Sentenza 29 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/07/2021, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2021
N. 00990/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01690/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Cendron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale - Universita' -OMISSIS- (già Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Cali', Luciana Puppin, Ludovica Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera n. 1069 del 2.10.2014, di assunzione a tempo determinato di un dirigente analista presso l'U.o.c. CA mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, pubblicata sull'albo dell'Azienda ospedaliera;
- della delibera del Direttore Generale 1070 del 2.10.2014 di conferimento dell'incarico di direzione dell'U.o.c. CA all'ing. -OMISSIS-, pubblicata sull'albo dell'Azienda ospedaliera;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché per
-l’accertamento che il posto e l’incarico conferiti all’ing. -OMISSIS- spettano al ricorrente;
-la condanna dell’Azienda intimata ad adottare gli atti gli adempimenti consequenziali;
quanto ai primi motivi aggiunti,
-del provvedimento di data 28.11.2014 con cui l’Azienda intimata ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela delle deliberazioni gravate;
quanto ai secondi motivi aggiunti,
-della delibera del D.G dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- n. 520 del 16.4.2015 di presa d’atto del verbale e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito con delibera n. 648 del 12.6.2014, per un posto di dirigente ingegnere ruolo professionale, a tempo determinato per la durata di 3 anni, per la U.o.c. Informativa e di conferimento del posto al vincitore e utilizzo della graduatoria;
- della delibera del D.G dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- n. 561 del 16.4.2015 di conferimento dell’incarico di direttore dell’U.o.c. Informativa all’ing. -OMISSIS- con decorrenza 16.4.2015 e per la durata triennale;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare di tutti gli atti del concorso indetto con delibera n. 648/2014 susseguenti alle delibere del 2.10.2014 nn. 1069 e 1070
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- e di Azienda Ospedale - Universita' -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.12.2014, -OMISSIS- impugnava la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- (ora Azienda Ospedale - Università -OMISSIS-) n. 1069 del 2.10.2014 con cui era disposta l’assunzione a tempo determinato di un dirigente analista presso l’U.O.C. CA, mediante utilizzo di graduatoria di concorso pubblico, nonché la deliberazione di pari data n. 1070 di conferimento del relativo incarico all’ing. -OMISSIS-.
Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente precisava:
-di essere dipendente A.r.p.a.v. addetto ai sistemi informatici, con incarico di posizione organizzativa fin dal 2005 e di aver preso parte al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un “dirigente analista” indetto dall’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- con deliberazione n. 1236 del 26.11.2010, piazzandosi tra gli idonei, in seconda posizione della graduatoria, poi approvata con successiva deliberazione n. 1492 del 27.12.2012;
-con deliberazione n. 1047 del 25.9.2014, l’Azienda Ospedaliera disponeva l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente analista presso l’U.O.C. CA tramite l’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente presso L’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, approvata con deliberazione n. 384 del 25.8.2014, individuando, quale destinatario dell’assunzione, l’ing. -OMISSIS-, al quale, con deliberazione n. 1048 di pari data, era conferito l’incarico di direzione dell’U.O.C. CA per la durata di 5 anni; tali provvedimenti erano successivamente “ritirati”, rispettivamente, con deliberazione n. 1067 e n. 1068, di data 2.10.2014;
-con deliberazione n. 1069 del 2.10.2014, l’Azienda Ospedaliera disponeva l’assunzione, questa volta a tempo determinato, di un dirigente analista presso l’U.O.C. CA, utilizzando la medesima graduatoria concorsuale vigente presso l’Istituto zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e con deliberazione di pari data n. 1070 era conferito l’incarico all’ing. -OMISSIS-;
-con istanza del 31.10.2014, il ricorrente, oltre all’accesso agli atti, chiedeva all’Amministrazione l’annullamento in autotutela delle deliberazioni da ultimo citate, per illegittimo utilizzo di una graduatoria di un diverso ente anziché disporre lo scorrimento della propria graduatoria.
Tanto premesso, il ricorrente, in sintesi, formulava le seguenti censure: “ 1. Violazione di legge (art. 9 l. n. 3/2003; art. 1 l. n. 350/2003; artt. 1 e 14 d.l. n. 95/2012; art. 4 d.l. n. 101/2013) ”; l’utilizzo di graduatorie preesistenti e vigenti presso altri enti non sarebbe normativamente consentito agli enti esponenziali del Servizio sanitario nazionale, quali l’Azienda intimata, strutturalmente e funzionalmente subordinata alla Regione; “ 2. Violazione di legge (art. 3 l. n. 350/2003 sotto diverso profilo; artt. 11 e 15 l. 241/1990) ”; ferma l’illegittimità della procedura di reclutamento attuata dall’Azienda intimata, in ogni caso tale procedura avrebbe potuto essere seguita solo in forza di previo accordo tra le amministrazioni interessate, cioè tra quella che intende utilizzare la graduatoria per assumere e quella la cui graduatoria verrebbe utilizzata, accordo che non sarebbe sussistente nel caso in esame; “ 3. Violazione di legge (art. 35 d.lgs. n. 165/2001; art. 4 d.l. n. 101/2013, sotto diverso profilo) ed eccesso di potere (errore di fatto; insufficienza della motivazione; difetto di istruttoria) ”; in ogni caso, l’Azienda Ospedaliera non avrebbe potuto utilizzare la graduatoria dell’Istituto Zooprofilattico -senza specifica e dettagliata motivazione - in quanto già disponeva di una propria graduatoria vigente (approvata nel 2012 e della durata triennale) e utilizzabile per la medesima figura professionale; “ 4. Sull’accertamento di spettanza al ricorrente del posto assegnato al controinteressato e sulla conseguente condanna dell’amministrazione ad adottare i provvedimenti pedissequi ”; in conseguenza della disciplina normativa in materia, il posto illegittimamente affidato all’ing. -OMISSIS- sarebbe spettato al ricorrente (primo nella graduatoria del 2012 ancora vigente), per cui, previo accertamento della spettanza del posto e dell’incarico, l’Amministrazione intimata dovrebbe essere condannata all’adozione di tutti i necessari atti e adempimenti di integrazione dell’organico e di ricostruzione della carriera nonché all’erogazione , anche a titolo risarcitorio, di ogni stipendio e/o emolumento in favore del ricorrente.
Con atto depositato in data 3.2.2015, si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con motivi aggiunti depositati in data 10.2.2015, il ricorrente impugnava l’atto di data 28.11.2014 con cui l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- aveva respinto la richiesta di annullamento in autotutela delle deliberazioni gravate con il ricorso introduttivo, evidenziando, da un lato, l’assenza di pubblico interesse ad agire in autotutela e, dall’altro, che il concorso pubblico invocato dal ricorrente era stato indetto per la figura di dirigente analista da affidare al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Veneto, organismo regionale, separato e distinto dall’Azienda Ospedaliera.
Il ricorrente, in sintesi, articolava le seguenti censure: “ 1. Motivo aggiunto comune alle delibere impugnate con il ricorso introduttivo e all’atto gravato con il presente ricorso: violazione di legge (art. 35 d.lgs. n. 165/2001 sotto diverso profilo; art. 4 d.l. n. 101/2013 sotto diverso profilo) ed eccesso di potere (ulteriore errore di fatto; ulteriore difetto di istruttoria) ”; in relazione allo scorrimento della graduatoria, anche se il concorso del 2012 e la relativa graduatoria erano destinate al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Veneto, ciò non avrebbe implicato che non si fosse trattato di graduatoria interna all’Azienda Ospedaliera e come tale utilizzabile; “ 2. Motivo aggiunto proprio del diniego di annullamento in autotutela: violazione di legge (artt. 3 e 21 nonies l. n. 241/1990) ed eccesso di potere (travisamento; difetto di motivazione) ”; sarebbe erroneo il richiamo alla mancanza di interesse pubblico, atteso che il ricorrente, nella richiesta di autotutela, aveva evidenziato l’intenzione di agire in sede giurisdizionale con la conseguenza che l’interesse pubblico andava ravvisato nell’interesse ad evitare il contenzioso; “ 3. Invalidità derivata del diniego di annullamento in autotutela ”; il diniego di autotutela sarebbe, infine, inficiato in via derivata dai vizi già denunciati con il ricorso introduttivo.
Con secondo atto per motivi aggiunti depositato in data 1.7.2015, il ricorrente impugnava la deliberazione dell’Azienda Ospedaliera resistente n. 520 del 16.4.2015, avente ad oggetto “ avviso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Ruolo Professionale, a tempo determinato, per la U.O.C. CA: presa d’atto del verbale, della graduatoria, conferimento del posto al vincitore ed utilizzo della graduatoria ” e la deliberazione n. 561 del 16.4.2015 di assegnazione all’ing. -OMISSIS- (vincitore del concorso di cui alla deliberazione n. 520/2015) dell’incarico di direttore dell’U.O.C. CA, con decorrenza 16.4.2015 e per la durata triennale.
Il ricorrente, premesso che l’Azienda resistente aveva ritirato le deliberazioni n. 1069/2014 e n. 1070/2014 impugnate con il ricorso introduttivo, formulava le seguenti censure: “ Violazione di legge (art. 35 d.lgs. n. 165/2001; art. 4 d.l. n. 101/2013) ed eccesso di potere (contraddittorietà; violazione dei principi di coerenza e prevedibilità dell’azione amministrativa; parzialità e disparità di trattamento; difetto d’istruttoria; sviamento di potere) ”; sarebbe illegittimo indire (o riattivare) nuovi concorsi in presenza di graduatorie efficaci, se non in ragioni di particolari motivi ben specificati nei relativi provvedimenti; nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe bandito un procedimento concorsuale interno il 12.6.2014, in seguito abbandonato –in conseguenza delle deliberazioni impugnate con il ricorso introduttivo –per poi illegittimamente riattivarlo senza alcuna motivazione e in palese contraddittorietà con i propri precedenti atti.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive posizioni.
In particolare, l’Azienda Ospedale –Università di -OMISSIS- (già Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-), ricostruita nel dettaglio la vicenda in punto di fatto, ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione all’impugnazione delle deliberazioni n. 1070/2014 (ricorso introduttivo) e n. 561/2015 (secondi motivi aggiunti), in quanto relative al conferimento di incarichi di natura dirigenziale, giusta il disposto di cui all’art. 63, comma 1, T.U. pubblico impiego, nonché l’inammissibilità della domanda tesa a vedersi riconoscere l’incarico di direttore dell’U.O.C. CA trattandosi di atto tipicamente fiduciario; nel merito, ha contestato puntualmente le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Parte ricorrente ha replicato alle eccezioni avversarie e ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.
Alla Pubblica Udienza del 28 aprile 2021, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Pare opportuno, preliminarmente, riepilogare brevemente i passaggi più rilevanti per la definizione della presente controversia:
-con deliberazioni aziendali n. 1047 e 1048 del 25.9.2014, era disposto, rispettivamente, l’assunzione a tempo indeterminato dell’ing. -OMISSIS- quale dirigente analista da assegnare all’U.O.C. CA e il conferimento dell’incarico al medesimo con decorrenza 1.10.2014, deliberazioni successivamente ritirate dall’Amministrazione (con deliberazioni n. 1067 e 1068 dell’1.10.2014) giusta nota regionale del 30.9.2014 con cui era evidenziata la mancanza di autorizzazione all’assunzione (concessa per un Dirigente Ingegnere –profilo afferente al ruolo professionale e non per la figura individuata dall’Azienda, appartenente al ruolo tecnico);
-a seguito di concessione, con nota di data 1.10.2014, da parte della Regione Veneto dell’autorizzazione all’assunzione di un Dirigente Analista (ruolo tecnico), con deliberazioni n. 1069 e n. 1070 del 2.10.2014 –impugnate con il ricorso introduttivo -, l’Azienda Ospedaliera assumeva a tempo determinato l’ing. -OMISSIS- quale Dirigente Analista da assegnare all’U.O.C. CA e conferiva al medesimo l’incarico di direzione dell’U.O.C CA con decorrenza 1.10.2014, assunzione effettuata utilizzando la graduatoria concorsuale per Dirigente Analista dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvata con deliberazione n. 384/2014, previa intesa con il suddetto Istituto (cfr. richiesta disponibilità da parte dell’Azienda resistente del 13.8.2014 e riscontro positivo dell’Istituto del 27.8.2014);
-con deliberazione n. 520 del 16.4.2015-impugnata con i secondi motivi aggiunti-, l’Azienda resistente, ottenuta l’autorizzazione all’assunzione di un Dirigente Ingegnere dalla Regione Veneto con nota del 14.4.2015, disponeva di prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice e delle relativa graduatoria relativamente all’avviso pubblico (indetto con deliberazione n. 648/2014), per titoli ed esame colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un Dirigente Ingegnere –Ruolo Professionale, per l’U.O.C. CA, di dichiarare vincitore l’ing. -OMISSIS-, primo classificato e di conferire al medesimo l’incarico a tempo determinato di Dirigente Ingegnere, Ruolo Professionale, per l’U.O.C. CA;
-con nota del 16.4.2015, l’ing. -OMISSIS- comunicava le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in qualità di Dirigente Analista e, con deliberazione n. 561 di pari data –impugnata con i secondi motivi aggiunti-, l’Azienda Ospedaliera prendeva atto della perdita di efficacia dei provvedimenti nn. 1069 e 1070 dell’1.10.2014 (considerati ritirati) e assegnava all’ing. -OMISSIS-, quale Dirigente Ingegnere, l’incarico di direzione dell’U.O.C. CA, con decorrenza 16.4.2015 per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato, contratto successivamente prorogato, unitamente all’incarico di direzione dell’U.O.C. CA (deliberazione n. 520 del 24.4.2018) dal 16.4.2018 al 31.8.2018; dalla data dell’1.9.2018, cessava definitivamente il rapporto di lavoro dell’Ing. -OMISSIS- con l’Azienda Ospedaliera così come l’incarico di direzione dell’U.O.C. CA, che era disattivata dalla data dell’1.10.2019.
Tanto precisato in ordine alla sequenza dei fatti, vanno esaminate, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Azienda resistente.
Sono fondate le eccezioni di difetto di giurisdizione in relazione alla impugnazione delle deliberazioni n. 1070/2014, impugnata con il ricorso introduttivo, e n. 561/2015, impugnata con i secondi motivi aggiunti.
Invero, in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali, l’Amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia, ma attua poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto di lavoro, con la conseguenza che le controversie ad essi relative rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ( Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2019, n. 7071 ).
La consolidata giurisprudenza della S.C. di Cassazione ha chiarito che “in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati; (…) è stato precisato che la riserva alla giurisdizione amministrativa delle controversie relative alle "procedure concorsuali", prevista dal successivo art. 63, comma 4 è del tutto residuale e deve essere intesa come riferita alle controversie in materia di procedure concorsuali strumentali all'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni", le quali possono anche essere procedure concorsuali interne purché configurino "progressioni verticali novative" - cioè in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza - e non progressioni meramente economiche oppure che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportino il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo; (…) è stato osservato che, in linea generale, questa Corte ha escluso che anche in presenza in una procedura concorsuale per l'assunzione (nel senso indicato), la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4, possa estendere la propria rilevanza alla fase successiva all'approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull'esito del concorso e, inoltre, che con il superamento di un concorso pubblico e l'approvazione della relativa graduatoria, indipendentemente dalla nomina, si consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, in quanto, con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell'alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell'Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede” ( Cass S.U. 13 marzo 2020, n. 7218 ; nello stesso senso Cass. S.U. 4 marzo 2020, n. 6076; Cass S.U. 28 febbraio 2019, n. 6040; Cass. S.U. 18 gennaio 2019, n. 1413 ).
Anche il giudice amministrativo ha ribadito che “ai sensi dell’art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il provvedimento di conferimento o di revoca di un incarico dirigenziale si configura come atto di gestione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del G.O., e ciò a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 29 del 1993, il cui art. 68, come sostituito dall’art. 29, d.lgs. n. 80 del 1998 ed ora confermato dall'art. 63 citato attribuisce alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., incluse quelle concernenti l'assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, con esclusione delle procedure concorsuali e con le eccezioni normativamente previste” (da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2124 , che richiama TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 settembre 2019, n. 4443; nello stesso senso, ex multis , cfr. anche Consiglio di Stato, sez. II, 27 gennaio 2021, n. 824; TAR Basilicata, 25 marzo 2021, n. 264; TAR Puglia, Bari, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 189; TAR Abruzzo, sez. I, 31 ottobre 2020, n. 305; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 marzo 2020, n. 2742; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 20 gennaio 2020, n. 42 ), con l’ulteriore precisazione, inoltre, che “È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia originata dall'impugnazione di atti di una procedura selettiva finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a carattere non concorsuale atteso che - mentre per concorso s'intende la procedura di valutazione comparativa sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando da parte di una commissione esaminatrice con poteri decisori e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati - al di fuori di questo schema l'individuazione del soggetto, cui conferire l'incarico, costituisce invece l'esito di una valutazione di carattere discrezionale, che rimette alla Pubblica amministrazione la scelta, del tutto fiduciaria, del candidato da collocare in posizione di vertice, ancorché ciò avvenga mediante un giudizio comparativo tra curricula diversi” ( Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2017, n. 4684 ).
Nel caso in esame, come sopra precisato, con il provvedimento n. 1070 del 2.10.2014 l’Azienda Ospedaliera aveva conferito all’ing. -OMISSIS-, quale Dirigente Analista, l’incarico di direzione dell’U.O.C CA con decorrenza 1.10.2014, e con la deliberazione n. 561 del 16.4.2015 ha assegnato all’ing. -OMISSIS-, quale Dirigente Ingegnere, l’incarico di direzione dell’U.O.C. CA, con decorrenza 16.4.2015.
Dunque, per le ragioni sopra precisate, l’impugnazione dei suddetti provvedimenti è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando questa al giudice ordinario.
Parimenti fondata, per le medesime ragioni sopra esposte, è anche l’eccezione di inammissibilità della domanda con cui il ricorrente chiede l’accertamento della spettanza dell’incarico in questione e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, nonché l’erogazione, anche a titolo risarcitorio, di ogni stipendio e/o emolumento in favore del ricorrente medesimo, atteso che il conferimento dell’incarico di Direzione dell’U.O.C. CA all’ing. -OMISSIS- era stato assunto all’esito di una valutazione di tipo discrezionale e fiduciario, valutazione che non può essere richiesta, in via sostitutiva, a questo giudice.
Per quanto riguarda l’impugnazione della deliberazione n. 1069 del 2.10.2014 –impugnata con il ricorso introduttivo -, relativa all’assunzione a tempo determinato dell’ing. -OMISSIS- quale Dirigente Analista da assegnare all’U.O.C. CA, assunzione effettuata utilizzando la graduatoria concorsuale per Dirigente Analista dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, si rileva l’improcedibilità del gravame, stante l’avvenuto ritiro –non contestato tra le parti – da parte dell’Azienda resistente del provvedimento medesimo, come emerge chiaramente dal dato testuale della deliberazione n. 561 del 16.4.2015, ove si precisa di “ prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della perdita di efficacia dei provvedimenti deliberativi nri. 1069 e 1070 del 01/10/2014, che devono considerarsi ritirati ”.
Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Peraltro, l’impugnazione della deliberazioni n. 1069/2014 è infondata anche nel merito, aspetto che rileva ai fini della connessa domanda diretta ad accertare la spettanza del posto contestato e la conseguente domanda di condanna dell’Amministrazione ad assumere tutti gli atti necessari alla ricostruzione della carriera del ricorrente nonché all’erogazione di ogni stipendio e/o emolumento dovuto.
Parte ricorrente, con i primi tre motivi di ricorso, lamenta, in buona sostanza, l’illegittimità -secondo la disciplina di cui all’art. 9 della legge n. 3/2003 e all’art. 3 della legge n. 350/2003 – dell’utilizzo di una graduatoria vigente presso un ente diverso, oltre tutto in mancanza di un previo accordo tra amministrazioni e, comunque, in presenza di una graduatoria valida e vigente presso l’Azienda Ospedaliera.
La tesi del ricorrente non è condivisibile.
Sotto un primo profilo, si osserva che –come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente – questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che con l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Legislatore “ha esteso agli enti locali la validità delle graduatorie di altre Amministrazioni” ( TAR Veneto, sez. II, 19 maggio 2011, n. 864 ), enti locali che –come gli enti del SSN –, nella prospettazione del ricorrente, non avrebbero la possibilità di utilizzare graduatorie di altri enti senza previa adozione di disposizioni statutarie.
Peraltro, sotto diverso profilo, premesso che l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che -oltre alle Amministrazioni dello Stato- anche gli enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, si osserva che la giurisprudenza ha riconosciuto in capo alle Aziende Sanitarie Locali la natura di ente pubblico non economico ( Cass. civ. 11 marzo 2010, n. 5997 , che richiama Cass. S.U. n. 8451/1998 e n. 916/1996 ). Tale qualificazione, pertanto, consentirebbe la piena applicabilità della richiamata disciplina normativa che permette di attingere alle graduatorie di altre amministrazioni “previo accordo”, accordo che, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, implica unicamente l’intesa e il consenso delle amministrazioni interessate ( TAR Veneto n. 864/2011 cit .), intesa e consenso sussistenti nel caso in esame, come dimostrato dalle comunicazioni intercorse tra l’Azienda resistente e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (cfr. richiesta disponibilità da parte dell’Azienda resistente del 13.8.2014 e riscontro positivo dell’Istituto del 27.8.2014).
Ad ogni buon conto –e il rilievo appare dirimente –, anche volendo prescindere da quanto sopra precisato, le tesi sostenuta dal ricorrente prova troppo e non consentirebbe, comunque, di accogliere le domande formulate in ricorso e le pretese sostanziali ivi esplicitate.
Invero, la graduatoria di cui il ricorrente ha invocato l’applicazione –e nella quale era utilmente collocato - non risultava essere “interna” all’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-, atteso che la medesima era specificamente destinata all’assunzione di personale da assegnare al Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Veneto, organismo di carattere regionale distinto dall’Azienda Ospedaliera, che svolge funzioni di carattere regionale, interamente finanziato dalla Regione e la cui sola gestione tecnico-amministrativa è affidata all’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- (cfr. DGR n. 741/2000 di istituzione del Centro di riferimento regionale per le malattie rare; DGR n. 2169/2008 “direttive per la razionalizzazione dei Centri regionali di Riferimento e dei Centri regionali Specializzati. Coordinamento Regionale per le malattie rare”; DGR n. 14/2011 “Piano per la razionalizzare il vigente contesto regionale rappresentato dai Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri specializzati”; comunicazione Regione Veneto di data 14.2.2011, prot. 71189 recante “modalità di gestione economico-finanziaria dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati”).
Dunque, se effettivamente –come afferma il ricorrente –non fosse possibile attingere a graduatorie di enti o organismi diversi dall’Amministrazione procedente, allora anche l’opzione di ricorrere alla procedura e alla conseguente graduatoria redatta per conto del Coordinamento per le Malattie Rare non sarebbe stata percorribile atteso che, come visto, il Coordinamento non costituisce una mera struttura aziendale, ma integra a tutti gli effetti un’articolazione della Regione.
Anche sotto tale autonomo profilo, pertanto, le censure formulate nei confronti della deliberazione n. 1069/2014 non possono trovare accoglimento, così come la connessa domanda di accertamento della spettanza del posto di cui si discute e di condanna dell’Amministrazione all’adozione di tutti gli atti necessari all’integrazione dell’organico e alla ricostruzione della carriera del ricorrente nonché all’erogazione, anche a titolo risarcitorio, dello stipendio e degli emolumenti asseritamente spettanti.
Per le medesime argomentazioni sopra esposte, anche l’impugnazione del provvedimento aziendale di data 28.11.2014 –impugnato con il primo atto per motivi aggiunti - con cui è stata respinta la richiesta di annullamento in autotutela delle deliberazioni n. 1069 e 1070 del 2014, non può trovare accoglimento.
Infine, infondate risultano, altresì, le censure di cui al secondo atto per motivi aggiunti in relazione alla impugnazione della deliberazione aziendale n. 520/2015.
Come sopra già precisato, con la deliberazione n. 520 del 16.4.2015, l’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-: -ha preso atto del verbale rassegnato dalla Commissione esaminatrice e della relativa graduatoria relativamente all’avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio (indetto con deliberazione n. 648 del 12.6.2014), per il conferimento di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale, a tempo determinato, per la U.O.C. CA; -ha dichiarato vincitore l’ing. -OMISSIS-, primo classificato; -ha conferito al medesimo l’incarico, a tempo determinato e di durata triennale, quale Dirigente Ingegnere, Ruolo Professionale, per la U.O.C. CA; -ha disposto di utilizzare la graduatoria conferendo ulteriore incarico, a tempo determinato, al secondo classificato, quale Dirigente Ingegnere, Ruolo Professionale, per l’U.O.C. CA.
Appare, dunque, evidente che il gravame proposto dal ricorrente non solo è carente di una condizione dell’azione, sotto il profilo dell’interesse ad agire –atteso che l’eventuale annullamento della deliberazione impugnata non comporterebbe alcuna utilità in capo al ricorrente medesimo, utilmente collocato in una graduatoria di un organismo regionale (il Coordinamento per le Malattie Rare) con profilo professionale di Dirigente Analista – Ruolo Tecnico, laddove l’atto impugnato attiene ad una procedura concorsuale per il diverso ruolo di Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale - ma è, altresì, infondato nel merito proprio in considerazione del fatto che l’Azienda Ospedaliera, nell’ambito del proprio potere discrezionale (non censurabile sotto tale profilo, né in tal senso concretamente censurato dal ricorrente) ha inteso assumere, all’esito di una procedura concorsuale alla quale, peraltro, il ricorrente non aveva partecipato, un Dirigente Ingegnere - Ruolo Professionale, e non un Dirigente Analista – Ruolo Tecnico, cioè il profilo professionale per cui il ricorrente si era utilmente collocato nella graduatoria del Coordinamento per le Malattie Rare, con la conseguenza che le censure articolate in ricorso relativamente al mancato scorrimento di tale ultima graduatoria non colgono nel segno, atteso che l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di attingere ad essa, avendo deciso –come detto, nell’esercizio del proprio insindacabile potere discrezionale – di avviare una procedura per un diverso profilo professionale e, all’esito della stessa, di assumerne il vincitore.
La circostanza, poi, che l’ing. -OMISSIS- fosse utilmente collocato sia nella graduatoria concorsuale per Dirigente Analista dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvata con deliberazione n. 384/2014, che nella differente graduatoria concorsuale per Dirigente Ingegnere – Ruolo Professionale, dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS-, relativa all’avviso pubblico indetto con deliberazione n. 648/2014 e approvata con deliberazione n. 520/2015, non è elemento, di per sé e autonomamente considerato, che possa inficiare la legittimità degli atti in questa sede impugnati.
Anche il secondo atto per motivi aggiunti, pertanto, è infondato.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, in parte va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte va respinto in quanto infondato.
Le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo respinge, come da motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO