Art. 1. Articolo unico
L' articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271 , e' sostituito con il seguente:
"Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252 , devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge".
L' articolo 1 della legge 24 giugno 1974, n. 271 , e' sostituito con il seguente:
"Ai connazionali che, trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252 , devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere localita' del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia pure in parte del percorso, e' concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in classe turistica o equivalente sulle navi gestite da imprese di navigazione nonche' dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con le quali il Ministero degli affari esteri abbia a tal fine stipulata apposita convenzione da approvarsi nei modi di legge".