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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Dott.ssa Rita De Angelis
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che le parti depositavano le rispettive note scritte nel procedimento iscritto al n. R.G. 312/2025 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
(P.I. ) con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in 20132 Milano, in Via Feltre n. 30, in persona del legale rappresentate IG.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ID Vincenzo Dimalta del Foro di Milano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Discepolo e Vincenzo Rapex
NERONE S.R.L.
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA OGGETTO: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia, anche con decreto inaudita altera parte: ordinare immediatamente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata in data 13.01.2011 dalla IG.ra eseguita in data 18.02.2011 Controparte_1
(Registro Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2, come da documento 2 allegato al presente ricorso) sull'immobile sito in San Benedetto del
Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani.”
PER LA RESISTENTE: “si rimette alla decisione che il Tribunale adito riterrà di assumere in relazione alla richiesta formulata da Parte_1
i cancellazione della domanda giudiziale descritta nella narrativa che precede
[...]
(comunque già ordinata da codesto Tribunale con provvedimento emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c.), confermando di non avere alcun interesse al suo mantenimento e prestando comunque pieno consenso a ogni effetto di legge alla sua cancellazione dai registi immobiliari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 03.03.2025 la sulla premessa che: Parte_1
- in data 04.11.2003 la (oggi Controparte_2 Controparte_3
Cont per intervenuta fusione per incorporazione) stipulava con NE RL (già
[...]
[...]
in persone del legale rappresentante Parte_2 CP_5
contratto di mutuo fondiario ipotecario per notar rep. 72414 Persona_1
racc. 20277 munito di formula esecutiva in data 18 novembre 2003, con atto di frazionamento a rogito dello stesso notaio in data 29 agosto 2005 rep. 78508 racc.
22517 munito di formula esecutiva in data 7 settembre 2005;
- successivamente la IG.ra , nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
San benedetto del Tronto in Via Crispi n. 37, cod. fisc. con C.F._2
atto di citazione notificato in data 13/01/2011 conveniva in giudizio l' CP_6
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in
[...]
San Benedetto del Tronto, Via Sgambati n. 2 al fine di ottenere la statuizione ex art. 2932 c.c. consistente nel trasferimento, a titolo gratuito, di due degli immobili su cui era stata iscritta l'ipoteca volontaria sopraindicata e più precisamente, degli appartamenti siti nel comune di San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n.
67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373, sub 127,
Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani e al foglio 25, particella n. 373, sub 128, Cat. A/2,
Classe 7, Cons 2,5 vani;
- detta domanda giudiziale veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di in data 18/02/2011 (Registro Generale n. 1486 – CP_2
Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2);
- successivamente il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 515/2016 del
27/04/2016 ha statuito – in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice - il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore della IG.ra Controparte_1
dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373, sub 127, Cat. A/2,
Classe 7, Cons. 3,5 vani e al foglio 25, particella n. 373, sub 128, Cat. A/2, Classe
7, Cons 2,5 vani;
- in detta sentenza il Tribunale di Ascoli Piceno ordinava all'Ufficio Provinciale del
Territorio (servizi catastali) di di procedere alla trascrizione della CP_2
sentenza omettendo – nonostante non vi fosse perfetta corrispondenza tra il petitum e il decisum - ogni provvedimento avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione a suo tempo eseguita dalla IG.ra ; Controparte_1 - successivamente l'immobile oggetto di causa, sito in San Benedetto del Tronto,
Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani, è stato oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ed è pervenuto alla Controparte_7
Società di , in forza di decreto di trasferimento di Parte_1 Parte_1
immobile emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.03.2021, relativamente al giudizio di esecuzione immobiliare n. 81/2018;
- successivamente la e la IG.ra chiedevano, mediante ricorso Parte_1 CP_1
presentato congiuntamente, al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Volontaria
Giurisdizione, la cancellazione della suddetta formalità, ma il Tribunale non accoglieva il ricorso adducendo che la questione non fosse di competenza della volontaria giurisdizione;
- a tutt'oggi dall'ispezione ipotecaria eseguita sull'immobile sopra descritto risulta ancora la formalità della domanda giudiziale, a suo tempo richiesta dall'Avv.
Maurizio Discepolo ed in favore della IG.ra , nonostante 1) la Controparte_1
definizione del procedimento con sentenza n. 515/2016, 2) la statuizione contenuta nella sentenza non corrisponda alla domanda formulata dalla IG.ra Controparte_1
e 3) la domanda giudiziale non sarebbe comunque opponibile al creditore che, come nel caso di specie, aveva iscritto ipoteca volontaria in data anteriore;
- in data 25.02.2025 la società riceveva una proposta di acquisto Parte_1
dell'immobile, irrevocabile fino al 12.03.2025, condizionata alla cancellazione della domanda giudiziale che risulta trascritta sull'immobile e che peraltro oggi non ha più alcuna efficacia ed utilità, rappresentando solo un ostacolo alla commerciabilità del bene;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di ordinare immediatamente la cancellazione della trascrizione della predetta domanda giudiziale, anche con decreto inaudita altera parte.
Con decreto del 08.03.2025 il Giudice fissava l'udienza del 29.05.2025, disponendone la trattazione cartolare. In data 10.03.2025 la (P.I ) Parte_1 P.IVA_1
presentava istanza di modifica e integrazione del decreto datato 08.03.2025, con la quale chiedeva al Tribunale adito di provvedere in merito alla richiesta contenuta nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi di ordinare, con provvedimento inaudita altera parte,
l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
In data 12.03.2025 il Giudice “vista l'istanza presentata in data 10.03.2025 da
(P.I ), con l'Avv. ID Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Dimalta;
rilevato che, effettivamente, il termine di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto è il 12 marzo 2025; ritenuto, pertanto, che, considerata la fondatezza del ricorso, come di seguito specificato, sia necessario provvedere “inaudita altera parte”; rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale da parte della IG.ra aveva ad oggetto il trasferimento ex Controparte_1
art. 2932 c.c., a titolo gratuito, degli immobili descritti nel ricorso;
considerato che
la sentenza che ha definito il procedimento così promosso (sentenza n. 515/2016 resa nel proc. n. R.G. 700030/2011), emessa da questo Tribunale in data 27.04.2016, ha accolto parzialmente la domanda ed ha disposto il trasferimento degli immobili in favore degli attori non a titolo gratuito, bensì in forza del contratto preliminare di compravendita, condannando i IG.ri al pagamento, nei Parte_3
confronti della società convenuta, della somma di euro 178.467,76, quale corrispettivo del contratto di compravendita, delle opere di ristrutturazione e degli oneri fiscali dovuti;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2668 cod. civ., commi 1 e 2: “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”; ritenuto, come già correttamente evidenziato da questo Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Foti, nel provvedimento del 04.08.2022, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla e dalla IG.ra , che, in realtà, Parte_1 Controparte_1 detta sentenza non aveva statuito il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore della IG.ra
dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. Controparte_1
67, tanto che lo stesso, al momento del pignoramento immobiliare avvenuto circa due anni dopo tale pronuncia, risultava ancora di proprietà della NE RL;
ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione specifica trascritta da sia stata Controparte_1
rigettata o comunque l'atto di citazione, con riferimento a quella richiesta, non sia stato accolto;
rilevato che, ciononostante, nella sentenza n. 515/2016 sopra indicata, non sia stato ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di cancellare la trascrizione della suddetta domanda giudiziale;
ritenuto, in ogni caso, che il deposito di un ricorso congiunto da parte dell'odierno ricorrente
e della IG.ra , seppure dichiarato inammissibile, sia sintomo del Controparte_1
consenso manifestato da quest'ultima alla cancellazione della trascrizione;
ritenuto, per tali ragioni, sussistente il fumus boni iuris della domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dalla rilevato che, in assenza di un Parte_1
ordine del Giudice, il ricorrente non può accettare entro oggi la proposta irrevocabile di acquisto, poiché non avrebbe il tempo necessario, qualora dovesse attendere
l'instaurazione del contraddittorio, per ottenere entro il 20.05.2025 la cancellazione della trascrizione gravante sull'immobile promesso in vendita;
ritenuto perciò sussistente anche il periculum in mora e che, conseguentemente, debba essere accolta
l'istanza di modifica e integrazione avanzata dal ricorrente”, ex art. 669 sexies co. n.
2 c.p.c., a modifica del proprio decreto del 08.03.2025, ordinava al Conservatore dei
Registri Immobiliari di , territorialmente competente, la cancellazione CP_2
della domanda giudiziale notificata in data 13/01/2011 dalla IG.ra Controparte_1
eseguita in data 18.02.2011 (Registro Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 –
Presentazione n. 2) sull'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale
Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n.
373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani.
In data 20.03.2025 si costituiva in giudizio la resistente con intento Controparte_1
pienamente collaborativo e con il solo fine di confermare di non avere alcun interesse al mantenimento della trascrizione della domanda giudiziale formalizzata a suo tempo, ormai effettivamente del tutto priva di qualsiasi utilità e/o efficacia per fatti sopravvenuti, e di non avere nulla da obiettare o eccepire in merito alla sua cancellazione.
In vista dell'udienza del 27.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi e, nello specifico, insistevano per la conferma del provvedimento del 12.03.2025 con cui il Giudice aveva disposto l'immediata cancellazione della trascrizione della predetta domanda giudiziale.
Stante l'adozione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, del provvedimento inaudita altera parte del
12.03.2025 con il quale è stata ordinata l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e, quindi, del già avvenuto accoglimento della domanda del ricorrente, cui parte resistente ha aderito, il Giudice ritiene di dover confermare tale provvedimento;
considerato, inoltre, che la IG.ra non si è opposta al Controparte_1
ricorso, esistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
312/2025 come sopra promossa, così provvede:
- conferma il proprio decreto adottato in data 12.03.2025 con il quale ordinava al
Conservatore dei Registri Immobiliari di , territorialmente competente, CP_2
di cancellare immediatamente la trascrizione della domanda giudiziale notificata in data 13/01/2011 dalla IG.ra eseguita in data 18/02/2011 (Registro Controparte_1
Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2) sull'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani;
- spese compensate. Così deciso ad Ascoli Piceno il 9.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice, Dott.ssa Rita De Angelis
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che le parti depositavano le rispettive note scritte nel procedimento iscritto al n. R.G. 312/2025 introdotto con ricorso depositato in data 03.03.2025 da
(P.I. ) con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in 20132 Milano, in Via Feltre n. 30, in persona del legale rappresentate IG.
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ID Vincenzo Dimalta del Foro di Milano
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Discepolo e Vincenzo Rapex
NERONE S.R.L.
RESISTENTI ha pronunciato la seguente
ORDINANZA OGGETTO: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “Voglia, anche con decreto inaudita altera parte: ordinare immediatamente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale notificata in data 13.01.2011 dalla IG.ra eseguita in data 18.02.2011 Controparte_1
(Registro Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2, come da documento 2 allegato al presente ricorso) sull'immobile sito in San Benedetto del
Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani.”
PER LA RESISTENTE: “si rimette alla decisione che il Tribunale adito riterrà di assumere in relazione alla richiesta formulata da Parte_1
i cancellazione della domanda giudiziale descritta nella narrativa che precede
[...]
(comunque già ordinata da codesto Tribunale con provvedimento emesso inaudita altera parte ex art. 669 sexies c.p.c.), confermando di non avere alcun interesse al suo mantenimento e prestando comunque pieno consenso a ogni effetto di legge alla sua cancellazione dai registi immobiliari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 03.03.2025 la sulla premessa che: Parte_1
- in data 04.11.2003 la (oggi Controparte_2 Controparte_3
Cont per intervenuta fusione per incorporazione) stipulava con NE RL (già
[...]
[...]
in persone del legale rappresentante Parte_2 CP_5
contratto di mutuo fondiario ipotecario per notar rep. 72414 Persona_1
racc. 20277 munito di formula esecutiva in data 18 novembre 2003, con atto di frazionamento a rogito dello stesso notaio in data 29 agosto 2005 rep. 78508 racc.
22517 munito di formula esecutiva in data 7 settembre 2005;
- successivamente la IG.ra , nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
San benedetto del Tronto in Via Crispi n. 37, cod. fisc. con C.F._2
atto di citazione notificato in data 13/01/2011 conveniva in giudizio l' CP_6
in persona del legale rappresentante legale pro tempore, con sede in
[...]
San Benedetto del Tronto, Via Sgambati n. 2 al fine di ottenere la statuizione ex art. 2932 c.c. consistente nel trasferimento, a titolo gratuito, di due degli immobili su cui era stata iscritta l'ipoteca volontaria sopraindicata e più precisamente, degli appartamenti siti nel comune di San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n.
67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373, sub 127,
Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani e al foglio 25, particella n. 373, sub 128, Cat. A/2,
Classe 7, Cons 2,5 vani;
- detta domanda giudiziale veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di in data 18/02/2011 (Registro Generale n. 1486 – CP_2
Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2);
- successivamente il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 515/2016 del
27/04/2016 ha statuito – in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice - il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore della IG.ra Controparte_1
dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373, sub 127, Cat. A/2,
Classe 7, Cons. 3,5 vani e al foglio 25, particella n. 373, sub 128, Cat. A/2, Classe
7, Cons 2,5 vani;
- in detta sentenza il Tribunale di Ascoli Piceno ordinava all'Ufficio Provinciale del
Territorio (servizi catastali) di di procedere alla trascrizione della CP_2
sentenza omettendo – nonostante non vi fosse perfetta corrispondenza tra il petitum e il decisum - ogni provvedimento avente ad oggetto la cancellazione della trascrizione a suo tempo eseguita dalla IG.ra ; Controparte_1 - successivamente l'immobile oggetto di causa, sito in San Benedetto del Tronto,
Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani, è stato oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ed è pervenuto alla Controparte_7
Società di , in forza di decreto di trasferimento di Parte_1 Parte_1
immobile emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16.03.2021, relativamente al giudizio di esecuzione immobiliare n. 81/2018;
- successivamente la e la IG.ra chiedevano, mediante ricorso Parte_1 CP_1
presentato congiuntamente, al Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Volontaria
Giurisdizione, la cancellazione della suddetta formalità, ma il Tribunale non accoglieva il ricorso adducendo che la questione non fosse di competenza della volontaria giurisdizione;
- a tutt'oggi dall'ispezione ipotecaria eseguita sull'immobile sopra descritto risulta ancora la formalità della domanda giudiziale, a suo tempo richiesta dall'Avv.
Maurizio Discepolo ed in favore della IG.ra , nonostante 1) la Controparte_1
definizione del procedimento con sentenza n. 515/2016, 2) la statuizione contenuta nella sentenza non corrisponda alla domanda formulata dalla IG.ra Controparte_1
e 3) la domanda giudiziale non sarebbe comunque opponibile al creditore che, come nel caso di specie, aveva iscritto ipoteca volontaria in data anteriore;
- in data 25.02.2025 la società riceveva una proposta di acquisto Parte_1
dell'immobile, irrevocabile fino al 12.03.2025, condizionata alla cancellazione della domanda giudiziale che risulta trascritta sull'immobile e che peraltro oggi non ha più alcuna efficacia ed utilità, rappresentando solo un ostacolo alla commerciabilità del bene;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di ordinare immediatamente la cancellazione della trascrizione della predetta domanda giudiziale, anche con decreto inaudita altera parte.
Con decreto del 08.03.2025 il Giudice fissava l'udienza del 29.05.2025, disponendone la trattazione cartolare. In data 10.03.2025 la (P.I ) Parte_1 P.IVA_1
presentava istanza di modifica e integrazione del decreto datato 08.03.2025, con la quale chiedeva al Tribunale adito di provvedere in merito alla richiesta contenuta nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e quindi di ordinare, con provvedimento inaudita altera parte,
l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
In data 12.03.2025 il Giudice “vista l'istanza presentata in data 10.03.2025 da
(P.I ), con l'Avv. ID Parte_1 P.IVA_1
Vincenzo Dimalta;
rilevato che, effettivamente, il termine di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto è il 12 marzo 2025; ritenuto, pertanto, che, considerata la fondatezza del ricorso, come di seguito specificato, sia necessario provvedere “inaudita altera parte”; rilevato che la trascrizione della domanda giudiziale da parte della IG.ra aveva ad oggetto il trasferimento ex Controparte_1
art. 2932 c.c., a titolo gratuito, degli immobili descritti nel ricorso;
considerato che
la sentenza che ha definito il procedimento così promosso (sentenza n. 515/2016 resa nel proc. n. R.G. 700030/2011), emessa da questo Tribunale in data 27.04.2016, ha accolto parzialmente la domanda ed ha disposto il trasferimento degli immobili in favore degli attori non a titolo gratuito, bensì in forza del contratto preliminare di compravendita, condannando i IG.ri al pagamento, nei Parte_3
confronti della società convenuta, della somma di euro 178.467,76, quale corrispettivo del contratto di compravendita, delle opere di ristrutturazione e degli oneri fiscali dovuti;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 2668 cod. civ., commi 1 e 2: “La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”; ritenuto, come già correttamente evidenziato da questo Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Foti, nel provvedimento del 04.08.2022, con il quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla e dalla IG.ra , che, in realtà, Parte_1 Controparte_1 detta sentenza non aveva statuito il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore della IG.ra
dell'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. Controparte_1
67, tanto che lo stesso, al momento del pignoramento immobiliare avvenuto circa due anni dopo tale pronuncia, risultava ancora di proprietà della NE RL;
ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione specifica trascritta da sia stata Controparte_1
rigettata o comunque l'atto di citazione, con riferimento a quella richiesta, non sia stato accolto;
rilevato che, ciononostante, nella sentenza n. 515/2016 sopra indicata, non sia stato ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di cancellare la trascrizione della suddetta domanda giudiziale;
ritenuto, in ogni caso, che il deposito di un ricorso congiunto da parte dell'odierno ricorrente
e della IG.ra , seppure dichiarato inammissibile, sia sintomo del Controparte_1
consenso manifestato da quest'ultima alla cancellazione della trascrizione;
ritenuto, per tali ragioni, sussistente il fumus boni iuris della domanda ex art. 700 c.p.c. proposta dalla rilevato che, in assenza di un Parte_1
ordine del Giudice, il ricorrente non può accettare entro oggi la proposta irrevocabile di acquisto, poiché non avrebbe il tempo necessario, qualora dovesse attendere
l'instaurazione del contraddittorio, per ottenere entro il 20.05.2025 la cancellazione della trascrizione gravante sull'immobile promesso in vendita;
ritenuto perciò sussistente anche il periculum in mora e che, conseguentemente, debba essere accolta
l'istanza di modifica e integrazione avanzata dal ricorrente”, ex art. 669 sexies co. n.
2 c.p.c., a modifica del proprio decreto del 08.03.2025, ordinava al Conservatore dei
Registri Immobiliari di , territorialmente competente, la cancellazione CP_2
della domanda giudiziale notificata in data 13/01/2011 dalla IG.ra Controparte_1
eseguita in data 18.02.2011 (Registro Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 –
Presentazione n. 2) sull'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale
Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n.
373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani.
In data 20.03.2025 si costituiva in giudizio la resistente con intento Controparte_1
pienamente collaborativo e con il solo fine di confermare di non avere alcun interesse al mantenimento della trascrizione della domanda giudiziale formalizzata a suo tempo, ormai effettivamente del tutto priva di qualsiasi utilità e/o efficacia per fatti sopravvenuti, e di non avere nulla da obiettare o eccepire in merito alla sua cancellazione.
In vista dell'udienza del 27.03.2025, le parti depositavano note scritte con le quali si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri atti difensivi e, nello specifico, insistevano per la conferma del provvedimento del 12.03.2025 con cui il Giudice aveva disposto l'immediata cancellazione della trascrizione della predetta domanda giudiziale.
Stante l'adozione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, del provvedimento inaudita altera parte del
12.03.2025 con il quale è stata ordinata l'immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e, quindi, del già avvenuto accoglimento della domanda del ricorrente, cui parte resistente ha aderito, il Giudice ritiene di dover confermare tale provvedimento;
considerato, inoltre, che la IG.ra non si è opposta al Controparte_1
ricorso, esistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nella causa R.G. n.
312/2025 come sopra promossa, così provvede:
- conferma il proprio decreto adottato in data 12.03.2025 con il quale ordinava al
Conservatore dei Registri Immobiliari di , territorialmente competente, CP_2
di cancellare immediatamente la trascrizione della domanda giudiziale notificata in data 13/01/2011 dalla IG.ra eseguita in data 18/02/2011 (Registro Controparte_1
Generale n. 1486 – Registro Particolare n. 941 – Presentazione n. 2) sull'immobile sito in San Benedetto del Tronto, Viale Rinascimento n. 67, distinti al N.C.E.U. di detto comune con il Foglio 25, particella n. 373 sub 127, Cat. A/2, Classe 7, Cons. 3,5 vani;
- spese compensate. Così deciso ad Ascoli Piceno il 9.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis