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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2382/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Parete Recupito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: cancellarsi la causa dal ruolo;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare improcedibile o inammissibile il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato, in data 29.7.2021, domanda di pensione ordinaria di inabilità e di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. Rappresentava che, con provvedimento del 23.8.2021, l' aveva comunicato CP_1
l'insussistenza del requisito contributivo, pur riscontrando il requisito sanitario per l'assegno.
Vano il ricorso amministrativo, ripercorreva la vigente disciplina di legge, vantando la sussistenza dei requisiti delle invocate prestazioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al riconoscimento delle prestazioni d'invalidità a carico del nonché al relativo pagamento, in uno a Parte_2
1 ratei ed interessi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva l'improcedibilità del ricorso per omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., quale condizione di procedibilità applicabile rispetto alla pretesa pensione di inabilità, di cui era stato disconosciuto il requisito sanitario.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di assegno di invalidità per difetto del requisito contributivo, risultando accreditati solo 33 contributi settimanali nel quinquennio, a fronte dei 156 contributi settimanali richiesti come requisito minimo ex art. 4 L.
222/1984, di cui peraltro in ricorso non veniva chiesto l'accertamento.
Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 27.6.2024, pacifica l'inosservanza della condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., tanto che parte ricorrente chiedeva concedersi termine per l'incombente, il giudice differiva l'udienza assegnando termine di giorno 15 per la presentazione dell'istanza di A.T.P.O.
Con note sostitutive del 24.6.2025, parte ricorrente depositava decreto d'omologa, pronunciato da sottoscritto magistrato a definizione del procedimento di accertamento tecnico nelle more introdotto, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I,
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
3 Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito dell'avvenuto accertamento del requisito sanitario caduto in contestazione, inerente alla pensione ordinaria d'inabilità ex L. 222/1984, secondo quanto sancito nel prefato decreto di omologa, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
4 Invero, l'accertamento del requisito sanitario in questione integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che la ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa oramai accertata.
Né vi è esigenza di accertare la sussistenza di ulteriori requisiti, in disparte quello pacifico dell'iscrizione della sig.ra alla gestione F.P.L.D., giacché l'art. 2 L. Pt_1
222/1984 (a differenza dell'art. 1 per l'A.O.I.) non ne prescrive.
Inoltre, neppure può dirsi sussistente alcun interesse all'accertamento del requisito contributivo per l' che è oramai da ritenersi assorbito dalla spettanza della P.O.I. CP_2
Al più, potrebbe profilarsi l'interesse della parte ricorrente alla formazione del giudicato in ordine alla spettanza del diritto controverso, giudicato ottenibile solo con una sentenza di accoglimento in quanto, come noto, il decreto d'omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. è insuscettibile di assurgere a res iudicata. Tuttavia, a ben vedere, neppure tale interesse può ritenersi sussistente in quanto è altrettanto noto che i giudicati in materia di assistenza obbligatoria sono sempre pronunciati rebus sic stantibus, nel senso che eventuali miglioramenti o peggioramenti delle condizioni di salute dell'invalido costituiscono sopravvenienze fattuali idonee a condurre nuovi accertamenti giudiziali di merito e nuove pronunce, anche di segno contrario a quelle precedentemente adottate, con conseguente insussistenza di un concreto interesse della parte ad affiancare il decreto d'omologa di cui sopra ad una sentenza di analogo contenuto statuitivo.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, tale da rendere necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 26.6.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2382/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Parete Recupito, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Amato, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: cancellarsi la causa dal ruolo;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare improcedibile o inammissibile il ricorso;
con vittoria delle spese di lite. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.9.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 presentato, in data 29.7.2021, domanda di pensione ordinaria di inabilità e di assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984. Rappresentava che, con provvedimento del 23.8.2021, l' aveva comunicato CP_1
l'insussistenza del requisito contributivo, pur riscontrando il requisito sanitario per l'assegno.
Vano il ricorso amministrativo, ripercorreva la vigente disciplina di legge, vantando la sussistenza dei requisiti delle invocate prestazioni.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentirlo condannare al riconoscimento delle prestazioni d'invalidità a carico del nonché al relativo pagamento, in uno a Parte_2
1 ratei ed interessi;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva l'improcedibilità del ricorso per omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., quale condizione di procedibilità applicabile rispetto alla pretesa pensione di inabilità, di cui era stato disconosciuto il requisito sanitario.
Eccepiva l'infondatezza della domanda di assegno di invalidità per difetto del requisito contributivo, risultando accreditati solo 33 contributi settimanali nel quinquennio, a fronte dei 156 contributi settimanali richiesti come requisito minimo ex art. 4 L.
222/1984, di cui peraltro in ricorso non veniva chiesto l'accertamento.
Concludeva ut supra.
Con ordinanza del 27.6.2024, pacifica l'inosservanza della condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., tanto che parte ricorrente chiedeva concedersi termine per l'incombente, il giudice differiva l'udienza assegnando termine di giorno 15 per la presentazione dell'istanza di A.T.P.O.
Con note sostitutive del 24.6.2025, parte ricorrente depositava decreto d'omologa, pronunciato da sottoscritto magistrato a definizione del procedimento di accertamento tecnico nelle more introdotto, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Le parti del giudizio hanno formulato divergenti richieste, con la conseguenza che, in assenza di accordo tra le stesse, il giudicante ritiene che non possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (Cassazione civile, sez. lav.,
13/03/1999, n. 2268; nello stesso senso, Cassazione civile, sez. lav., 25/03/2010, n. 7185: “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Trattasi, invero, di una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, deroga che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite, ossia una condizione dell'azione che deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cassazione civile, sez. III, 01/06/2004, n. 10478: “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere”; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2007, n. 23289: “La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice”; conforme: Cassazione civile, sez. II, 21/02/2007, n. 4034).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere,
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. La pronuncia in questione può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ.,
17861/2007, 14194/2004, 5390/2000, 1048/2000).
2. Ciò chiarito, ritiene il giudice che debba condividersi quanto sul punto opinato dalla Suprema Corte, secondo cui presupposto essenziale della cessazione del contendere è l'accordo tra le parti, che si manifesta nella formulazione di conclusioni conformi, idonee a far evincere il venir meno dell'interesse delle stesse parti alla decisione di merito della controversia.
In assenza di detto accordo, il giudice dovrà esaminare la persistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, ed in specie verificare se il diritto oggetto della controversia è stato soddisfatto, ipotesi in cui dovrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cassazione civile, sez. I,
19.8.2024, n. 22906: “Come più volte ribadito da questa Corte, l'allegazione, ad opera di una sola delle parti, di un fatto sopravvenuto idoneo ad eliminare ogni ragione di contrasto non è sufficiente ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la quale postula che le parti si diano reciprocamente atto del venir meno dell'interesse alla decisione di merito, formulando conclusioni conformi (cfr. Cass., Sez. lav., 30/01/2024, n. 2063; 17/08/2015, n. 16886; Cass., Sez. III, 9/06/2016,
n. 11813): in assenza di tale presupposto, la valutazione in ordine alla persistenza del predetto interesse spetta al giudice, il quale, ove accerti l'avvenuto soddisfacimento del diritto azionato, non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, dovendo lo stesso sussistere non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (cfr. Cass.,
3 Sez. II, 29/07/2021, n. 21757; Cass., Sez. lav., 12/11/2020, n. 25625; Cass., Sez. III, 8/06/2005, n.
11962)”; Cassazione civile, sez. II, 29/07/2021, n. 21757: “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”). La giurisprudenza di legittimità ha, dunque, chiarito che la cessazione della materia del contendere opera nelle ipotesi in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite, e ciò attraverso una concorde affermazione delle parti stesse;
solo in tal caso, può farsi luogo alla dichiarazione di cessata materia del contendere, poiché tutte le parti del giudizio hanno rappresentato la sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e dell'interesse ad una pronuncia di merito. In assenza, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ma è necessaria la valutazione della sussistenza di un sopravvenuto difetto d'interesse ad agire in giudizio.
3. Alla luce di tali condivisibili principi, nel caso di specie deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
È noto che l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., costituendo una condizione dell'azione giudiziaria, si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Esso si sostanzia, in concreto, nell'idoneità della pronuncia richiesta a consentire all'attore di conseguire il bene della vita, attraverso la rimozione dello stato di incertezza giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato diritto.
Tale interesse deve essere concreto ed attuale e deve persistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche nel corso del giudizio e fino alla decisione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, a seguito dell'avvenuto accertamento del requisito sanitario caduto in contestazione, inerente alla pensione ordinaria d'inabilità ex L. 222/1984, secondo quanto sancito nel prefato decreto di omologa, nessun interesse attuale e concreto a proseguire il giudizio può riconoscersi in capo alla ricorrente, non potendosi rinvenire alcuna esigenza di ottenere dal giudice una pronuncia idonea a garantire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile.
4 Invero, l'accertamento del requisito sanitario in questione integra una sopravvenienza che elide l'interesse ad agire, nel senso che essa esclude che la ricorrente conservi un interesse a proseguire nell'azione, giacché la domanda contenuta in ricorso è diretta a conseguire una pretesa oramai accertata.
Né vi è esigenza di accertare la sussistenza di ulteriori requisiti, in disparte quello pacifico dell'iscrizione della sig.ra alla gestione F.P.L.D., giacché l'art. 2 L. Pt_1
222/1984 (a differenza dell'art. 1 per l'A.O.I.) non ne prescrive.
Inoltre, neppure può dirsi sussistente alcun interesse all'accertamento del requisito contributivo per l' che è oramai da ritenersi assorbito dalla spettanza della P.O.I. CP_2
Al più, potrebbe profilarsi l'interesse della parte ricorrente alla formazione del giudicato in ordine alla spettanza del diritto controverso, giudicato ottenibile solo con una sentenza di accoglimento in quanto, come noto, il decreto d'omologa ex art. 445 bis co. 5 c.p.c. è insuscettibile di assurgere a res iudicata. Tuttavia, a ben vedere, neppure tale interesse può ritenersi sussistente in quanto è altrettanto noto che i giudicati in materia di assistenza obbligatoria sono sempre pronunciati rebus sic stantibus, nel senso che eventuali miglioramenti o peggioramenti delle condizioni di salute dell'invalido costituiscono sopravvenienze fattuali idonee a condurre nuovi accertamenti giudiziali di merito e nuove pronunce, anche di segno contrario a quelle precedentemente adottate, con conseguente insussistenza di un concreto interesse della parte ad affiancare il decreto d'omologa di cui sopra ad una sentenza di analogo contenuto statuitivo.
Ciò impone di rilevare la sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire di parte ricorrente, che, in pendenza di lite, ha ottenuto il bene della vita preteso.
Venuto meno l'interesse per la definizione nel merito della domanda, la pronuncia del giudice si rileverebbe inutiliter data, il che conduce alla declaratoria di sopravvenuta inammissibilità del ricorso giudiziario. Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva condizione di incertezza interpretativa in ordine alle questioni dirimenti, tale da rendere necessario il processo, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara inammissibile il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 26.6.2025. Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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