Art. 6.
Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.
L'agibilita' delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.
Le disposizioni di cui alle leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 28 gennaio 1977, n. 10 , non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di potenziamento e di ammodernamento approvati ai sensi della presente legge, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.
L'agibilita' delle opere di cui al comma precedente deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare secondo la regolamentazione vigente.