Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 965
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità per copia parziale dell'atto opposto

    Il ricorso è inammissibile in quanto vi è una copia solo parziale dell'atto opposto. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, tale difetto è causa di inammissibilità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata prova del riferimento dei pagamenti alle cartelle indicate

    In ogni caso la Corte osserva che non vi è prova che i pagamenti attraverso pignoramenti siano riferibili alle due cartelle indicate dal ricorrente. Tra l'altro l'atto di pignorarnento crediti verso terzi del 29/05/2013 - codice identificativo della procedura n. 10020135330001752003 - nell'atto di pignoramento viene associato alla cartella 100R10020120046264922000 notificata il 16/01/2013, mentre nel ricorso viene riferito alla cartella n. 10020120007337243000 che però è stata notificata solo successivamente e in data 17/7/2013.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 965
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo