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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
GL TO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010466261000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010466261000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050470618000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007337243000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1595/2025 depositato il
25/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 100 2024 9010466261/000, notificata in data 06 settembre
2024 dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione per un importo di Euro 333.392,35. Con tale atto prende atto che, a suo carico, tra l'altro, risulterebbe un debito pari ad Euro 15.754,30, comprensivo di spese esecutive, fondato su alcune cartelle esattoriali. Contesta di avere già effettuato il pagamento delle somme ingiunte.
L'opposizione è contro l'ADER che resta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto vi è una copia solo parziale dell'atto opposto. Ai sensi dell'art. 18, comma
1, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, tale difetto è causa di inammissibilità. In ogni caso la Corte osserva che non vi è prova che i pagamenti attraverso pignoramenti siano riferibili alle due cartelle indicate dal ricorrente.
Tra l'altro l'atto di pignorarnento crediti verso terzi del 29/05/2013 - codice identificativo della procedura n.
10020135330001752003 - nell'atto di pignoramento viene associato alla cartella 100R10020120046264922000 notificata il 16/01/2013, mentre nel ricorso viene riferito alla cartella n. 10020120007337243000 che però è stata notificata solo successivamente e in data 17/7/2013. Per tali motivi il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/03/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
GL TO, RE
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6982/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010466261000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249010466261000 IRPEF-ALTRO 2008
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020080050470618000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120007337243000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1595/2025 depositato il
25/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna intimazione di pagamento n. 100 2024 9010466261/000, notificata in data 06 settembre
2024 dalla Agenzia delle Entrate- Riscossione per un importo di Euro 333.392,35. Con tale atto prende atto che, a suo carico, tra l'altro, risulterebbe un debito pari ad Euro 15.754,30, comprensivo di spese esecutive, fondato su alcune cartelle esattoriali. Contesta di avere già effettuato il pagamento delle somme ingiunte.
L'opposizione è contro l'ADER che resta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto vi è una copia solo parziale dell'atto opposto. Ai sensi dell'art. 18, comma
1, lett. d), del d.lgs. n. 546/1992, tale difetto è causa di inammissibilità. In ogni caso la Corte osserva che non vi è prova che i pagamenti attraverso pignoramenti siano riferibili alle due cartelle indicate dal ricorrente.
Tra l'altro l'atto di pignorarnento crediti verso terzi del 29/05/2013 - codice identificativo della procedura n.
10020135330001752003 - nell'atto di pignoramento viene associato alla cartella 100R10020120046264922000 notificata il 16/01/2013, mentre nel ricorso viene riferito alla cartella n. 10020120007337243000 che però è stata notificata solo successivamente e in data 17/7/2013. Per tali motivi il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.