Decreto cautelare 18 febbraio 2026
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05111/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01958/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2026, proposto da General Quality Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vannicelli in Roma, via Varrone, 9;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della determinazione direttoriale del 9 dicembre 2025, prot. 794229, pubblicata il 17 dicembre 2025, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi, nella parte in cui ha limitato l'applicazione dell'indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento
del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, l’indennità mensile provvisoria di € 2.800,00, nonché per l’accertamento del conseguente diritto al credito maturato per le somme versate in eccedenza a partire dal mese di luglio 2016 (inizio del regime di
proroga) e sino a tutto l’anno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. VA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la società ricorrente ha impugnato la Determina Direttoriale, dagli estremi indicati in epigrafe, con la quale l’Agenzia resistente ha rideterminato la misura dell’indennità mensile provvisoria dovuta dai concessionari per il gioco del bingo in esecuzione di diverse sentenze ad essi favorevoli, rese da questo Tribunale, limitandone gli effetti ai soli concessionari che abbiano proposto ricorso;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, rappresentando come l’Agenzia abbia esteso, con Determinazione Direttoriale prot. n. 135315 del 26 febbraio 2026, “ anche ai concessionari che non erano parti dei giudizi conclusisi con le citate sentenze del Tar Lazio pubblicate il 26 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 l’applicazione in misura ridotta del canone dovuto per un importo di 2.800,00 euro mensili per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 ”;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 9 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, nonché della possibile improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto, come anticipato, un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente che ha regolato diversamente la materia;
- infatti, “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che (…) modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato ” (Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913);
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura e dell’esito della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA BE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA BE | IT RI |
IL SEGRETARIO