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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/07/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 780 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a Belvedere Marittimo in [...] Parte_1 C.F._1
19/09/1988, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Martellotta;
ricorrente
E
, (CF , nato in [...] il CP_1 C.F._2
15.8.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Virga;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con in data CP_1
30.7.2016 nel Comune di San Marco Argentano, che dalla predetta unione nasceva (il Per_1
31.10.2014), deduceva che con sentenza del 26.1.2020 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste.
All'udienza del 27.6.2025 il Tribunale sottoponeva alle parti la questione di incompetenza 2
territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c., essendo il minore residente nel Comune di Acquappesa, pertanto, le parti si rimettevano al Tribunale per le determinazioni di competenza.
Il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
***********
Com'è noto, l'art. 473 bis.47 c.p.c., applicabile al presente procedimento, stabilisce quanto segue:
"Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori...."
L'art. 473 bis.11 c.p.c. prevede, poi, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."
La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L.
n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a “procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda…”
Nel caso di specie, emerge dagli atti che il minore (rispetto al quale è stata avanzata domanda di affidamento esclusivo) coabita abitualmente con la madre (nel cui stato di famiglia risulta inserito, cfr. all.to 6) che risiede anagraficamente nel Comune di Acquappesa, via Pantana, 1 (cfr. all.to 4) e frequenta l'Istituto Comprensivo Statale di Cetraro (cfr. all.to 18), sicché deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola.
Si compensano le spese di lite, atteso il rilievo officioso e l'adesione delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola;
assegna alle parti termini di legge per la riassunzione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 9.07.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
3
Il Presidente
Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
ORDINANZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 780 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF ), nata a Belvedere Marittimo in [...] Parte_1 C.F._1
19/09/1988, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Martellotta;
ricorrente
E
, (CF , nato in [...] il CP_1 C.F._2
15.8.1979, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Virga;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito civile con in data CP_1
30.7.2016 nel Comune di San Marco Argentano, che dalla predetta unione nasceva (il Per_1
31.10.2014), deduceva che con sentenza del 26.1.2020 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi, che dall'udienza presidenziale non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio opponendosi, tuttavia, alle ulteriori richieste.
All'udienza del 27.6.2025 il Tribunale sottoponeva alle parti la questione di incompetenza 2
territoriale ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c., essendo il minore residente nel Comune di Acquappesa, pertanto, le parti si rimettevano al Tribunale per le determinazioni di competenza.
Il Giudice delegato tratteneva la causa a sentenza sulle conclusioni rassegante a verbale, riservando la decisione al Collegio.
***********
Com'è noto, l'art. 473 bis.47 c.p.c., applicabile al presente procedimento, stabilisce quanto segue:
"Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il Tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori...."
L'art. 473 bis.11 c.p.c. prevede, poi, che "Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il Tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali, ove non derogate da quanto previsto alla sezione II del capo III del presente titolo."
La norma recepisce appieno quanto la legge delega indicava sul punto (art. 1, comma 23, lett. d, L.
n. 206 del 2021), nella parte in cui stabiliva che il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale avrebbero dovuto prevedere norme volte a “procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda…”
Nel caso di specie, emerge dagli atti che il minore (rispetto al quale è stata avanzata domanda di affidamento esclusivo) coabita abitualmente con la madre (nel cui stato di famiglia risulta inserito, cfr. all.to 6) che risiede anagraficamente nel Comune di Acquappesa, via Pantana, 1 (cfr. all.to 4) e frequenta l'Istituto Comprensivo Statale di Cetraro (cfr. all.to 18), sicché deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola.
Si compensano le spese di lite, atteso il rilievo officioso e l'adesione delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola;
assegna alle parti termini di legge per la riassunzione.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 9.07.2025
Il Giudice estensore
Dott. Antonio Giovanni Provazza
3
Il Presidente
Dott. Andrea Palma