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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1521/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milazzo (Me), Parte_1 C.F._1 via Col. Bertè 34 presso lo studio dell'Avv. Sara Scalzo che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Maria Cammaroto per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 5 giugno 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024 formulava opposizione Parte_2 avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza, così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato Persona_1 che la ricorrente è affetta da “psicosi da innesto, deterioramento cognitivo, Anchilosi della colonna vertebrale quale postumo di frattura del tratto D11-, L1-L2 e stabilizzazione L3-
L5, Cardiopatia ipertensiva 2° NYHA”.
Il consulente ha, quindi, concluso che alla ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile nella misura del 77% a decorrere dal 1° Agosto
2023.
Il consulente ha poi precisato che “lo status di invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità a decorrere dal 1° Settembre 2024 epoca del tentativo di suicidio e diagnosi di
“psicosi da innesto”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dall'1 agosto 2023 ed il requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità civile solo a far data dall'1 settembre 2024. CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente non può disporsi la condanna dell' al pagamento dei ratei del beneficio, dal momento che “in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. 26 agosto 2020, n. 17787).
Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario sia dell'assegno mensile di assistenza sia della pensione di inabilità civile con CP_ decorrenza successiva alla visita medica effettuata dall' CP_ Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dall'1 agosto 2023; dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario utile al Parte_1 conseguimento dell'assegno mensile di assistenza a far data dall'1 settembre 2024; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_ pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 6 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino