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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO MARIA GABRIELLA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. LASCO ROBERTA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02/04/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/03/2024 , premesso che: il 31/10/2000 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Foggia;
dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Persona_1
giudiziale pronunciata con sentenza dal Tribunale di Lecce in data 16/09/2013; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 02/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in atti il 04/02/2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Lecce del giorno 16/09/2013. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/03/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 31/10/2000 nel
Comune di Foggia da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il 12/03/1977, trascritto negli atti dello stato
[...]
civile del comune di ORTA NOVA (FG) dell'anno 2000, parte 2, serie B, numero 21;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti il 04/02/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 2/4/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090 - 2024 r.g. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CALABRO MARIA GABRIELLA;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
rappresentata e difesa, dall'avv. LASCO ROBERTA;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 02/04/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/03/2024 , premesso che: il 31/10/2000 aveva Parte_1
contratto matrimonio con in Foggia;
dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
; l'unione era naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione Persona_1
giudiziale pronunciata con sentenza dal Tribunale di Lecce in data 16/09/2013; era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del giorno 02/04/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto e depositato in atti il 04/02/2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Va rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di Lecce del giorno 16/09/2013. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 08/03/2024 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 31/10/2000 nel
Comune di Foggia da , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il 12/03/1977, trascritto negli atti dello stato
[...]
civile del comune di ORTA NOVA (FG) dell'anno 2000, parte 2, serie B, numero 21;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e Parte_1 CP_1
, nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti il 04/02/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 2/4/2025 IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI