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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3147/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento al C.so Parte_1
Garibaldi 42, presso lo studio dell'avv. ZACCHIA ALESSIA e dell'avv.
GIOVANNA ZACCHIA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace;
Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente -senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2005 (a.s.
2005-2006) (cfr. all. certificato di servizio) quale docente di scuola elementare
(primaria) dal 1 settembre 1996 (a.s.1996-1997), attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento;
1 -che in precedenza era stata dipendente dello stesso a tempo CP_1
determinato (cd. pre-ruolo) quale docente per diversi anni scolastici, di cui n. 2 riconosciuti ai fini della anzianità giuridica ed economica ex art. 485 e ss. DPR
297/1994 con decreto n 67 del 19 marzo 2004 del Dirigente Scolastico dell I
[...]
(all. 2, decreto di ricostruzione); CP_2
- che quindi alla data del 31 agosto 2022 ha maturato anni 27 di anzianità di servizio rilevante ai fini economici e dal 1 settembre 2022 ha svolto servizio nel
28° anno;
-che le sono stati riconosciuti gli anni scolastici di servizio pre-ruolo;
- che alla data del 31 agosto 2022, ha svolto numero 25 anni di ruolo;
- che alla stregua della normativa legislativa, anche eurounitaria, e contrattuale, sommando gli anni scolastici di pre-ruolo riconosciuti ai fini della determinazione della giusta retribuzione economica (cd., nella vulgata, progressione economica), la ricorrente alla data del 31 agosto 2022 ha compiuto il 27 anno di servizio rilevante (anni 2 di anzianità servizio di pre-ruolo, più anni
25 di servizio di ruolo), sicchè dal 1 settembre 2022 è in servizio ai fini economici per il 28° anno (riferimento a.s. 1 settembre 2022 - 31 agosto 2023);
- che nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, nonostante abbia maturato, con il 31 agosto 2022, 27 anni di anzianità di servizio e abbia svolto nel detto periodo il 28 anno e parte del 29 anno, Le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella stabilita per la maturata anzianità dal 28 anno di servizio in poi, dal CCNL normativo-economico del 19 aprile
2018 (all. 3) triennio 2016-2018 ed aggiornata dal CCNL economico del 6 dicembre 2022 e normativo-economico del 18 gennaio 2024 (all. 4 e 5) -come risulta dai cedolini stipendiali da settembre 2022 a dicembre 2023, che riportano la retribuzione corrisposta in relazione alla classe/fascia 21 invece che alla maturata classe/fascia 28 (all. 6 cedolini).
2 Ha concluso chiedendo di “1) accertare che con il 31 agosto 2022 la ricorrente ha maturato il 27 anno di anzianità di servizio, e quindi, condannare il
[...]
, in persona del a pagare alla Controparte_3 CP_4
ricorrente la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 2.790,13, quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dalla CCNL per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, con interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
2) condannare il
convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con CP_1
attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocati per averne fatta anticipazione.”.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del
[...]
che, pur regolarmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
2.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Parte ricorrente rivendica il passaggio di classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio maturata.
Contro Sul punto, sostiene il che non avrebbe diritto al passaggio a tale classe stipendiale, per effetto del Decreto Legge del 31/05/2010 - N. 78 art.9 che, al comma 23 che recita “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto
3 dall'articolo 8, comma 14 “(15) . comma modificato dall'articolo 1 della Legge
30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le disposizioni recate dal presente comma, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Per l'applicazione per l'anno
2014, vedi l'articolo 1, comma 4, del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 2014, n. 41.
La disciplina della progressione stipendiale trova la sua regolamentazione nel
CCNL 19 aprile 2018, che all'art. 2 prevede: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica;
e all'art. 35 “1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
L'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 stabilisce che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”, e la allegata tabella A1 prevede le seguenti POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE dall'01.09.2010 sono i seguenti: da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22 da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51 da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69 da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95 da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07 da 35 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17
Detta disposizione normativa, dunque, non appare modificata dal Decreto Legge del 31/05/2010 n.78 (così come da successivo art.1 co.1 lett. b) del DPR
4 n.122\2013 che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per le annualità precedenti.
Trattasi, infatti, di disposizioni eccezionali e quindi di stretta interpretazione letterale in aderenza con la finalità normativa che, nella specie, era di
“Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. (art.9 co.1 D.L.
n.78\2010).
Ne consegue che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi aspetti economici, nel senso che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In altre parole, pur non potendo godere i pubblici dipendenti degli incrementi economici per tali anni, ciò non deve influire sulla progressione economica successiva, non potendo incidere sulla fascia stipendiale superiore d'inquadramento.
Sul punto e in questi sensi, è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte con ordinanza n. 16133\2024.
Appare, dunque, evidente che la parte ricorrente, alla data del 31.8.22 aveva maturato 27 anni di servizio, con diritto al passaggio nella successiva classe stipendiale e godimento dello stipendio tabellare ivi previsto.
3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna del
[...]
, al pagamento della somma lorda di € 2.790,13 Controparte_3
come da conteggi di parte che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo.
4.
5 Per il principio della soccombenza Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€2.790,13, in favore di parte ricorrente quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre
2023 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo;
condanna al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi
€1.314 oltre c.u. pari ad euro 49,00, oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA e
CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 24/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3147/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento al C.so Parte_1
Garibaldi 42, presso lo studio dell'avv. ZACCHIA ALESSIA e dell'avv.
GIOVANNA ZACCHIA, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
, contumace;
Controparte_1
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 23/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 parte ricorrente ha esposto:
- di essere dipendente -senza soluzione di continuità dal 1 settembre 2005 (a.s.
2005-2006) (cfr. all. certificato di servizio) quale docente di scuola elementare
(primaria) dal 1 settembre 1996 (a.s.1996-1997), attualmente in servizio presso il
Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento;
1 -che in precedenza era stata dipendente dello stesso a tempo CP_1
determinato (cd. pre-ruolo) quale docente per diversi anni scolastici, di cui n. 2 riconosciuti ai fini della anzianità giuridica ed economica ex art. 485 e ss. DPR
297/1994 con decreto n 67 del 19 marzo 2004 del Dirigente Scolastico dell I
[...]
(all. 2, decreto di ricostruzione); CP_2
- che quindi alla data del 31 agosto 2022 ha maturato anni 27 di anzianità di servizio rilevante ai fini economici e dal 1 settembre 2022 ha svolto servizio nel
28° anno;
-che le sono stati riconosciuti gli anni scolastici di servizio pre-ruolo;
- che alla data del 31 agosto 2022, ha svolto numero 25 anni di ruolo;
- che alla stregua della normativa legislativa, anche eurounitaria, e contrattuale, sommando gli anni scolastici di pre-ruolo riconosciuti ai fini della determinazione della giusta retribuzione economica (cd., nella vulgata, progressione economica), la ricorrente alla data del 31 agosto 2022 ha compiuto il 27 anno di servizio rilevante (anni 2 di anzianità servizio di pre-ruolo, più anni
25 di servizio di ruolo), sicchè dal 1 settembre 2022 è in servizio ai fini economici per il 28° anno (riferimento a.s. 1 settembre 2022 - 31 agosto 2023);
- che nel periodo di lavoro espletato dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, nonostante abbia maturato, con il 31 agosto 2022, 27 anni di anzianità di servizio e abbia svolto nel detto periodo il 28 anno e parte del 29 anno, Le è stata corrisposta una retribuzione inferiore a quella stabilita per la maturata anzianità dal 28 anno di servizio in poi, dal CCNL normativo-economico del 19 aprile
2018 (all. 3) triennio 2016-2018 ed aggiornata dal CCNL economico del 6 dicembre 2022 e normativo-economico del 18 gennaio 2024 (all. 4 e 5) -come risulta dai cedolini stipendiali da settembre 2022 a dicembre 2023, che riportano la retribuzione corrisposta in relazione alla classe/fascia 21 invece che alla maturata classe/fascia 28 (all. 6 cedolini).
2 Ha concluso chiedendo di “1) accertare che con il 31 agosto 2022 la ricorrente ha maturato il 27 anno di anzianità di servizio, e quindi, condannare il
[...]
, in persona del a pagare alla Controparte_3 CP_4
ricorrente la somma lorda contrattuale (al lordo di imposte e contributi a carico del lavoratore, che l'Amministrazione dovrà determinare, trattenere e provvedere a pagare, unitamente alle somme a suo carico quale datrice di lavoro, agli Enti fiscali e previdenziali) di euro 2.790,13, quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dalla CCNL per il periodo di lavoro dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023, con interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato e, se la svalutazione risulti o risulterà superiore agli interessi legali, alla relativa differenza per rivalutazione fino al giorno di effettivo soddisfo;
2) condannare il
convenuto alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con CP_1
attribuzione del compenso ai sottoscritti avvocati per averne fatta anticipazione.”.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del
[...]
che, pur regolarmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
2.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Parte ricorrente rivendica il passaggio di classe stipendiale, in virtù dell'anzianità di servizio maturata.
Contro Sul punto, sostiene il che non avrebbe diritto al passaggio a tale classe stipendiale, per effetto del Decreto Legge del 31/05/2010 - N. 78 art.9 che, al comma 23 che recita “23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto
3 dall'articolo 8, comma 14 “(15) . comma modificato dall'articolo 1 della Legge
30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, le disposizioni recate dal presente comma, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Per l'applicazione per l'anno
2014, vedi l'articolo 1, comma 4, del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 2014, n. 41.
La disciplina della progressione stipendiale trova la sua regolamentazione nel
CCNL 19 aprile 2018, che all'art. 2 prevede: “1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica;
e all'art. 35 “1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall'art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2.Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall'allegata Tabella B1.
L'art. 2 del CCNL del 4/8/2011 stabilisce che “1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”, e la allegata tabella A1 prevede le seguenti POSIZIONI STIPENDIALI A DECORRERE dall'01.09.2010 sono i seguenti: da 0 a 8 19.324,27 19.324,27 20.973,22 20.973,22 da 9 a 14 21.454,06 21.454,06 23.444,75 24.062,51 da 15 a 20 23.332,06 23.332,06 25.623,29 26.407,69 da 21 a 27 25.154,66 26.049,63 27.738,87 29.394,95 da 28 a 34 26.952,89 27.832,86 29.814,05 31.352,07 da 35 28.291,99 29.187,49 31.352,07 32.912,17
Detta disposizione normativa, dunque, non appare modificata dal Decreto Legge del 31/05/2010 n.78 (così come da successivo art.1 co.1 lett. b) del DPR
4 n.122\2013 che ha esteso a tutto il 2013 quanto già stabilito per le annualità precedenti.
Trattasi, infatti, di disposizioni eccezionali e quindi di stretta interpretazione letterale in aderenza con la finalità normativa che, nella specie, era di
“Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”. (art.9 co.1 D.L.
n.78\2010).
Ne consegue che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi aspetti economici, nel senso che il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa deve riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici.
In altre parole, pur non potendo godere i pubblici dipendenti degli incrementi economici per tali anni, ciò non deve influire sulla progressione economica successiva, non potendo incidere sulla fascia stipendiale superiore d'inquadramento.
Sul punto e in questi sensi, è recentemente intervenuta anche la Suprema Corte con ordinanza n. 16133\2024.
Appare, dunque, evidente che la parte ricorrente, alla data del 31.8.22 aveva maturato 27 anni di servizio, con diritto al passaggio nella successiva classe stipendiale e godimento dello stipendio tabellare ivi previsto.
3.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta con condanna del
[...]
, al pagamento della somma lorda di € 2.790,13 Controparte_3
come da conteggi di parte che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, quale differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2023 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo.
4.
5 Per il principio della soccombenza Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente
[...]
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento della somma lorda di Controparte_1
€2.790,13, in favore di parte ricorrente quali differenze retributive di stipendio tabellare e di retribuzione professionale docente stabilite dal CCNL del 6 dicembre 2022 per le mensilità maturate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre
2023 con interessi legali e rivalutazione dalla scadenza di ogni singolo rateo maturato al soddisfo;
condanna al pagamento Controparte_1
in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi
€1.314 oltre c.u. pari ad euro 49,00, oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U., IVA e
CPA, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 24/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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