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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 198/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 198/2024, avente ad oggetto: ripristino pensione invalidità e indennità di accompagnamento
TRA
, nata ad [...] il [...], n.q. di erede di del sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a ER (CS) il Persona_1
01-06-2023, elettivamente domiciliata in ET (CS), alla Piazza San Benedetto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Enrico Vaccari, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Marcello
RN e MB FE come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Persona_2 Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante ha adito in data 08.02.2024 l'autorità giudiziaria per ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335, che l' ha cessato di erogare dal mese di settembre CP_1
2018, senza alcuna comunicazione preventiva, adducendo, solo a seguito di diffida, che ciò fosse dovuto a “sospensione dell'erogazione del trattamento è avvenuta per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 58 della Legge n. 92 del 2012”, richiedendo, per il ripristino della prestazione, il certificato di espiata pena. A sostegno della domanda ha dedotto che al momento della sospensione della prestazione la sentenza di condanna comminata a non era passata in Persona_1 giudicato e che con la sentenza n. 1968/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione
Terza Penale, nel p.p. n. 4084/2015 R.G.N.R. - n. 2838/2022 R.G., preliminarmente si dava atto del decesso dell'imputato dopo la sentenza di annullamento resa dalla Corte di Persona_1
Cassazione, imponendosi la declaratoria di estinzione del reato allo stesso contestato. CP_ L' ha eccepito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui è titolare la ricorrente è cessata in conseguenza della sentenza di condanna comminata al dante causa della ricorrente, sig. per Persona_1 fatti che hanno comportato la revoca delle prestazioni assistenziali in godimento, in virtù dell'art. 2 legge 92/2012 – commi 58/63.
Parte ricorrente ha eccepito che tale misura non possa trovare applicazione prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, sottolineando come, peraltro, nessun giudicato si è mai formato nel caso di specie, essendo il sig. deceduto nelle more del giudizio dinanzi alla Per_1
Corte d'Appello di Catanzaro, con conseguente estinzione del reato per morte del reo.
Sul punto l' ha eccepito che, a differenza del comma 61 del medesimo articolo, il quale specifica CP_1
l'applicabilità della misura ai soli condannati in via definitiva, invece, il comma 58 applicato non prevede analoga specificazione, ed anzi il successivo comma 60 stabilisce che i provvedimenti contemplati dal comma 58 debbano essere trasmessi entro quindici giorni dalla data di adozione all'ente erogatore dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, ai fini della loro immediata esecuzione. dovendosi quindi intendere disancorato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che la dispone. Ciò posto, l'eccezione dell' è infondata. CP_1
In particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 650 c.p.p., “Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.”
In altre parole, le sentenze penali di condanna non esplicano effetti fino al passaggio in giudicato delle stesse, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Il riferimento dell' al comma 61 dell'art. 2, della L. 92/2012 è in realtà inconferente, poiché tale CP_1 comma si riferisce all'applicabilità dell'istituenda pena accessoria alle fattispecie per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse già concluso il relativo procedimento penale, rendendosi quindi necessaria la trasmissione delle relative sentenze di condanna in via definitiva all'Ente Previdenziale da parte del Ministero della Giustizia.
Del resto, che sia così è dimostrato dalla piana lettura degli artt. 28 e ss. c.p., relativi alle pene accessorie, i quali si riferiscono sempre alla “sentenza di condanna” e al “condannato”, senza alcuna specificazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell'esecutività di tali pene, in quanto la produzione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali in materia penale è regolata unicamente dall'art. 650 c.p.p. anzidetto.
§ 3. In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, l'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335, di cui era titolare il coniuge della ricorrente va ripristinato dalla mensilità di settembre 2018 fino al decesso di (giugno 2023), oltre interessi Persona_1 legali dalla data di maturazione dei ratei, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo, con conseguente condanna dell' al relativo CP_2 pagamento in favore dell'erede ricorrente Parte_1
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione €5.201,00 - €26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Enrico Vaccari, dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di al pagamento dei ratei Parte_1 dell'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335 di cui era titolare il de cuius relativi al periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla Persona_1 data di maturazione dei ratei, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo e, conseguentemente, condanna l' al CP_1 relativo pagamento;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 a titolo di compensi
[...] professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Enrico Vaccari, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 198/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 198/2024, avente ad oggetto: ripristino pensione invalidità e indennità di accompagnamento
TRA
, nata ad [...] il [...], n.q. di erede di del sig. Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a ER (CS) il Persona_1
01-06-2023, elettivamente domiciliata in ET (CS), alla Piazza San Benedetto n. 3, presso lo studio dell'Avv. Enrico Vaccari, che la difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Marcello
RN e MB FE come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Persona_2 Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante ha adito in data 08.02.2024 l'autorità giudiziaria per ottenere il ripristino dell'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335, che l' ha cessato di erogare dal mese di settembre CP_1
2018, senza alcuna comunicazione preventiva, adducendo, solo a seguito di diffida, che ciò fosse dovuto a “sospensione dell'erogazione del trattamento è avvenuta per effetto di quanto disposto dall'art. 2 comma 58 della Legge n. 92 del 2012”, richiedendo, per il ripristino della prestazione, il certificato di espiata pena. A sostegno della domanda ha dedotto che al momento della sospensione della prestazione la sentenza di condanna comminata a non era passata in Persona_1 giudicato e che con la sentenza n. 1968/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione
Terza Penale, nel p.p. n. 4084/2015 R.G.N.R. - n. 2838/2022 R.G., preliminarmente si dava atto del decesso dell'imputato dopo la sentenza di annullamento resa dalla Corte di Persona_1
Cassazione, imponendosi la declaratoria di estinzione del reato allo stesso contestato. CP_ L' ha eccepito l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. L'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui è titolare la ricorrente è cessata in conseguenza della sentenza di condanna comminata al dante causa della ricorrente, sig. per Persona_1 fatti che hanno comportato la revoca delle prestazioni assistenziali in godimento, in virtù dell'art. 2 legge 92/2012 – commi 58/63.
Parte ricorrente ha eccepito che tale misura non possa trovare applicazione prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, sottolineando come, peraltro, nessun giudicato si è mai formato nel caso di specie, essendo il sig. deceduto nelle more del giudizio dinanzi alla Per_1
Corte d'Appello di Catanzaro, con conseguente estinzione del reato per morte del reo.
Sul punto l' ha eccepito che, a differenza del comma 61 del medesimo articolo, il quale specifica CP_1
l'applicabilità della misura ai soli condannati in via definitiva, invece, il comma 58 applicato non prevede analoga specificazione, ed anzi il successivo comma 60 stabilisce che i provvedimenti contemplati dal comma 58 debbano essere trasmessi entro quindici giorni dalla data di adozione all'ente erogatore dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, ai fini della loro immediata esecuzione. dovendosi quindi intendere disancorato dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che la dispone. Ciò posto, l'eccezione dell' è infondata. CP_1
In particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 650 c.p.p., “Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.”
In altre parole, le sentenze penali di condanna non esplicano effetti fino al passaggio in giudicato delle stesse, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Il riferimento dell' al comma 61 dell'art. 2, della L. 92/2012 è in realtà inconferente, poiché tale CP_1 comma si riferisce all'applicabilità dell'istituenda pena accessoria alle fattispecie per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, fosse già concluso il relativo procedimento penale, rendendosi quindi necessaria la trasmissione delle relative sentenze di condanna in via definitiva all'Ente Previdenziale da parte del Ministero della Giustizia.
Del resto, che sia così è dimostrato dalla piana lettura degli artt. 28 e ss. c.p., relativi alle pene accessorie, i quali si riferiscono sempre alla “sentenza di condanna” e al “condannato”, senza alcuna specificazione in ordine al passaggio in giudicato della sentenza ai fini dell'esecutività di tali pene, in quanto la produzione degli effetti dei provvedimenti giurisdizionali in materia penale è regolata unicamente dall'art. 650 c.p.p. anzidetto.
§ 3. In virtù di quanto innanzi esposto, il ricorso è fondato e va accolto e, per l'effetto, l'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335, di cui era titolare il coniuge della ricorrente va ripristinato dalla mensilità di settembre 2018 fino al decesso di (giugno 2023), oltre interessi Persona_1 legali dalla data di maturazione dei ratei, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo, con conseguente condanna dell' al relativo CP_2 pagamento in favore dell'erede ricorrente Parte_1
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione €5.201,00 - €26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Enrico Vaccari, dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di al pagamento dei ratei Parte_1 dell'assegno di invalidità categoria INVCIV n. 07206335 di cui era titolare il de cuius relativi al periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2023, oltre interessi legali dalla Persona_1 data di maturazione dei ratei, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, sino al soddisfo e, conseguentemente, condanna l' al CP_1 relativo pagamento;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €2.697,00 a titolo di compensi
[...] professionali, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Enrico Vaccari, dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.
Si comunichi.
Paola, 27.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso