Art. 48.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1974, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).