Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l'individuazione e la quantificazione della sostanza. (Pur ribadendo il principio generale, la Corte ha tuttavia ritenuto che nella fattispecie - relativa alla piena ammissione da parte dell'imputato di aver assunto tranquillanti prima dell'incidente - l'assenza di tali accertamenti non compromettesse la motivazione di condanna resa dai giudici di merito e fondata su un convincimento sufficientemente motivato).
Commentario • 1
- 1. Concussione: rientra nel concetto di utilità anche l'aumento del proprio prestigio professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, il termine utilità include tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, pur se di natura non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, e dunque anche l'accrescimento del proprio prestigio professionale ovvero della propria considerazione nella comunità lavorativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il reato di concussione, e non invece quello di violenza privata, in relazione alle condotte costrittive poste in essere da un carabiniere nei confronti di un cittadino straniero per indurlo ad acquistare una partita di eroina e consentirgli di effettuare un arresto in flagranza, così da acquisire benemerenze utili ai fini della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/2007, n. 38520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38520 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/09/2007
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1225
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 8399/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RO AN, n. a Boscotrecase il 12.7.1951;
avverso la sentenza in data 4 maggio 2004 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, sostituiva la pena detentiva inflitta a De SA AN per reato di guida in stato di alterazione in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., commesso in data 12.1.2000 con la pena pecuniaria di Euro 266,00 di ammenda, determinando la pena complessivamente in Euro 436,00 di ammenda.
Il giudicante fondava la responsabilità dell'imputato sul verbale degli accertamenti compiuti dai CC, dal quale emergeva che l'imputato, sceso dall'auto, appariva "sconnesso nei discorsi privi di significato concreto" e sul referto ospedaliero, ove veniva diagnosticato "uno stato confusionale in soggetto in trattamento con psicofarmaci".
Avverso la predetta decisione De SA AN propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo con il quale si duole della violazione dell'art. 187 C.d.S., commi 2 e 4, giacché il giudicante aveva desunto lo stato di alterazione da elementi sintomatici esterni e non dai risultati del prelievo di liquidi biologici previsto dall'art. 187 C.d.S., comma 3.
Il ricorso è infondato.
Il giudicante ha posto in evidenza che nel referto ospedaliero veniva diagnosticato uno stato confusionale in soggetto in trattamento con psicofarmaci e che la stessa difesa dell'imputato aveva ammesso che, poco prima dell'incidente in cui era rimasto coinvolto, il De SA aveva assunto dei tranquillanti. Tali elementi sono stati legittimamente dal giudicante posti a fondamento della valutazione dello stato di alterazione da stupefacenti dell'imputato. La decisione, a questa Corte, appare convincente.
È pur vero, infatti, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze;
con la conseguenza che non costituiscono prova sufficiente dello stato di alterazione la descrizione del comportamento dell'imputato da parte dell'agente di polizia intervenuto e l'accertamento sintomatico eseguito dal sanitario del pronto soccorso (da ultimo, Cassazione, Sezione 4, 7 febbraio 2007, Macchiarelli). Questo orientamento che va senz'altro ribadito, perché in linea con la disciplina di settore, va comunque coniugato con il principio del libero convincimento del giudice che vige in materia penale e con l'altro principio dell'assenza di prove legali.
In questa prospettiva, non può non ammettersi che possa attribuirsi rilevanza, a fondamento dell'affermato giudizio di responsabilità, laddove supportato da idonea motivazione, un apprezzamento giudiziale che prenda a fondamento la stessa ammissione dell'imputato. In tale evenienza, infatti, attribuirsi rilevanza ostativa all'affermazione della responsabilità alla mancanza dell'esame tecnico sui campioni biologici, finirebbe con il risolversi in un inaccettabile vincolo per la discrezionalità valutativa del giudice in contrasto con i richiamati principi.
La censura, peraltro, non è manifestamente infondata alla luce del richiamato orientamento interpretativo. Ciò non osta all'applicabilità della prescrizione nel frattempo maturatasi, essendo decorso dall'epoca del commesso reato (12.1.2000) il termine di anni quattro e mesi sei, previsto dall'art. 157 c.p., n. 5 e art.160 c.p. nel testo previdente, alla normativa introdotta dalla L. n.251 del 2005, e, pertanto, il reato si è prescritto in data
12.7.2004.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007