Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4658/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4658/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1424/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 03.02.2017 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv. Domenico De Luca (C.F. Parte_1
e Roberto De Vito Piscitelli (C.F. ) C.F._1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Napoli, via Calabritto
20
APPELLANTE
E
E_
(C.F.: ), in persona del rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( ; PEC: PartitaIVA_2
telefax: 0815525515), presso i cui uffici Email_1
domicilia ex lege alla via A. Diaz, n. 11. rappr.to e difeso dall'Avvocatura
pagina 1 di 11
n.11
APPELLATA
P. IVA n - con sede legale e Controparte_3 P.IVA_3
direzione in Bologna alla Via Stalingrado no 45, in persona del rappresentante legale pro termpore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Moffa (CF: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla
[...]
Via Sant'Anna dei Lombardi n16
TERZA CHIAMATA APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 0.04.2014, e Parte_2 Parte_3
quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore , hanno Parte_1
convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, il
[...]
, in persona del pro tempore, per sentirlo E_ CP_2
condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di un infortunio occorso alla figlia in data 21/09/2005 presso i locali della scuola elementare dell'
Istituto Scolastico M.R. Imbriani- 26 Circolo di Napoli. In particolare, gli attori assumevano che nel corso della fruizione della prestazione scolastica, la minore, durante le ore di lezione ed alla presenza della maestra, inciampava in aula rovinando al suolo, riportando a causa di ciò, lesioni personali al volto. Si costituiva il convenuto, il quale, opponendosi alle richieste attoree, chiedeva CP_1
l'autorizzazione a chiamare in causa la per essere dalla stessa Controparte_4
garantita. Autorizzata la chiamata in causa della società assicuratrice, la stessa si pagina 2 di 11 costituiva regolarmente in giudizio, opponendosi alle domande attoree e deducendo l'illegittimità della chiamata in causa da parte del . Depositate le memorie CP_1
istruttorie, e costituitasi in proprio, divenuta maggiorenne, il Parte_1
Tribunale di Napoli non ammetteva i mezzi istruttori richiesti e riservava la causa in decisione. In particolare, con sentenza n. 1424/2017 il Tribunale di Napoli così provvedeva “rigetta la domanda principale;
dichiara assorbita la domanda di garanzia;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , di cui ne Parte_1
assumeva l'erroneità chiedendo all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1)Ritenere erronea, ingiusta, infondata e contraddittoria l'impugnata sentenza n. 1424/2017 del Tribunale di Napoli, 4° Sez. dr. Fabio Magistro depositata il 03/02/2017 e non notificata, nella causa civile iscritta al n. R.G.
10913/2014 tra la sig.ra contro il Parte_1 [...]
, in persona dei legali rapp.ti pro-tempore, per i E_
motivi di cui in premessa;
per l'effetto, riformarsi la stessa, come richiesto in atti, quindi, accogliere pienamente o secondo equità la domanda proposta da
[...]
, riconoscendo la piena responsabilità nella produzione dell'evento Parte_1
dannoso per cui è causa del E_
, in persona del Ministro pro-tempore, ai sensi e per gli effetti degli artt.
[...]
1218-2043-2048 c.c., e, per l'effetto 2) condannarsi esso convenuto,
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore, E_
per le causali esposte in narrativa, e/o chi di ragione, al pronto ed immediato pagamento, in favore dell'istante, delle lesioni da essa subite, a titolo di danno biologico, danno morale, ITT, ITP e danno emergente, quantificate, nella comparsa conclusionale di primo grado, sulla base della espletata CTP, in € 16.399,00, o in quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte di Appello vorrà equitativamente liquidare, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla sorta rivalutata di anno in anno dal sinistro al soddisfo, e, comunque, nei limiti della
pagina 3 di 11 competenza del Giudice adito;
3)condannare, altresì l'appellato,
[...]
, in persona dei legali rapp.ti pro- E_
tempore, e/o chi di ragione, al pagamento delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio nella misura indicata nella nota specifica depositata, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva il
[...]
il quale, opponendosi a quanto dedotto ed eccepito da E_
parte appellante, eccepiva l'inammissibilità ai sensi del 348 c.p.c. ed insisteva per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado. Si costituiva, altresì, la in qualità di terza appellata chiamata in Controparte_3
causa in primo grado, eccependo da un lato, l'infondatezza delle richieste risarcitorie dell'appellante, e, dall'altro, l'illegittimità della chiamata in garanzia da parte del
, parte non contraente della polizza de qua. Chiedeva, pertanto CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) dichiarare inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
avverso la sentenza n° 1424/2017 resa dal Tribunale di Napoli in data Parte_1
3.2.2017; 2) condannare l'appellante e/o il ministero convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva che la paventata inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto.
Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter pagina 4 di 11 c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c..
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale e per il quale è stato espletato un ulteriore approfondimento istruttorio, appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal
Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Venendo al merito, la Corte rileva che l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 1424/2017 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base di due motivi di impugnazione, censurando con il primo motivo l'errata applicazione dei principi inerenti alla ripartizione dell'onere probatorio, e, con il secondo “l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla non ammissione dei mezzi istruttori”. Ebbene, con riguardo al primo motivo di gravame si osserva che secondo il constante orientamento della Corte di legittimità, “la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a se stesso comporta che sul primo grava
l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostrazione del nesso causale tra
l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamente integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto” (Cass. Civ. n. 2114 del 19/01/2024).
In altri termini, in caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta di un allievo, minore di età, l'iscrizione dello stesso all'istituto scolastico determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso.
Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., il pagina 5 di 11 creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. Ebbene, nel caso in esame, la Corte rileva che, differentemente da quanto sostenuto dal Tribunale in primo grado, l'odierna appellante ha sufficientemente assolto all'onere su di essa gravante, dando prova che l'evento dannoso si è verificato durante l'esecuzione del rapporto de quo. Ed invero, è emerso dalla documentazione in atti che l' Parte_4
, iscritta alla classe quarta elementare presso l'Istituto Scolastico M. R.
[...]
Imbriani - 26° Circolo di Napoli, durante le ore di lezione inciampava in un banchetto rovinando al suolo, riportando, a seguito della caduta, lesioni personali al volto, per le quali veniva prontamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale Santobono di Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano: "Trauma facciale con avulsione incisivo giuri mediale superiore destro e frattura coronale incisivo mediale superiore sinistro". In altri termini, risulta provato, oltre che non contestato, che le lesioni riportate da sono Parte_1
derivate dalla caduta verificatasi durante le ore di lezione in aula e dunque durante la fruizione della prestazione scolastica. Per contro, alcuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto , il quale avrebbe E_
dovuto dimostrare la non imputabilità dell'evento dannoso né all'istituto scolastico, né all'insegnate. Più precisamente, l'odierna appellata non ha dato prova alcuna dell'esatto adempimento della propria obbligazione, ovverosia di aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenze di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Ne deriva che, per le ragioni sopra esposte, va ritenuta accertata la responsabilità risarcitoria della parte convenuta.
Con il secondo motivo di appello, censura la pronuncia di prime cure Parte_1
nella parte in chi il Tribunale di Napoli ha rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'attrice in primo grado. Il motivo è infondato. Ed invero, questa Corte ritiene che trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., il creditore pagina 6 di 11 danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile. Ed invero questa
Corte rietine che la prova testimoniale sui fatti di causa sarebbe stata superflua ed ininfluente richiedendosi alla parte attrice la sola prova del verificarsi dell'evento dannoso durante la fruizione della prestazione scolastica. Con riguardo, poi, alla mancata ammissione della CTU medico legale, deve osservarsi che essa costituisce uno strumento di ausilio del giudice rimesso alla sua discrezionalità, volto integrare le conoscenze di quest'ultimo in determinati campi tecnici. Nel caso in esame, la presenza della consulenza di parte presente in atti e la documentazione medica depositata rendeva tale strumento non necessario. Ed invero risulta allegata agli atti di causa perizia medico legale a firma del dott. conforme a validi schemi logici e tecnici e pienamente Per_1
condivisa da questa Corte. Nella stessa, in particolare, si legge che la minore, in occasione del sinistro in esame, riportava: “trauma facciale con avulsione incisivo mediale superiore destro e frattura coronale incisivo mediale superiore sinistro” (cfr.
c.t.p. pagina n. 2, allegata al fascicolo di secondo grado di parte appellante). Per_1
Per quanto concerne, la liquidazione del danno biologico, esso va calcolato ai sensi del dal D.M.16/07/2024 il quale, sebbene dettato per danni connessi alla circolazione stradale, costituisce utile riferimento per la liquidazione dei danni da micro invalidità derivanti da altra causa. Ebbene, tenendo presente che il consulente di parte ha riconosciuto un danno biologico pari al 2 %, un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 10 ed un periodo di invalidità temporanea parziale, al 50% di giorni 20.
Applicando il nuovo DM, vanno dunque riconosciuti all'attualità i seguenti importi: €
2.084,06 per il danno biologico permanente;
Euro € 552,40 di ITT;
Euro € 552,40 per la
ITP al 50%, cui va aggiunto il riconoscimento di Euro 694,62 per il danno morale calcolato nella percentuale del 33,33 % sulla sola invalidità permanente. Pertanto, alla luce delle esposte ragioni in fatto e in diritto, il danno subito dall'appellante a seguito del sinistro per cui è causa deve essere liquidato in complessivi Euro € 3.883,48.
pagina 7 di 11 Devono, poi, essere riconosciute le spese mediche sostenute e documentate dalla parte appellante, spese che ammontano ad Euro 870,00 (cfr.: documentazione allegata alla produzione di parte attrice da cui risultano gli esborsi in data 28.05.2007), che rivalutato all'attualità sono pari ad € 1.456,62.
Sulle somme sopra liquidate, ammontanti a complessivi Euro.5.340,01, sono dovuti gli interessi legali, i quali alla stregua dell'attuale orientamento della giurisprudenza, inaugurato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.1712/95, vanno calcolati non sugli importi liquidati all'attualità, bensì sulle somme esprimenti il danno all'epoca del sinistro, nonché sulle somme relative a periodi intermedi tra la data dell'evento dannoso ed il momento della decisione, rivalutate in base agli indici medi.
In effetti, come giustamente affermato dalle Sezioni Unite, l'orientamento giurisprudenziale di conteggiare sulla somma rivalutata gli interessi a far tempo dal dì dell'evento dannoso finisce col produrre un'iniqua locupletazione in favore del danneggiato che ha diritto agli interessi quale compensazione per la mancata disponibilità del controvalore in danaro del bene oggetto della lesione, controvalore che all'inizio è rappresentato dalla sorta capitale originaria e che nel corso degli anni è rappresentato dalla sorta capitale via via rivalutantesi.
Gli interessi, pertanto, vanno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità (ottenuta dividendo la detta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto), via via annualmente rivalutata sulla base degli Indici ISTAT dalla data del fatto a quella della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma come liquidata all'attualità.
Alle spese mediche già sostenute vanno infine aggiunte quelle da sostenersi in base alla consulenza tecnica sopra richiamata, fino al raggiungimento della maggiore età della danneggiata, spese ivi quantificate pari ad Euro 4.000,00 e quelle necessarie per le sostituzioni, ogni dieci anni, delle corone in ceramica per ulteriori euro 8.000,00 (Cfr. ctp Dott. , per un totale di ulteriori Euro 12.000,00, trattandosi di Persona_2
pagina 8 di 11 danno che, sebbene futuro, è diretta conseguenza dell'evento dannoso e che si verificherà con un grado di certezza elevatissimo.
In particolare, va osservato che, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'attualizzazione delle spese future al momento della pronuncia, come, in generale, del danno futuro, comporta di norma non tanto una loro rivalutazione, bensì l'applicazione di un coefficiente corrispondente alla loro anticipata corresponsione. Dovendosi operare la liquidazione del danno al momento della pronuncia, ogni computo relativo non può prescindere, tuttavia, dalla determinazione dell'entità delle spese future quali possono presumersi necessarie a quell'epoca e quindi dalla loro rivalutazione dal momento - nella specie da individuarsi nell'odierna sentenza - in cui sono state stimate: sulla somma così determinata va poi calcolata l'incidenza della anticipata corresponsione rispetto all'epoca futura in cui si presume che le stesse debbano essere in concreto sborsate” (cfr. Cass. 15.2.1994, n. 1484,)
In applicazione di tali principi allora può ritenersi opportuno maggiorare l'indicato importo degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza - (onde evitare di conteggiarli per un periodo addirittura anteriore al sorgere del relativo credito) - ritenendosi tale operazione idonea a determinare, in concreto, il risultato predetto, tenuto conto che l'incidenza della corresponsione anticipata di tali spese sarebbe certamente maggiore della loro rivalutazione.
Infine, va rigettata la domanda di garanzia avanzata dal
[...]
, nei confronti della Ed E_ Controparte_3
invero la polizza n. 1492/77/5495504, stipulata a copertura dei danni conseguenti agli infortuni che potrebbero subire gli alunni frequentanti le scuole del territorio regionale, è in realtà una polizza infortuni cumulativa stipulata fra la Regione Campania e la società
Ne deriva che, sia il , sia la Direzione didattica non CP_3 E_
sono soggetti legittimati a chiamare in garanzia l'assicurazione de qua, in ragione del fatto che le dette amministrazioni non sono né parti contraenti (essendo unico contraente la Regione Campania), né beneficiarie del contratto assicurativo, trattandosi di polizza pagina 9 di 11 che copre il danno da infortunio volta ad indennizzare gli alunni beneficiari in caso di infortunio e non anche a coprire il rischio dell'ente responsabile.
In definitiva, per le esposte ragioni di fatto e diritto, l'appello è fondato e va, dunque, accolto con totale riforma della pronuncia di primo grado.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10). Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del E_
secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi in appello, con attribuzione in favore degli avv.ti Domenico De Luca e Roberto De Vito Piscitelli che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.1424/2017 pubblicata il Parte_1
03.02.2017 e contro il , nonché E_
, così provvede: Controparte_3
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento in favore di E_
di Euro 5.340,01, oltre interessi legali calcolati come in motivazione, Parte_1
nonché di Euro 12.000,00, oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda di garanzia avanzata dal E_
nei confronti della;
[...] Controparte_3
pagina 10 di 11 c) condanna il al pagamento, E_
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, quanto al primo grado, in € 250,00 per spese ed € 2.540,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio in Euro 400,00 per spese ed Euro 1.984,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari Domenico De Luca e Controparte_5
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11