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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6096/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6096 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ALESSANDRA BEGHIN;
ricorrente
contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
AN OM (Repubblica Dominicana) il 14.03.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 n. 111 – Parte II – Serie
C);
- affidare in via super-esclusiva il figlio minore al padre, senza necessità di firma della madre Per_1
del minore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore quali, a titolo esemplificativo:
1 salute quindi per ogni intervento e/o trattamento sanitario che dovesse rendersi necessario, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti, incluso passaporto, con stabile collocazione e permanenza del figlio presso il padre, sig. Parte_1
disporre che il minore venga collocato presso il padre cui rimane Persona_2 Parte_1 assegnata l'abitazione familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33; confermare quanto già statuito in sede di separazione con la sopracitata sentenza ovvero che, qualora la sig.ra dovesse far rientro in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli CP_1
incontri saranno subordinati al previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi Sociali del Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
disporre che la sig.ra versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio Persona_2
disporre che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, il sig. si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra a AN OM (Repubblica Dominicana) 14.03.2007, chiedendo la conferma dei Controparte_1 provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale all'epoca pendente
(RG 1989/2022) con conseguente richiesta di riunione.
Con decreto del 29.11.2023, il Presidente ha rigettato la richiesta di riunione, designando come relatore il medesimo giudice della procedura di separazione.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La sig.ra già contumace nel procedimento di separazione personale dei coniugi, non si CP_1
è costituita, nonostante la ritualità della notifica.
Alla prima udienza del 4.04.2024, il giudice non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo l'acquisizione dei verbali d'udienza del giudizio di separazione in cui è stata effettuata l'assunzione delle prove testimoniali e l'audizione del minore ed ha fissato l'udienza del
21.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
2 Il ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e all'udienza del 21.05.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio civile a AN OM (Repubblica
Domenicana) in data 14.03.2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ancona al n. al n. 111, parte 2, serie C, dell'anno 2007.
Con parziale sentenza n. 377/2023, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta inoltre decorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3 della legge
898/1970.
Con successiva sentenza n. 66/2025, il Tribunale ha stabilito che: “- il minore Persona_2
è affidato in via esclusiva al padre prevedendo espressamente che lo stesso, ex Parte_1
art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
- il minore è collocato presso il padre cui Persona_2 Parte_1 va assegnata l'abitazione familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33; - qualora la sig.ra rientri in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli incontri saranno subordinati al CP_1 previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi Sociali del
Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
- versi Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio - le spese Persona_2
straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori”.
Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno confermare tutte le condizioni statuite con la sentenza n. 66/2025.
Risulta pacifica la totale inidoneità della madre del minore – rimasta contumace anche nell'ambito dell'odierno giudizio – a rivestire la figura genitoriale, come emerge anche dalle risultanze istruttorie versate in atti. La stessa ha infatti abbandonato il tetto coniugale, partendo per
AN OM senza fare più rientro in Italia, dimostrando totale disinteresse nei confronti del figlio, di cui si è sempre occupato in via esclusiva il Ne consegue, come già disposto in sede di Parte_1
separazione, l'affido del minore in via super esclusiva al padre, che potrà adottare tutte le decisioni relative al figlio, ivi comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità di firma da parte della sig.ra AN altresì confermate tutte le ulteriori statuizioni già adottate nel giudizio di CP_1
separazione.
3 Per quanto concerne le spese di lite, seguono la regola della soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, sono liquidate in complessivi € 5.810,00 (€ 1.701,00 fase di studio;
€ 1.204,00 fase introduttiva;
€ 1.453,00 fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
a AN OM (Repubblica Dominicana) il 14.03.2007, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Ancona al n. 111, parte 2, serie C, dell'anno 2007; dispone che:
- il minore è affidato in via super- esclusiva al padre prevedendo Persona_2 Parte_1
espressamente che lo stesso, ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
- il minore è collocato presso il padre cui va assegnata l'abitazione Persona_2 Parte_1
familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33;
- qualora la sig.ra rientri in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli incontri saranno CP_1 subordinati al previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi
Sociali del Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
- versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Controparte_1 Parte_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio
Persona_2
- le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 5.810,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6096 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ALESSANDRA BEGHIN;
ricorrente
contro nata a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
AN OM (Repubblica Dominicana) il 14.03.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona (Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007 n. 111 – Parte II – Serie
C);
- affidare in via super-esclusiva il figlio minore al padre, senza necessità di firma della madre Per_1
del minore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore quali, a titolo esemplificativo:
1 salute quindi per ogni intervento e/o trattamento sanitario che dovesse rendersi necessario, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio e rinnovo di documenti, incluso passaporto, con stabile collocazione e permanenza del figlio presso il padre, sig. Parte_1
disporre che il minore venga collocato presso il padre cui rimane Persona_2 Parte_1 assegnata l'abitazione familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33; confermare quanto già statuito in sede di separazione con la sopracitata sentenza ovvero che, qualora la sig.ra dovesse far rientro in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli CP_1
incontri saranno subordinati al previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi Sociali del Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
disporre che la sig.ra versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1 somma di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio Persona_2
disporre che le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023, il sig. si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra a AN OM (Repubblica Dominicana) 14.03.2007, chiedendo la conferma dei Controparte_1 provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale all'epoca pendente
(RG 1989/2022) con conseguente richiesta di riunione.
Con decreto del 29.11.2023, il Presidente ha rigettato la richiesta di riunione, designando come relatore il medesimo giudice della procedura di separazione.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La sig.ra già contumace nel procedimento di separazione personale dei coniugi, non si CP_1
è costituita, nonostante la ritualità della notifica.
Alla prima udienza del 4.04.2024, il giudice non ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti, disponendo l'acquisizione dei verbali d'udienza del giudizio di separazione in cui è stata effettuata l'assunzione delle prove testimoniali e l'audizione del minore ed ha fissato l'udienza del
21.05.2025 per la rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.28 c.p.c.
2 Il ricorrente ha precisato le conclusioni nei termini sopra riportati e all'udienza del 21.05.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti che le parti hanno contratto matrimonio civile a AN OM (Repubblica
Domenicana) in data 14.03.2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ancona al n. al n. 111, parte 2, serie C, dell'anno 2007.
Con parziale sentenza n. 377/2023, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Risulta inoltre decorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3 della legge
898/1970.
Con successiva sentenza n. 66/2025, il Tribunale ha stabilito che: “- il minore Persona_2
è affidato in via esclusiva al padre prevedendo espressamente che lo stesso, ex Parte_1
art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
- il minore è collocato presso il padre cui Persona_2 Parte_1 va assegnata l'abitazione familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33; - qualora la sig.ra rientri in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli incontri saranno subordinati al CP_1 previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi Sociali del
Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
- versi Controparte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 (da rivalutarsi annualmente Parte_1
in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio - le spese Persona_2
straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori”.
Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno confermare tutte le condizioni statuite con la sentenza n. 66/2025.
Risulta pacifica la totale inidoneità della madre del minore – rimasta contumace anche nell'ambito dell'odierno giudizio – a rivestire la figura genitoriale, come emerge anche dalle risultanze istruttorie versate in atti. La stessa ha infatti abbandonato il tetto coniugale, partendo per
AN OM senza fare più rientro in Italia, dimostrando totale disinteresse nei confronti del figlio, di cui si è sempre occupato in via esclusiva il Ne consegue, come già disposto in sede di Parte_1
separazione, l'affido del minore in via super esclusiva al padre, che potrà adottare tutte le decisioni relative al figlio, ivi comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità di firma da parte della sig.ra AN altresì confermate tutte le ulteriori statuizioni già adottate nel giudizio di CP_1
separazione.
3 Per quanto concerne le spese di lite, seguono la regola della soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile - complessità bassa) e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 così come aggiornato dal D.M. 147/2022, sono liquidate in complessivi € 5.810,00 (€ 1.701,00 fase di studio;
€ 1.204,00 fase introduttiva;
€ 1.453,00 fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda di divorzio, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 CP_1
a AN OM (Repubblica Dominicana) il 14.03.2007, trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Ancona al n. 111, parte 2, serie C, dell'anno 2007; dispone che:
- il minore è affidato in via super- esclusiva al padre prevedendo Persona_2 Parte_1
espressamente che lo stesso, ex art. 337 quater c.c., possa decidere in via autonoma anche in relazione alle questioni fondamentali della vita del minore;
- il minore è collocato presso il padre cui va assegnata l'abitazione Persona_2 Parte_1
familiare sita ad Ancona, via Achille Barilatti n. 33;
- qualora la sig.ra rientri in Italia e manifesti la volontà di vedere il figlio, gli incontri saranno CP_1 subordinati al previo accordo con il padre del minore e, in ogni caso, all'intermediazione dei Servizi
Sociali del Comune di Ancona, che dovranno essere interpellati dalla parte interessata;
- versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 Controparte_1 Parte_1
(da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT) quale contributo per il mantenimento del figlio
Persona_2
- le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo vigente presso questo Tribunale, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
condanna a rifondere a le spese di lite che si liquidano in Controparte_1 Parte_1
complessivi € 5.810,00, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 28.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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