Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2023, proposto da Società Progetto Scuola s.r.l. – Istituto Rossini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Maria Laura Laudadio e dall’avv. Paola Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. 43749 del 18.11.2022 adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio II, in parte qua riconosce alla scuola ricorrente il contributo economico per sole 12 ore di sostegno scolastico da erogare agli alunni disabili in luogo di 24;
- del “rinnovo convenzione” a.s. 2022/2023, inoltrato alla scuola in data 23.02.2023, in parte qua per le ore di attività di sostegno, assegna il contributo per sole 12 ore, in luogo di 24;
- di ogni altro provvedimento e/o atto, presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della scuola ricorrente, ivi compresi il decreto prot. n. 42976 del 14.11.2022, pubblicato in data 18.11.2022 richiamato nelle premesse del Decreto n. 43749, ma di estremi e contenuti ignoti, nonché la comunicazione dell’UAT di Napoli, di estremi e contenuti ignoti;
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA E L’ACCERTAMENTO
Del diritto della Società Progetto Scuola s.r.l. al riconoscimento per l’a.s. 2022/2023 del contributo economico parametrato a 24 ore di sostegno scolastico, in luogo delle 12 riconosciute, e conseguente diritto alla liquidazione di ulteriori € 9.683,52.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AL NI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso straordinario in questa sede trasposto (notificato il 16 marzo 2023 e depositato il 4 maggio 2023) la società ricorrente – che gestisce in regime di parità scolastica (decreto dirigenziale n. 13/E del 29.11.2004) la scuola primaria denominata “Istituto Rossini” con sede in Napoli, viale delle Porcellane n. 16 – richiamate le coordinate fondamentali della normativa in materia di contributi annuali statali alle scuole primarie paritarie (l. n. 62 del 10.03.2000, art. 1, commi 9 e ss.gg. l. n. 62 del 10.03.2000; comma 636 dell’art. 1 della l. n. 296/06; art. 2, comma 3 e art. 4 del D.P.R. n. 23/2008) deduceva che:
- per l’a.s. 2009/2010 l’Amministrazione scolastica non aveva riconosciuto il contributo dovuto per gli alunni disabili (5) ex artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 23/2008, sicché era stato instaurato un contenzioso davanti a questo T.A.R. (promosso anche dai genitori degli alunni), conclusosi con le favorevoli sentenze n. 2682, 2681, 2683, 2680 del 2014 della sezione VIII;
- in esecuzione di tali statuizioni, l’Ufficio Scolastico Regionale (18.11.2015), aveva modificato la convenzione riconoscendo l’aumento delle ore di sostegno ed il relativo contributo economico da 0 a 78 ore settimanali;
- con successiva sentenza n. 2557 del 14 maggio 2019 questo Tribunale aveva quindi accolto analogo ricorso, riconoscendo il suo diritto al recupero del contributo dovuto e non corrisposto per precedenti annualità, parametrato alle ore di attività di sostegno effettivamente erogate negli anni e non riconosciute dall’USR Campania, così statuendo: “Nel merito il ricorso si palesa fondato nei termini che seguono. La sezione richiama al riguardo un suo recente precedente in materia e, in particolare, la pronuncia del 31/05/2018 n. 3611/2018. Quest’ultima a sua volta richiama le sentenze nn. 78, 79 e 80 del 2014 rese da questo Tribunale – le cui motivazioni integralmente recepisce – sui ricorsi presentati dai genitori dei tre alunni diversamente abili che hanno frequentato, negli anni in contestazione, un istituto paritario affermando, tra l’altro, che: “...[omissis]….l’inottemperanza dell’amministrazione all’osservanza dell’obbligo di erogare i contributi scaturenti dalla stipula della convenzione si pone quale ostacolo all’assolvimento da parte dell’Istituto paritario dell’obbligo di accettare le iscrizioni di allievi disabili e di assicurare la piena integrazione scolastica dell’alunno in condizione di handicap….” e che “… [omissis]…..le ragioni finanziarie opposte dall’amministrazione a fondamento dell’impugnato diniego di modifica della convenzione non possono legittimamente supportare la motivazione dell’atto….” E ancora che “…[omissis]…del tutto irragionevole e priva di giustificazione si appalesa altresì l’avvenuta redistribuzione delle ore di sostegno riconosciute in astratto, e senza tener conto delle esigenze rilevate” e che “…[omissis]….la sede deputata alla quantificazione delle ore adeguate in rapporto alla patologia accertata ai sensi dell’art.3 comma 2 d.p.c.m. 185/2006 è rappresentata in ogni caso dal Piano Educativo Individualizzato che, ai sensi del comma 5 del predetto art.12 della L. 104/1992, è redatto da un Gruppo di Lavoro costituito congiuntamente dagli Operatori Sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola …”. Nel caso in esame l’Amministrazione non ha contestato il presupposto dell’adeguatezza della quantificazione delle ore di sostegno fornite agli alunni in considerazione dei loro fabbisogni in rapporto alla patologia accertata, determinati in base all’indicata procedura, ma ha motivato il diniego sostanzialmente sulla sola mancata disponibilità di risorse economiche. E’ evidente, allora, che, alla stregua della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, poiché l’eventuale indisponibilità delle risorse finanziarie non può costituire valido motivo per denegare l’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate al disabile grave, perché ciò significherebbe negargli la fruizione del diritto fondamentale all’istruzione, anche il diniego del riconoscimento del rimborso delle somme richieste a fronte delle ore di sostegno assegnate agli alunni disabili è da ritenersi illegittimo per gli stessi vizi già rilevati. Né in senso ostativo può valere il contenuto del Decreto Ministeriale n. 46 del 30.1.2013 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, richiamato dalla stessa amministrazione, in quanto confermativo della normativa precedente, nella parte in cui indica che le modifiche delle convenzioni in atto per aumento delle ore di sostegno possono essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque l’assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole” (art.6), in quanto tale normativa risulta essere di fonte regolamentare. Quest’ultima quindi, se interpretata in senso ostativo, si porrebbe in contrasto con la normativa di fonte primaria che non contempla l’indisponibilità delle risorse finanziarie quale valido motivo per denegare l’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate al soggetto affetto da grave disabilità, secondo la “lettura” data a tale normativa dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale n.80/2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente. La Corte Costituzionale, infatti, ha evidenziato come la normativa primaria vigente sancisce il diritto del disabile ad avere assicurato un sostegno pieno, non limitabile da esigenze finanziarie, per i disabili che si trovino in condizione di gravità. Il suindicato Decreto Ministeriale, qualora interpretabile in senso restrittivo, andrebbe disapplicato. Per quanto indicato il diniego si palesa illegittimo. Dall’annullamento dell’atto gravato consegue la declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale di erogare i contributi alla parte ricorrente dovuti per l’espletamento dell’indicato servizio”;
- la pronuncia, passata in giudicato, era stata puntualmente eseguita dell’Amministrazione;
- successivamente, si erano susseguite diverse modifiche e rinnovi della convenzione, per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (con progressiva riduzione del contributo per le ore di sostegno, in ragione della riduzione del numero dei minori iscritti diversamente abili);
- quanto all’anno scolastico 2022/2023, le era stato riconosciuto il contributo soltanto per 12 ore di sostegno scolastico (euro 9.683,52), relative ad un solo alunno diversamente abile nonostante la tempestiva comunicazione trasmessa (il cd. “funzionamento”, prot. n. 41 del 30 settembre 2022) attestasse la presenza di numero due alunni portatori di handicap, iscritti nella classe V, bisognevoli, ciascuno, di 12 ore di sostegno scolastico settimanale;
- il 23 febbraio 2023, l’U.S.R. Campania le aveva quindi trasmesso la convenzione per l’a.s. 2022/2023, invitando alla sottoscrizione e registrazione nei successivi 30 giorni, con la precisazione che “la mancata registrazione dell’atto in parola costituisce motivo di esclusione dall’erogazione dei contributi”.;
- nel testo del rinnovo della convenzione, alla scuola era riconosciuto il contributo economico di euro 9.683,52 per sole 12 ore di attività di sostegno scolastico, con contributo orario di € 806,96.
1.1. - Tanto premesso in fatto e ritenuta l’illegittimità della decurtazione operata in sede di riconoscimento del contributo, che avrebbe dovuto, di fatto, essere raddoppiato (per raggiungere complessivi euro 19.367,04) e rappresentando di aver comunque sottoscritto la convenzione rinnovata, impugnava gli atti in epigrafe, chiedendo il riconoscimento dell’ulteriore contributo di euro 9.683,52, in ragione della presenza di due studenti disabili per come in precedenza comunicato.
2. – Il 16 maggio 2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, successivamente depositando documenti (23 maggio 2023 ed 8 settembre 2025).
3. – In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente depositava memoria (16 gennaio 2026); all’udienza pubblica del 21 febbraio 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4.- Viene all’esame del Collegio l’omessa erogazione, in favore dell’Istituto paritario ricorrente, del contributo (euro 9.683,52), commisurato a 12 ore di sostegno scolastico, per uno dei due alunni disabili presenti nell’Istituto la cui presenza con correlativa indicazione delle ore nell’allegato PEI, era stata comunicata, a quanto si legge in ricorso, con l’inoltro del “funzionamento” 2022/2023 di cui alla nota prot. 41 del 30 settembre 2022 (all. 5 al ricorso).In tali termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum e premessa la competenza a decidere di questo giudice amministrativo, vertendosi in ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c), del c.p.a., il Collegio osserva anzitutto che il regolamento in tema di convenzioni con le scuole primarie paritarie (quale è la ricorrente) di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23, stabilisce che, con la convenzione, l’Amministrazione scolastica, si obbliga a corrispondere all’ente gestore un contributo annuo, la cui misura è fissata, in via generale per tutte le scuole primarie paritarie convenzionate, con decreto del Ministro dell’Istruzione, nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa. (art. 2 comma 3). Il finanziamento, per quanto qui rileva “viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a [tra l’altro] b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato […]”, sulla base della comunicazione effettuata dal gestore ad inizio dell’anno scolastico (art. 3 comma 3) con riserva del “diritto di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria” (art. 2, comma 3). Il contributo per gli alunni disabili (quantificato, per singola annualità, in euro 19.367, e “riferito a 24 ore settimanali di sostegno di alunni certificati in base alla Legge 104/92”, ex art. 6 del D.M. n. 34 del 2009) assume, del resto, posizione di priorità: “nell’assegnazione dei contributi stanziati, sulla base della normativa sopra richiamata, rispetto alle Scuole paritarie, l’handicap viene posto comunque tra le priorità, la cui copertura per integrazioni all’orario di sostegno deve essere comunque assicurata, conformemente alle risultanze delle certificazioni presentate, salve verifiche […] - alla stregua della nota sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, l’eventuale indisponibilità di riserve finanziarie non può [infatti] costituire valido motivo per denegare l’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguate alla patologia accertata, dal momento che il diritto del disabile all’istruzione si configura come diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire la frequenza del disabile agli istituti di istruzione; - pertanto, anche rispetto alle Scuole paritarie, come per le Scuole Statali, l’indisponibilità di risorse finanziarie non può essere opposta quale legittimo motivo atto a impedire la corretta integrazione dell’alunno disabile all’interno del sistema scolastico, e la fruizione del relativo servizio in condizioni di parità in ogni ordine e scuola, pena un’irragionevole disparità di trattamento e lesione di garanzie e prerogative attinenti diritti fondamentali della persona; - nella scuola pubblica come in quella privata l’assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto all’insegnamento in senso proprio, specificatamente finalizzate alla tutela di diritti fondamentali della persona, e pertanto, esse non possono gravare integralmente sul bilancio della scuola privata che in tal modo correrebbe il rischio di vedere pregiudicata la sua stessa esistenza o di divenire meno accessibile per le famiglie in ragione dell’elevazione dei costi di accesso; - l’aggravio degli oneri che la scuola privata si troverebbe ad affrontare, rispetto ai costi preventivati sulla base della convenzione, vanificherebbe il concetto di parità tra il pubblico e il privato e soprattutto, la libertà di scelta delle famiglie. [In tale quadro generale]- l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione scolastica all’osservanza dell’obbligo di erogare i contributi scaturenti dalla stipula della convenzione si pone quale ostacolo all’assolvimento da parte dell’Istituto paritario dell’obbligo di accettare le iscrizioni di allievi disabili e di assicurare la piena integrazione scolastica dell’alunno in condizione di handicap, ponendo a rischio il mantenimento della parità e dei benefici ad essa connessi” (cfr., T.A.R. Napoli, 2682 del 14 maggio 2014).
Tanto chiarito ed applicando le coordinate sin qui esposte al caso di specie, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato: in proposito va anzitutto evidenziato che l’Amministrazione resistente non ha contestato, in giudizio, la presenza dei due alunni disabili e l’operata quantificazione delle ore di sostegno in loro favore (12 ciascuno), limitandosi ad opporre la mancata comunicazione di tali dati; tale ultima circostanza è tuttavia smentita, da un lato, dal deposito, il 23 maggio 2023 (all. 14 non all. 7 come riportato nella relazione difensiva), da parte della medesima Amministrazione, della comunicazione n. 41 del 30 settembre 2022 (seppur stampata in “bozza”), dalla quale si evince, chiaramente, a fronte di ore di sostegno di partenza n. 12 (vd. frontespizio), la presenza di due alunni disabili, su venti complessivi nella classe quinta (vd. tabella a p. 3 di 8), con incremento di una unità rispetto al precedente a.s. Indiretto riscontro della comunicata presenza di due alunni disabili è dato, peraltro, dall’ “estratto comunicazione” (all. 6 al deposito del 23 maggio 2023), dal quale emerge il dato “numero totale alunni disabili: 2” e “ore di sostegno: 12”. Del resto, anche qualora la documentazione trasmessa fosse stata incompleta, l’Amministrazione avrebbe avuto comunque l’onere di interloquire con la scuola in proposito, richiedendo un’integrazione e non limitandosi, invero, a confermare il contributo dell’a.s. precedente (limitato a complessive 12 ore per un singolo alunno). Conclusivamente e ribadendo l’obbligatorietà del contributo per gli alunni disabili recato dalla normativa di settore, per come più volte declinato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (da ultimo con la pronuncia n. 2557 del 14 maggio 2019, resa tra le medesime parti, ed in narrativa meglio esposta) – ritiene il Collegio che gli atti impugnati vadano annullati, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale di erogare alla parte ricorrente i contributi dovuti per l’espletamento dell’indicato servizio in considerazione del numero di ore di insegnamento di sostegno erogate nei confronti degli alunni disabili iscritti e, in particolare, in conformità ai fabbisogni indicati nel P.E.I. elaborato per ciascuno per l’annualità in contestazione, secondo quanto indicato da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione scolastica alla corresponsione del contributo, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione scolastica alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL NI MI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL NI MI | OL ER |
IL SEGRETARIO