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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
LV LV AZ, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, RE
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04186 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 1462/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Nominativo_1 Notai Associati - Partita_iva_società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02PF04094 IRAP 2019
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorsi riuniti.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28/05/2025, fascicolo processuale RGR 1462/2025, lo studio associato notarile "Ricorrente_1 R. - Nominativo_1 notai associati", in persona del legale rappresentante, notaio Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento n. TVF02PF04094/2024 dovuto al recupero dei costi ritenuti indeducibili, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bari per l'anno d'imposta 2019, di conseguenza rilevava un maggior reddito imponibile per lo studio Associato di Euro 28.622,44, con relativa imposta IRAP per l'importo complessivo di Euro 2.896,34, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In via preliminare ai sensi dell'art.29 del dlgs 546/92, la Corte dispone la riunione del presente ricorso, stante l'identità soggettiva e l'evidente connessione oggettiva, oltre al litisconsorzio obbligatorio con i seguenti ricorsi degli associati:
-RGR 1461/2025 avviso di accertamento n.TVF01PF04186/2024,per IRPEF-ADDIZIONALI REGIONALI
E COMUNALI, per l'importo complessivo di Euro 9.904,70 comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bari, relativamente al periodo d'imposta 2019 all'associata dello studio notarile dott.ssa Ricorrente_1 , per un maggior reddito imponibile di partecipazione di Euro 11.449,00;
- RGR 1464/2025 avviso di accertamento n.TVF01PF04191/2024, per IRPEF-ADDIZIONALI REGIONALI
E COMUNALI per l'importo complessivo di Euro 14.858,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al periodo d'imposta 2019 all'associato dello studio notarile dottor Nominativo_1, per un maggior reddito imponibile di partecipazione di euro 17.173,00.
Le parti ricorrenti chiedono l'annullamento dei ricorsi riuniti per i seguenti motivi:
-Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ed violazione dell'onere della prova, infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Bari, la quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate contestava la deduzione dei costi per Euro 28.622,00, ai sensi dell'art.15 comma 1-3 del DPR/1972, di conseguenza rettificava un maggior imponibile ai fini IRAP della dichiarazione dei redditi dell'Associazione, mentre per gli associati rettificava un maggior reddito in proporzione alla percentuale alle quote di partecipazione possedute nell'Associazione menzionata.
All'esito della odierna pubblica udienza, il Collegio sentite le parti presenti, trattiene la causa e decide come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti risultano fondati e meritano di essere accolti.
Nei fatti, lo Studio Associato Notarile menzionato è stato soggetto ad una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bari per il periodo d'imposta 2019, non venivano riconosciuti come costi deducibili le seguenti voci:
-Tassa archivio notarile per Euro 21.108,66;
-Oneri Società_1 per Euro 30.348,93;
-Diritti e vidimazione per Euro3.101,93.
In sede di contraddittorio dello schema atto, l'Ufficio Finanziario accoglieva in parte le doglianze della ricorrente e comunicava alle parti ricorrenti le spese qualificate non deducibili, così distinte:
-Tassa archivio per euro 24.108,66;
-Spese fatturate da Società_1 spa, indebitamente dedotte, pari ad Euro 28.662,40.
L'associazione insieme agli associati, presentavano dichiarazioni integrative dei redditi anno 2019, riconoscendo il costo delle tasse archivio di Euro 24.106,66 indeducibili, pertanto la controversia proseguiva esclusivamente nella contestazione della deducibilità del costo delle spese sostenute per conto dei clienti fatturate dalla Società_1 spa pari ad Euro 28.662,40.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, le somme anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del dpr 633/72, essendo completamente
"neutrali", cioè evidenziati in contabilità di pari importo nei costi e ricavi.
La parte ricorrente ritiene che tali spese sarebbero deducibili ai fini del reddito, considerato che tali spese non sono quantificabili per ogni cliente pertanto non sono addebitati agli stessi, in sede della verifica fiscale eseguita nei propri confronti ha allegato le fatture emesse anno 2019, in nessuna delle stesse figurano l'addebito delle spese contestate, quindi si desume che siano state rimaste esclusivamente a carico dell'Associazione.
Della stessa materia da contendere a favore dell'Associazione è intervenuta la stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n.84/E del 28 settembre 2001, dove ha chiarito la disciplina delle spese sostenute per conto del cliente dettate in ambito IVA ed IRPEF.
L'art.15 del Dpr 633/72 prevede l'esclusione dalla base imponibile IVA delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate.
I requisiti per l'esclusione dalla base imponibile dell'IVA sono due: che si tratti di spese sostenute "in nome e per conto" del cliente e che si tratti di spese"regolarmente documentate".
Sotto il primo profilo rientrano innanzitutto tra le spese qualificabili come sostenute "in nome" del cliente e non soltanto " per conto" del cliente, tutti i pagamenti certificati da un documento fiscale direttamente intestato al cliente.
Tali ipotesi, in riferimento alla stessa circolare citata dell'Agenzia delle Entrate, non esauriscono il novero delle spese sostenute in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile.
Sono, infatti, da ritenere tali tutte le spese che, ancorchè non certificate da un documento fiscale intestato direttamente al committente, siano per legge poste a carico dello stesso committente.
Infatti la stessa circolare cita le spese notarile sostenute per i "visuristi"(nonchè oggi quelle dovute a Società_1 spa), trattasi di spese "sostenute nell'esercizio proprio dell'attività professionale" ossia di spese con cui il professionista adempie all'incarico ricevuto per legge e non sono inerenti all'oggetto specifico dell'incarico.
Quindi il Collegio ritiene in conclusione, che le spese indicate nelle fatture Società_1 spa sono da considerare escluse dalla base imponibile ex art.15 dpr 633/72 ed considerati un costo dell'attività autonoma, avendo dimostrato la ricorrente che trattasi di costi sostenuti direttamente dall'Associazione e non rimborsati dai clienti.
Per questi motivi
i ricorsi riuniti dell'Associazione degli Associati sono fondati e di conseguenza meritano di essere accolti.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giustizia a carico dell'Agenzia delle Entrate di Bari, quantificate in euro 3.000, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Bari così decide:
Riunisce i ricorsi in epigrafe e li accoglie. Condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 3000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
LV LV AZ, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, RE
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1461/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04186 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 1462/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Nominativo_1 Notai Associati - Partita_iva_società_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF02PF04094 IRAP 2019
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF04191-2024 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorsi riuniti.
Resistente/Appellato: Rigetto ricorsi riuniti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28/05/2025, fascicolo processuale RGR 1462/2025, lo studio associato notarile "Ricorrente_1 R. - Nominativo_1 notai associati", in persona del legale rappresentante, notaio Ricorrente_1 difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento n. TVF02PF04094/2024 dovuto al recupero dei costi ritenuti indeducibili, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bari per l'anno d'imposta 2019, di conseguenza rilevava un maggior reddito imponibile per lo studio Associato di Euro 28.622,44, con relativa imposta IRAP per l'importo complessivo di Euro 2.896,34, comprensivo di sanzioni ed interessi.
In via preliminare ai sensi dell'art.29 del dlgs 546/92, la Corte dispone la riunione del presente ricorso, stante l'identità soggettiva e l'evidente connessione oggettiva, oltre al litisconsorzio obbligatorio con i seguenti ricorsi degli associati:
-RGR 1461/2025 avviso di accertamento n.TVF01PF04186/2024,per IRPEF-ADDIZIONALI REGIONALI
E COMUNALI, per l'importo complessivo di Euro 9.904,70 comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Bari, relativamente al periodo d'imposta 2019 all'associata dello studio notarile dott.ssa Ricorrente_1 , per un maggior reddito imponibile di partecipazione di Euro 11.449,00;
- RGR 1464/2025 avviso di accertamento n.TVF01PF04191/2024, per IRPEF-ADDIZIONALI REGIONALI
E COMUNALI per l'importo complessivo di Euro 14.858,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, notificato in data 10/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al periodo d'imposta 2019 all'associato dello studio notarile dottor Nominativo_1, per un maggior reddito imponibile di partecipazione di euro 17.173,00.
Le parti ricorrenti chiedono l'annullamento dei ricorsi riuniti per i seguenti motivi:
-Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento ed violazione dell'onere della prova, infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Bari, la quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate contestava la deduzione dei costi per Euro 28.622,00, ai sensi dell'art.15 comma 1-3 del DPR/1972, di conseguenza rettificava un maggior imponibile ai fini IRAP della dichiarazione dei redditi dell'Associazione, mentre per gli associati rettificava un maggior reddito in proporzione alla percentuale alle quote di partecipazione possedute nell'Associazione menzionata.
All'esito della odierna pubblica udienza, il Collegio sentite le parti presenti, trattiene la causa e decide come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti risultano fondati e meritano di essere accolti.
Nei fatti, lo Studio Associato Notarile menzionato è stato soggetto ad una verifica fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate di Bari per il periodo d'imposta 2019, non venivano riconosciuti come costi deducibili le seguenti voci:
-Tassa archivio notarile per Euro 21.108,66;
-Oneri Società_1 per Euro 30.348,93;
-Diritti e vidimazione per Euro3.101,93.
In sede di contraddittorio dello schema atto, l'Ufficio Finanziario accoglieva in parte le doglianze della ricorrente e comunicava alle parti ricorrenti le spese qualificate non deducibili, così distinte:
-Tassa archivio per euro 24.108,66;
-Spese fatturate da Società_1 spa, indebitamente dedotte, pari ad Euro 28.662,40.
L'associazione insieme agli associati, presentavano dichiarazioni integrative dei redditi anno 2019, riconoscendo il costo delle tasse archivio di Euro 24.106,66 indeducibili, pertanto la controversia proseguiva esclusivamente nella contestazione della deducibilità del costo delle spese sostenute per conto dei clienti fatturate dalla Società_1 spa pari ad Euro 28.662,40.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, le somme anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art.15, comma 1 e 3 del dpr 633/72, essendo completamente
"neutrali", cioè evidenziati in contabilità di pari importo nei costi e ricavi.
La parte ricorrente ritiene che tali spese sarebbero deducibili ai fini del reddito, considerato che tali spese non sono quantificabili per ogni cliente pertanto non sono addebitati agli stessi, in sede della verifica fiscale eseguita nei propri confronti ha allegato le fatture emesse anno 2019, in nessuna delle stesse figurano l'addebito delle spese contestate, quindi si desume che siano state rimaste esclusivamente a carico dell'Associazione.
Della stessa materia da contendere a favore dell'Associazione è intervenuta la stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n.84/E del 28 settembre 2001, dove ha chiarito la disciplina delle spese sostenute per conto del cliente dettate in ambito IVA ed IRPEF.
L'art.15 del Dpr 633/72 prevede l'esclusione dalla base imponibile IVA delle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purchè regolarmente documentate.
I requisiti per l'esclusione dalla base imponibile dell'IVA sono due: che si tratti di spese sostenute "in nome e per conto" del cliente e che si tratti di spese"regolarmente documentate".
Sotto il primo profilo rientrano innanzitutto tra le spese qualificabili come sostenute "in nome" del cliente e non soltanto " per conto" del cliente, tutti i pagamenti certificati da un documento fiscale direttamente intestato al cliente.
Tali ipotesi, in riferimento alla stessa circolare citata dell'Agenzia delle Entrate, non esauriscono il novero delle spese sostenute in nome e per conto del cliente escluse dalla base imponibile.
Sono, infatti, da ritenere tali tutte le spese che, ancorchè non certificate da un documento fiscale intestato direttamente al committente, siano per legge poste a carico dello stesso committente.
Infatti la stessa circolare cita le spese notarile sostenute per i "visuristi"(nonchè oggi quelle dovute a Società_1 spa), trattasi di spese "sostenute nell'esercizio proprio dell'attività professionale" ossia di spese con cui il professionista adempie all'incarico ricevuto per legge e non sono inerenti all'oggetto specifico dell'incarico.
Quindi il Collegio ritiene in conclusione, che le spese indicate nelle fatture Società_1 spa sono da considerare escluse dalla base imponibile ex art.15 dpr 633/72 ed considerati un costo dell'attività autonoma, avendo dimostrato la ricorrente che trattasi di costi sostenuti direttamente dall'Associazione e non rimborsati dai clienti.
Per questi motivi
i ricorsi riuniti dell'Associazione degli Associati sono fondati e di conseguenza meritano di essere accolti.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giustizia a carico dell'Agenzia delle Entrate di Bari, quantificate in euro 3.000, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di I Grado di Bari così decide:
Riunisce i ricorsi in epigrafe e li accoglie. Condanna l'Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in euro 3000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE