' noto che la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario,
giacchè essa origina da due fatti distinti: quella derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza); quella derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 c.c..
Pertanto, nel momento in cui la struttura sanitaria si avvale di un ausiliario per le proprie prestazione e questi commetta un errore, la struttura è responsabile in solido ai sensi dell'art. 1228 c.c., dovendo riconoscere la libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento,
accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità
pagina 7 di 22 organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse.
La giurisprudenza, dunque, riconosce la responsabilità ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per l'errore del medico. Non è, dunque, necessaria una specifica contestazione, essendo sufficiente la collaborazione con il medico per dare origine alla responsabilità. Inoltre, tale responsabilità non è
ricollegabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma si collega alla specifica area di rischio che ogni azienda sanitaria si assume avvalendosi di collaboratori. (cfr. Cass., civ., sez. III, n. 24688, 5
novembre 2020).
La Corte di Cassazione osserva, inoltre, che nel caso di applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c. la presunzione è superabile, adducendo elementi di prova relativi non solo alla colpa esclusiva del medico, ma anche a fatti causa dell'evento lesivo del tutto imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie. Ciò permette un bilanciamento diverso nelle quote di ripartizione del danno.
Pertanto, la struttura potrebbe liberarsi dalla presunzione dimostrando la responsabilità assorbente del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile”.
In caso diverso, la Suprema Corte ritiene corretta l'applicazione dell'art. 1298, comma 2 c.c., traendo origine l'obbligazione solidale dagli artt. 1228 e 1218 c.c.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile pagina 8 di 22 1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come pagina 9 di 22 obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_5
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_5
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Ed
ancora il secondo comma della disposizione de qua compie, fondamentalmente, un'espressa opera di estensione analogica, sancendo che il dettame esplicitato nel primo (e, quindi, la natura contrattuale della responsabilità) debba intendersi applicabile anche a tutte quelle prestazioni sanitarie, “svolte in regime di libera professione intramuraria”, ovvero “nell'ambito di attività di sperimentazione e di pagina 10 di 22 ricerca clinica”, o, da ultimo, “in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
attraverso la telemedicina”.
E' noto – però - che le norme sostanziali della legge non sono applicabili Parte_5
retroattivamente (con l'eccezione delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138, 139 del codice delle assicurazioni private), dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n.28990; Cass. civ.
Sez. III, 11/11/2019, n.28994).
Ciò posto l'espletata ctu collegiale ha accertato che “L'intervento di riprotesizzazione al ginocchio
destro è stato effettuato precocemente senza aver tenuto conto dei segni clinici e delle
consulenze precedenti che già evidenziavano flogosi ossea e sospetta sepsi cronica (cfr consulenza
ortopedica del Luglio 2011 a firma del dott. ) Infatti subito dopo l'intervento presenza Persona_2
di marcata leucocitosi con ferita chirurgica sofferente e umida. In data 15/3/2012 veniva dimessa
nonostante la leucocitosi e la ferita chirurgica che si presentava ancora umida e arrossata. In data
10/5/2012 veniva trasferita presso la casa di cura con diagnosi di "deiscenza della CP_9
ferita chirurgica" ed esposizione della protesi. La consulenza di chirurgia plastica poneva indicazione
ad intervento di ricostruzione con lembo muscolare effettuato in data 30/5/2012 in quanto secondo il
chirurgo plastico non infetta. A circa tre settimane dall'intervento presenza di vasta infezione
compresenza di proteus mirabilis e pseudomonas, soltanto 1'8/8/2012 veniva rimossa la protesi infetta
e applicato spaziatore antibiotato con successive sovrainfezioni batteriche e ricoveri presso varie
strutture nel tentativo di debellare l'infezione, fino a quando la paziente arriva al Codivilla-Putti di
Cortina dove in data 27/8/2013 la paziente decede per sindrome da disfunzione multiorgano (MODS).
Sarebbe stato più opportuno, a parere di questi CC.TT.UU., rimuovere la protesi, effettuare prelievo
per esame colturale, e impiantare uno spaziatore antibiotato fino allo spegnimento della
infezione della protesi, suffragata da vasta documentazione, consulenze, esami di laboratorio,
pagina 11 di 22 ipofunzionalita', piuttosto che rimuovere la protesi e reimpiantarne una nuova. Si sottolinea inoltre
che, durante quest'intervento non sono stati effettuati dei tamponi, avendo assoluta convinzione
che fosse una mobilizzazione asettica della protesi, e non ultimo il trasferimento presso altre
strutture per la riabilitazione con il ginocchio in condizioni cliniche evidenti di infezione. Nello stesso
errore, di non considerare infetta la protesi, sono incorsi gli stessi consulenti di chirurgia
plastica che non hanno effettuato tamponi microbiologici, prolungando le sofferenze della
paziente con successivi interventi e innumerevoli ricoveri presso altre strutture per effettuare
camera iperbarica e cure mediche con deludenti risultati, mentre ormai l'unico intervento
sicuro per la paziente era l'amputazione dell'arto inferiore. ……Alla luce di quanto
argomentato in precedenza si può senz'altro affermare la sussistenza di un errore diagnostico e
valutativo consistente nella rimozione della protesi e contestuale reimpianto di una, senza aver
effettuato tamponi e impiantato spaziatore antibiotato. Il non aver successivamente, quanto
meno, prospettato l'amputazione dell'arto ha comportato la morte della paziente…..La prestazione
professionale richiesta non rientrava nel novero degli interventi di particolare difficoltà. …Come
già ampiamente argomentato in precedenza, il non aver proceduto dapprima all'esecuzione
di esami colturali seriati, all'applicazione di spaziatore antibiotato (invece di sostituire la
protesi) ed in ultimo, stante le condizioni della paziente ad amputazione hanno impedito qualsiasi
chance di guarigione.”
A seguito delle osservazioni delle parti i cc.tt.uu. hanno da un lato confermato la responsabilità del dott. “si rammenta infatti che l'intervento di sostituzione protesica è stato eseguito in CP_2
presenza di leucocitosi, febbre, ferita arrossata ed umida, nonché elevati valori di PCR, VES e
neurotrofili poli morfonucleati. La scintigrafia del 14/12/2011 mostrava captazione, anche se ridotta, e
del terzo medio della diafisi femorale;
sarebbe stato più opportuno ripetere l'indagine prima
dell'intervento esperito in data 29/02/2012 per poter parlare di mobilizzazione asettica.”, dall'altro hanno escluso la responsabilità del chirurgo plastico dott. facendo proprie le considerazioni dei CP_3
pagina 12 di 22 ctp di quest'ultimo.
E' quindi evidente che nel caso di specie non ci trova di fronte ad una cd. complicanza dell'intervento chirurgico, come dedotto da parte convenuta.
Con tale termine la medicina legale designa un evento dannoso, accidentale o anomalo, che insorge nel corso di un intervento chirurgico o di un iter terapeutico, aggravando la situazione del paziente e peggiorando le sue possibilità di recupero con l'insorgenza di uno stato morboso ulteriore, ancorché in qualche modo collegato o favorito dalla condizione di partenza e dalle cure praticate. Le complicanze,
dunque, sono evoluzioni indesiderate del quadro clinico di un paziente. Possono essere determinate dalla sua condizione o dall'intervento medico oppure da entrambi congiuntamente. Le complicanze possono dipendere dalla patologia di base del paziente, rappresentandone una naturale progressione (in questo caso parliamo di complicanze spontanee), oppure possono essere determinate dal trattamento sanitario che gli viene praticato (e allora parliamo di complicanze iatrogene). Esistono diversi tipi di complicanze: possiamo distinguerle, ad esempio, in base alla gravità (complicanze maggiori o minori);
alla ricorrenza statistica (frequenti o rare); alla tempistica con cui si presentano (precoci o tardive); e in base a tanti altri criteri, come la modalità attraverso la quale si realizzano, la natura delle conseguenze che ne derivano, oppure in relazione al distretto anatomico interessato (complicanze meccaniche,
ischemiche, infettive, respiratorie, articolari, emorragiche, ecc.).
Non tutte le complicanze costituiscono – però – fonte di responsabilità medica. Vanno – infatti –
verificati due presupposti: la prevedibilità, che è la capacità di riconoscere un pericolo di danno;
e l'evitabilità, che è la possibilità di neutralizzare questo danno. Se la complicanza era prevedibile ed evitabile in concreto, allora esiste verosimilmente un fatto illecito che è fonte di responsabilità
sanitaria. Se la complicanza non era prevedibile o non era evitabile, allora non è imputabile, in quanto dipende da quella alea terapeutica sempre imponderabile, che si annida in tutte le vicende cliniche. La
giurisprudenza (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 28985 del 11.11.2019) ha precisato che la complicanza non si riferisce al momento del danno conseguenza, ma al momento dell'evento lesivo,
pagina 13 di 22 atteso che si tratta di una lesione del diritto alla salute, che si colloca in una fase cronologicamente e logicamente antecedente lo sviluppo della fattispecie illecita dannosa: 1) inadempimento della obbligazione/errore nella esecuzione della prestazione professionale;
2) determinazione o aggravamento dello stato patologico del paziente/evento lesivo della salute;
3) invalidità temporanea o permanente che ne è derivata/danno conseguenza (non patrimoniale).
E' noto che, in capo all'esercente la professione sanitaria, accanto al dovere della diligenza professionale, grava quello della generale prudenza, la quale impone al professionista la somministrazione di un trattamento terapeutico proporzionato al risultato da perseguire con specifico riguardo alle condizioni concrete del paziente. Atteso che una complicanza in medicina è un rischio possibile, seppure non probabile, l'inosservanza delle regole generali di prudenza e diligenza possono esporre il sanitario a responsabilità professionale. In particolare, in caso di peggioramento del paziente correlato ad un intervento sanitario, occorre analizzare se quel peggioramento era in concreto evitabile o meno in base alle conoscenze tecnico scientifiche del momento ed in presenza di un evento evitabile,
la condotta è imputabile al sanitario. Di converso, la presenza di un evento inevitabile integra gli estremi della causa non imputabile di cui all'articolo 1218 cc. Tuttavia, sebbene un evento dal punto di vista clinico sia riconducibile ad una complicanza, non è sufficiente ad integrare il principio della causa non imputabile (Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 13328 del 30.06.2015).
Così la citata giurisprudenza ha stabilito che nel giudizio di responsabilità del medico nei confronti del paziente, è necessario che il sanitario, affinché vada esente da colpa, dimostri di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente sia dipeso da una complicanza. Quindi, affinchè vi sia l'esonero della responsabilità del sanitario, occorre che il danno sia stato imprevedibile o quantomeno inevitabile. Quindi al medico convenuto in un giudizio di malpractice medica non è sufficiente, per superare la presunzione posta a suo carico dall'articolo 1218
cc., dimostrare che l'evento dannoso per il paziente rientri astrattamente nel novero di quelle che nel lessico clinico vengono chiamate complicanze, rilevate dalla statistica sanitaria, in quanto tale concetto pagina 14 di 22 è inutile nel campo giuridico.
Infatti, quando si verifica durante l'intervento o successivamente alla sua conclusione, un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente, o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le complicanze, oppure tale peggioramento non era prevedibile o non evitabile.
In concreto non riveste pertanto alcun valore sostenere che l'evento dannoso non sia stato voluto dal medico, perché rientrante nella classificazione clinica delle complicanze: ciò che rileva è soltanto appurare in concreto se quell'evento integri gli estremi della causa non imputabile.
Le ricadute di questo principio sull'onere probatorio sono di assoluto rilievo in quanto: o il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità, a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle complicanze, oppure all'opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla: ed allora non gli gioverà
la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva
è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto Corte di Cass. III sez. civ. sent. n. 24074 del
13.10.2017).
Spetta invece al paziente danneggiato dimostrare il nesso eziologico sia sotto il profilo della causalità materiale (la riconducibilità dell'evento lesivo alla condotta del sanitario) sia sotto il profilo della causalità giuridica (individuazione inequivocabile delle conseguenze pregiudizievoli).
Ciò posto nella specie, alla luce delle risultanze della espletata ctu, è emerso che l'intervento di riprotesizzazione, benchè indicato per la condizioni della attrice, è stato effettuato in maniera incauta e non conforme (dovendosi procedere come già sopra indicato con la tecnica two step).
Tanto premesso occorre – però – soffermarsi su un aspetto della vicenda che – a parere del
Tribunale – è tranciante nell'interrompere il ness causale tra condotta dei convenuti ed evento morte.
Ed invero è pacifico che la situazione della era già compromessa al momento dell'accesso CP_7
presso la struttura convenuta del 28.2.2012 (atteso che era presente flogosi ossea e sepsi cronica).
pagina 15 di 22 Altresì pacifico – sulla scorta delle risultanze della ctu – è che l'intervento di riprotesizzazione non è
stato correttamente eseguito. Altresì pacifico è che a seguito di detto intervento la è stata CP_7
ricoverata presso diverse altre strutture (Villa Carmide di Catania, Villa Salus di Augusta, Ospedale
Cannizzaro di Catania e Istituto odivilla Putti di Cortina) e che in nessuna di queste venne prospettata la necessità di un approccio drastico al problema: ovvero l'amputazione dell'arto che avrebbe condotto alla tutela del bene vita.
Gli stessi esiti del procedimento penale richiamato da parte attrice hanno attribuito la responsabilità
dell'evento morte (finale) ai sanitari che ebbero in cura la nell'ultimo periodo almeno dal CP_7
9.3.2013.
Tale circostanza interrompe il nesso causale tra evento morte e condotta dei convenuti, atteso che successivamente si sono poste le condotte di altri sanitari ed altre strutture che non hanno posto l'indicazione dell'amputazione dell'arto.
Ne segue che alla struttura convenuta ed al dott. può essere addebitato solo il danno da CP_2
Par
patito dalla a causa della loro condotta. CP_7
Gli eredi della hanno pertanto diritto al risarcimento del c.d. danno biologico subito dalla de CP_7
cuius, consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante), che è
sempre presente in caso di accertata invalidità. Tale profilo di danno condiziona, infatti, la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità in tutte le forme (sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc.), e deve essere risarcito indipendentemente dall'esistenza o meno di un ulteriore danno patrimoniale o morale.
E' noto che nel caso di azione proposta dagli eredi del soggetto danneggiato la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che, qualora intercorra un apprezzabile lasso di tempo fra le lesioni colpose e la morte, sia configurabile in capo al danneggiato un danno biologico risarcibile e da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica da lui patita per il periodo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso;
in tale ipotesi, in capo al danneggiato,
pagina 16 di 22 matura un diritto a conseguire il risarcimento che è trasmissibile agli eredi, i quali potranno agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che è danno biologico risarcibile (inteso come conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita, per il danneggiato, di utilità
dell'esistenza, determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che, pur sempre,
anche se minino e se comporta sofferenza per l'individuo, intercorre fra la causa della morte e la morte Fir
m at stessa), cosicché, per potersi ipotizzare un danno biologico risarcibile agli eredi iure hereditatis, occorre o
D
a: che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile perché si P
A
P concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria (Cass. n. 7975/97). P
A
L
La Corte ha pure precisato che nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto A
R
D
O lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento A
N
G del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel E
L
O patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi E
m es eredi (Cass. n. 11169/94). so
D
a:
In altri termini, è ormai unanime l'orientamento giurisprudenziale che ritiene la trasmissibilità A
R
U
B del danno biologico, nei limiti in cui si tiene ben distinto il bene salute (il quale colpisce chi sopravvive A
P
E all'azione dannosa, ed è una qualità della persona), dal bene vita (il quale non è perdita allo stesso C
S.
P. modo di come lo è la menomazione della salute), e le conseguenze risarcitorie che ne scaturiscono. A.
N
G
Detto complessivo danno non patrimoniale, patito dalla vittima e da questa trasmesso agli eredi, C
A
3
S non può essere liquidato secondo i criteri ordinari (tabellari o equitativi), ma va opportunamente eri al
#: personalizzato (cfr. Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n 8a ae e0 11003), tenendo conto della maggiore o minore intensità della sofferenza, del tempo intercorso tra le 83
1a ab lesioni e la morte poi sopraggiunta, delle condizioni in cui versò il soggetto in quel periodo. b8
56
23
4b
2a pagina 17 di 22 19 eb f7
48 8 In definitiva, il danno in esame non può essere liquidato secondo gli stessi parametri applicabili con riguardo al soggetto che, pur avendo subìto una menomazione dell'integrità psico-fisica, sia ancora in vita. Il risarcimento del danno biologico, cui consegua la morte, non è dovuto per intero (come se il soggetto avesse raggiunto la durata di vita conforme alle speranze) perché esclude uno degli elementi costitutivi del danno risarcibile: e cioè la durata di esso.
Ne consegue che quando la morte è causata dalle lesioni, dopo un apprezzabile lasso di tempo, il danneggiato acquisisce (e quindi trasferisce agli eredi) soltanto il diritto al risarcimento del danno Fir
m at biologico da inabilità temporanea e per il tempo di permanenza in vita (v. Cass. Sez. 3, n. 7632 del o
D
a: 16/05/2003). Va poi osservato che nella detta quantificazione, come pure affermato nella P
A
P giurisprudenza di legittimità, occorre tenere presenti - attraverso adeguata personalizzazione - le P
A
L caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, costituite dal fatto che si tratta di un danno alla salute A
R
D
O che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, avendo le lesioni portato il A
N
G danneggiato alla morte (cfr. Cass. n. 7632/2003 cit.). E
L
O
Alla luce delle superiori premesse di carattere generale, il risarcimento del danno patito dalla E
m es
, da un lato, deve ritenersi comprensivo della sofferenza fisica e psichica che per sua natura so Per_3 D
a:
A costituisce una componente del danno biologico - ciò che impedisce di liquidare, accanto al danno R
U biologico, anche il danno morale o alla vita di relazione, come se si trattasse di un'autonoma voce di B
A
P
E danno - e, dall'altro, va liquidato in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica C
S.
P. patita dal de cuius per il lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse. A.
N
G
Dagli atti emerge – in modo oggettivo – che la ha subito a causa degli eventi per cui è C CP_7 A
3
S causa periodi di ricovero per complessivi gg 509, ivi compresi gli intervalli in assenza di ricovero, ma eri al
#: nel quale le proprie condizioni possono ben giustificare il riconoscimento di una ITA al 100%. 8a ae e0 Ne segue quindi che alla stessa va riconosciuto il risarcimento del danno alla salute per 83
1a ab invalidità temporanea. b8
56
23
4b
2a pagina 18 di 22 19 eb f7
48 8 È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55.24, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 28117.00 (55.24*509*100%).
Tale somma va posta a carico dei convenuti e Controparte_1 CP_2
Fondata è la domanda di manleva avanzata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico operante nei limiti di cui infra.
pagina 19 di 22 Ed invero per come è emerso nell'istruttoria la scelta di compiere un intervento utile ma non necessario è ascrivibile unicamente alla condotta colposa del sanitario. Ciò posto occorre ricordare che
Cass. Civ n. 28987/2019 ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico. Pertanto, il “danno da “malpratice“” è “ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza da quel programma condiviso di tutela della salute”. Ratio giustificatrice di tale approccio è garantire al paziente il pieno risarcimento del danno,
potendosi rivalere integralmente sulla sola struttura sanitaria -presumibilmente debitore più facilmente escutibile- in quanto debitrice in solido con il medico. Successivamente, quest'ultima, in virtù della quota da lei non dovuta, può rivalersi sul medico. La responsabilità della struttura è desunta ai sensi dell'art. 1228 c.c. per valersi della collaborazione di ausiliari per adempiere alle proprie obbligazioni,
assumendosi pertanto il rischio per i possibili errori dei medici. L'obbligazione che la struttura adempie tramite gli ausiliari trova, invece, fonte nel contratto di ospedalizzazione tra la struttura e il paziente.
La sentenza del 2019 è stata poi ripresa da una serie di pronunce successive che hanno recepito tale impostazione, perfezionandola. In particolare, chiarendo le motivazioni dell'esclusione di un regresso integrale della struttura sul medico la Cassazione ha precisato che “la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato,
la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. cass. civ., 24688/2020).
pagina 20 di 22 Ne segue che nella specie il sanitario deve essere condannato a tenere indenne la struttura sanitaria nella misura del 50% delle somme che questa sarà tenuta a pagare a parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Infondata è infine la domanda di garanzia avanzata dal sanitario nei confronti della compagnia assicuratrice (non costituita in relazione alla sua domanda), atteso che non vi è prova dell'esistenza del rapporto assicurativo non essendo stata mai prodotta la relativa polizza.
Il rigetto della domanda nei confronti di assorbe ogni questione in relazione ai rapporti CP_3
tra questi e la . PA
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra parte attrice e e . Vanno integralmente compensate nei rapporti tra parte Controparte_1 CP_2
attrice e e nei rapporti tra questo e . Vanno altresì compensati nei CP_3 PA
rapporti tra e compagnia assicuratrice. Vanno poste a carico del sanitario nei rapporti con la CP_1
struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da , e contro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
, nonché nei confronti di
[...] Controparte_10 [...]
e TE PA
disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
condanna i convenuti al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 28117.00 a titolo risarcimento danno iute hereditatis, oltre interessi legali fino al soddisfo;
rigetta la domanda nei confronti di;
CP_3
pagina 21 di 22 condanna a tenere indenne la convenuta Controparte_2 [...]
in ragione della metà delle somme che la stessa sarà tenuta a pagare in favore di Controparte_1
parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
rigetta la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Controparte_2
; PA
dichiara estinto il giudizio limitatamente alla domanda di garanzia proposta da
[...]
nei confronti di Controparte_1 TE
;
[...]
condanna i convenuti al Controparte_1 Controparte_2
rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice liquidate in complessivi € 4000.00 per compensi, € 1241.00 per spese, € 5000.00 per rimborso compensi ctu, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
. condanna al rimborso delle spese del giudizio in favore di Controparte_2
liquidate in complessivi € 3000.00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese tra parte attrice e;
CP_3
compensa integralmente le spese tra e;
CP_3 PA
compensa integralmente le spese tra e Controparte_1 [...]
. TE
Così deciso in Catania il 2 maggio 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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