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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore
Dott.ssa Michele Basta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1922/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
INTERDICENDA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM ha precisato le conclusioni in data 14.10.2025 come segue: “Visto, il PM Testimone_1
esprime parere favorevole”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2025 il Pubblico Ministero, su segnalazione del Giudice Tutelare dott. quale titolare della procedura di amministrazione di sostegno della stessa, chiedeva CP_2
emettersi pronuncia di interdizione nei confronti di , nata a Controparte_1
TORINO il 18/01/1979, residente in [...], assumendo che questa fosse in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, in quanto affetta da disturbo di personalità borderline e dipendenza da sostanze, oltre ad ingravescente problema neurologico, con crisi comiziali.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di esame dell'interdicenda al 29.10.2025, la stessa decedeva prima della celebrazione dell'udienza stessa, e più precisamente in data 6.8.2025, in Mondovì, come da certificato di morte versato in atti l'8.10.2025 dall'avv. Monica Giannini, nella sua qualità di amministratore di sostegno.
Revocata dunque l'udienza di esame, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.11.2025 (nel corso della quale nessuno compariva) sulle conclusioni in epigrafe.
***
Dalla documentazione in atti (certificato di morte) risulta che la parte convenuta è deceduta in data
6.8.2025. Ne consegue che deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché nel processo di interdizione, volto alla tutela di uno status personale indisponibile che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce, la morte di quest'ultimo fa venire meno la finalità del giudizio e il conseguente interesse alla decisione (cfr. Cass., Sez. II, 17/02/2006, n. 3570).
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione deve essere assunto con sentenza, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
S.U., 28/09/2000, n. 1048).
Nulla deve disporsi riguardo alle spese processuali, che rimangono definitivamente a carico dell'Erario in quanto non sussiste alcuna delle ipotesi di recupero o rivalsa previste dall'art. 145 del D.P.R.
30/05/2002 n. 115, che presuppone la pronuncia dell'interdizione o inabilitazione, e dai commi secondo e quarto dell'art. 134 del medesimo D.P.R. in tema di estinzione del giudizio, giacché l'interdicenda non è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non è l'attore.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte convenuta, sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12.9.2025 dal in sede nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore
Dott.ssa Michele Basta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1922/2025 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
INTERDICENDA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il PM ha precisato le conclusioni in data 14.10.2025 come segue: “Visto, il PM Testimone_1
esprime parere favorevole”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.9.2025 il Pubblico Ministero, su segnalazione del Giudice Tutelare dott. quale titolare della procedura di amministrazione di sostegno della stessa, chiedeva CP_2
emettersi pronuncia di interdizione nei confronti di , nata a Controparte_1
TORINO il 18/01/1979, residente in [...], assumendo che questa fosse in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderla totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, in quanto affetta da disturbo di personalità borderline e dipendenza da sostanze, oltre ad ingravescente problema neurologico, con crisi comiziali.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta non si costituiva in giudizio.
Fissata l'udienza di esame dell'interdicenda al 29.10.2025, la stessa decedeva prima della celebrazione dell'udienza stessa, e più precisamente in data 6.8.2025, in Mondovì, come da certificato di morte versato in atti l'8.10.2025 dall'avv. Monica Giannini, nella sua qualità di amministratore di sostegno.
Revocata dunque l'udienza di esame, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 4.11.2025 (nel corso della quale nessuno compariva) sulle conclusioni in epigrafe.
***
Dalla documentazione in atti (certificato di morte) risulta che la parte convenuta è deceduta in data
6.8.2025. Ne consegue che deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere poiché nel processo di interdizione, volto alla tutela di uno status personale indisponibile che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce, la morte di quest'ultimo fa venire meno la finalità del giudizio e il conseguente interesse alla decisione (cfr. Cass., Sez. II, 17/02/2006, n. 3570).
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione deve essere assunto con sentenza, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
S.U., 28/09/2000, n. 1048).
Nulla deve disporsi riguardo alle spese processuali, che rimangono definitivamente a carico dell'Erario in quanto non sussiste alcuna delle ipotesi di recupero o rivalsa previste dall'art. 145 del D.P.R.
30/05/2002 n. 115, che presuppone la pronuncia dell'interdizione o inabilitazione, e dai commi secondo e quarto dell'art. 134 del medesimo D.P.R. in tema di estinzione del giudizio, giacché l'interdicenda non è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non è l'attore.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, in contumacia della parte convenuta, sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 12.9.2025 dal in sede nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 06/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
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