Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2016, n. 40654
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Sentenza 22 marzo 2016

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In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la circostanza attenuante prevista dall'art. 6, comma primo, lett. f), del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), si applica ai soli casi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione nonché con riferimento alle condotte poste in essere da chi ha ottenuto l'autorizzazione, ovvero l'iscrizione o le comunicazioni prescritte dalla legge, senza essere in possesso dei requisiti.

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti speciali, la previsione incriminatrice dell'art. 6, comma primo, lett. d) del D.L. n. 172 del 2008 ("Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania"), conv. in l. n. 210 del 2008, ha natura di norma eccezionale e temporanea e, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, cod. pen., si applica ai fatti commessi durante il suo periodo di vigenza, anche se sono giudicati quando è cessata la situazione emergenziale da essa presupposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2016, n. 40654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40654
    Data del deposito : 22 marzo 2016

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