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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1863/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
1863/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sesto, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rombiolo
(VV), in via Gramsci n. 76, giusta procura a margine dell'atto di citazione
-attore
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Caroli ed elettivamente domiciliata in Vibo Valenti, alla via Enrico Galiardi n.
76, presso lo studio dell'Avv. Fabio Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Nonché CONTRO
, residente in [...] Controparte_2
-convenuto contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1
e , al fine di accertare e Controparte_3 CP_4 dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro verificatosi in data 29.09.2016 a San Calogero (VV), in località Pigna/Incensi, quando la trattrice agricola Fiat New Holland, trg. AP 593G, di proprietà e condotta da ed assicurata CP_4 con , la colpiva con la fresa all'altezza della bocca. Controparte_1
L'attore ha dedotto che il trauma da urto gli causava la perdita di 5 denti, costringendolo a recarsi al P.S. di Vibo Valentia per le cure necessarie. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno subiti pari ad € 59.946,32.
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto con vittoria di spese e onorari di causa.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto CP_4 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
5.04.2018.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico legale. All'esito della perizia la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 15 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata, poiché le risultanze processuali si sono rilevate insufficienti a dimostrare l'effettiva dinamica dei fatti e ad accertare, dunque, la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
La pretesa risarcitoria avanzata, infatti, poggia su un quadro probatorio insufficiente ed incerto.
Invero, la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione, non trova riscontro nè nelle dichiarazioni rese dai testi escussi né nella documentazione prodotta in giudizio (cfr. dichiarazioni e Certificato del Pronto Soccorso allegati al fascicolo di parte convenuta).
Il teste , in particolare, non è in grado di fornire Testimone_1 elementi dettagliati sulla dinamica, limitandosi solamente a riferire di avere assistito all'incidente perché si trovava a passare sulla strada e di avere visto il trattore fermo a bordo strada, la fresa abbassarsi di colpo ed il ragazzo coprirsi il volto con le mani. , Controparte_5 suocera dell'attore, ha invece riferito che il genero, nel tentativo di estrarre un ferro incastrato nella fresa, alzava il portellone che copre la fresa il quale poi ricadeva chiudendosi e colpendo il ragazzo sulla bocca.
La deposizione di contrasta in realtà con la Controparte_5 narrazione attorea, laddove imputa il danno ad una manovra del conducente del trattore che improvvisamente abbassava la fresa colpendo l'attore alla bocca.
Tale ricostruzione contrasta inoltre con le stesse dichiarazioni rilasciate dal in fase stragiudiziale agli informatori della Pt_1 compagnia assicuratrice, ed allegate al fascicolo di parte, nonché con le dichiarazioni rilasciata al pronto soccorso di Lamezia Terme, anch'essa allegata, in cui si qualifica in sinistro come “infortunio sul lavoro”.
Pertanto, non vi è alcun elemento che corrobori la ricostruzione attorea sulla dinamica del sinistro, ovvero che il danno sia derivato da una manovra incauta del conducente del trattore. Pur volendo dare per buona la versione rilasciata alla compagnia assicurativa dall'infortunato e dai soggetti sentiti come informatori - ovvero che la lesione è stata provocata dal portellone che, una volta rilasciato dal dopo averlo sollevato per estrarre il pezzo di ferro, lo colpiva in Pt_1 faccia - è chiaro che trattasi di un fatto accidentale imputabile ad una condotta del che provvedeva a sollevare manualmente il Pt_1 portellone della fresa a trattore fermo, non ricollegabile ad una manovra del conducente o ad alcuna condotta attinente all'ambito della circolazione stradale.
Alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla CTU, comunque espletata, in quanto il ricorso ai periti tecnici non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art.
2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. (cfr. fra tutte Cassazione n. 19631/2020).
Né a diverse conclusioni può condurre la mancata comparizione di a rendere l'interrogatorio formale. CP_4
Vero è che se la parte non si presenta, come nel caso in esame, il giudice, ai sensi dell'art 232 cpc, “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, ma, come precisato dalla Suprema Corte, “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.” (Cass. civ. n.
5240/2006; cfr. Cass. civ. n. 3258/2007 e Cass. civ. n. 9436/2018) Per i motivi sopra esposti, la domanda dell'attore è infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori minimi relativi al valore indeterminabile bassa complessità della causa e dimezzata la fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro e , Parte_1 Controparte_1 CP_4 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta la domanda;
• Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 3000,00 per compensi oltre il Controparte_1
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso,
Vibo Valentia, 12.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n.
1863/2017 R.G.A.C., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Sesto, Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rombiolo
(VV), in via Gramsci n. 76, giusta procura a margine dell'atto di citazione
-attore
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Caroli ed elettivamente domiciliata in Vibo Valenti, alla via Enrico Galiardi n.
76, presso lo studio dell'Avv. Fabio Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta
Nonché CONTRO
, residente in [...] Controparte_2
-convenuto contumace
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1
e , al fine di accertare e Controparte_3 CP_4 dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro verificatosi in data 29.09.2016 a San Calogero (VV), in località Pigna/Incensi, quando la trattrice agricola Fiat New Holland, trg. AP 593G, di proprietà e condotta da ed assicurata CP_4 con , la colpiva con la fresa all'altezza della bocca. Controparte_1
L'attore ha dedotto che il trauma da urto gli causava la perdita di 5 denti, costringendolo a recarsi al P.S. di Vibo Valentia per le cure necessarie. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno subiti pari ad € 59.946,32.
Si è costituita in giudizio la contestando la Controparte_1 fondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea e chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto con vittoria di spese e onorari di causa.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto CP_4 non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
5.04.2018.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. ed escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento di CTU medico legale. All'esito della perizia la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, questo giudice rinviava alla udienza del 15 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda è infondata e va rigettata, poiché le risultanze processuali si sono rilevate insufficienti a dimostrare l'effettiva dinamica dei fatti e ad accertare, dunque, la responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro.
La pretesa risarcitoria avanzata, infatti, poggia su un quadro probatorio insufficiente ed incerto.
Invero, la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione, non trova riscontro nè nelle dichiarazioni rese dai testi escussi né nella documentazione prodotta in giudizio (cfr. dichiarazioni e Certificato del Pronto Soccorso allegati al fascicolo di parte convenuta).
Il teste , in particolare, non è in grado di fornire Testimone_1 elementi dettagliati sulla dinamica, limitandosi solamente a riferire di avere assistito all'incidente perché si trovava a passare sulla strada e di avere visto il trattore fermo a bordo strada, la fresa abbassarsi di colpo ed il ragazzo coprirsi il volto con le mani. , Controparte_5 suocera dell'attore, ha invece riferito che il genero, nel tentativo di estrarre un ferro incastrato nella fresa, alzava il portellone che copre la fresa il quale poi ricadeva chiudendosi e colpendo il ragazzo sulla bocca.
La deposizione di contrasta in realtà con la Controparte_5 narrazione attorea, laddove imputa il danno ad una manovra del conducente del trattore che improvvisamente abbassava la fresa colpendo l'attore alla bocca.
Tale ricostruzione contrasta inoltre con le stesse dichiarazioni rilasciate dal in fase stragiudiziale agli informatori della Pt_1 compagnia assicuratrice, ed allegate al fascicolo di parte, nonché con le dichiarazioni rilasciata al pronto soccorso di Lamezia Terme, anch'essa allegata, in cui si qualifica in sinistro come “infortunio sul lavoro”.
Pertanto, non vi è alcun elemento che corrobori la ricostruzione attorea sulla dinamica del sinistro, ovvero che il danno sia derivato da una manovra incauta del conducente del trattore. Pur volendo dare per buona la versione rilasciata alla compagnia assicurativa dall'infortunato e dai soggetti sentiti come informatori - ovvero che la lesione è stata provocata dal portellone che, una volta rilasciato dal dopo averlo sollevato per estrarre il pezzo di ferro, lo colpiva in Pt_1 faccia - è chiaro che trattasi di un fatto accidentale imputabile ad una condotta del che provvedeva a sollevare manualmente il Pt_1 portellone della fresa a trattore fermo, non ricollegabile ad una manovra del conducente o ad alcuna condotta attinente all'ambito della circolazione stradale.
Alcuna valenza probatoria può attribuirsi alla CTU, comunque espletata, in quanto il ricorso ai periti tecnici non può essere utilizzato per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art.
2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti. (cfr. fra tutte Cassazione n. 19631/2020).
Né a diverse conclusioni può condurre la mancata comparizione di a rendere l'interrogatorio formale. CP_4
Vero è che se la parte non si presenta, come nel caso in esame, il giudice, ai sensi dell'art 232 cpc, “valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”, ma, come precisato dalla Suprema Corte, “la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro.” (Cass. civ. n.
5240/2006; cfr. Cass. civ. n. 3258/2007 e Cass. civ. n. 9436/2018) Per i motivi sopra esposti, la domanda dell'attore è infondata e non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori minimi relativi al valore indeterminabile bassa complessità della causa e dimezzata la fase decisoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro e , Parte_1 Controparte_1 CP_4 ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
• Rigetta la domanda;
• Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in € 3000,00 per compensi oltre il Controparte_1
15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso,
Vibo Valentia, 12.02.2025
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano