Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2002, n. 38647
CASS
Sentenza 3 ottobre 2002

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A seguito delle modifiche apportate all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 vanno individuate tre diverse categorie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici: a)gli apparecchi o congegni per il gioco di azzardo di cui al comma quarto del citato articolo, b)gli apparecchi e congegni di trattenimento o di abilità, ex comma 5, c) gli apparecchi di abilità come definiti dal comma 6 dello stesso articolo 110. In particolare costituiscono apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo quelli caratterizzati dall'alea, avendo insita la scommessa o consentendo vincite puramente aleatorie, e da un premio economicamente rilevante, ovvero che consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre le dieci volte.

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, costituiscono apparecchi e congegni di trattenimento o abilità quelli caratterizzati dalla preponderanza dell'abilità e trattenimento rispetto all'alea, da un costo della partita non superiore ad un euro, da una durata della stessa non inferiore a 12 secondi, da un premio a natura non direttamente economica, consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita per non più di dieci volte; costituiscono parimenti apparecchi di abilità quelli qualificati dall'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, da un costo della partita non superiore ad un euro, da un premio consistente in piccola oggettistica, non convertibile e di valore non superiore a dieci volte il valore della partita, erogato direttamente ed immediatamente dall'apparecchio. Conseguentemente integra il reato di cui al citato art.110 l'uso in un pubblico esercizio di apparecchi che non rispondono alle caratteristiche descritte.

A seguito della modifica operata all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ad opera dell'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha soppresso, al fine di qualificare gli apparecchi o congegni per il gioco di azzardo, il riferimento al lucro che risultava introdotto dalla legge 6 ottobre 1995 n. 425, risulta tipicamente predefinito il lucro necessario per qualificare gli apparecchi in questione come idonei al giuoco d'azzardo, individuato in ogni premio in danaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre dieci volte.

Integra il reato di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, (uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico) l'utilizzazione di un apparecchio che distribuisca quale vincita un premio da ritirare presso il gestore, atteso che in tal caso sussiste la violazione della lettera e della ratio della citata disposizione che, consentendo la sola diretta ed immediata erogazione del premio da parte dell'apparecchio, tende ad assicurare che il premio stesso consista in prodotti di piccola oggettistica e di modesto valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2002, n. 38647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38647
    Data del deposito : 3 ottobre 2002

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