Sentenza 3 ottobre 2002
Massime • 4
A seguito delle modifiche apportate all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 vanno individuate tre diverse categorie di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici: a)gli apparecchi o congegni per il gioco di azzardo di cui al comma quarto del citato articolo, b)gli apparecchi e congegni di trattenimento o di abilità, ex comma 5, c) gli apparecchi di abilità come definiti dal comma 6 dello stesso articolo 110. In particolare costituiscono apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo quelli caratterizzati dall'alea, avendo insita la scommessa o consentendo vincite puramente aleatorie, e da un premio economicamente rilevante, ovvero che consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre le dieci volte.
Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, costituiscono apparecchi e congegni di trattenimento o abilità quelli caratterizzati dalla preponderanza dell'abilità e trattenimento rispetto all'alea, da un costo della partita non superiore ad un euro, da una durata della stessa non inferiore a 12 secondi, da un premio a natura non direttamente economica, consistente nel prolungamento o nella ripetizione della partita per non più di dieci volte; costituiscono parimenti apparecchi di abilità quelli qualificati dall'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore, da un costo della partita non superiore ad un euro, da un premio consistente in piccola oggettistica, non convertibile e di valore non superiore a dieci volte il valore della partita, erogato direttamente ed immediatamente dall'apparecchio. Conseguentemente integra il reato di cui al citato art.110 l'uso in un pubblico esercizio di apparecchi che non rispondono alle caratteristiche descritte.
A seguito della modifica operata all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ad opera dell'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha soppresso, al fine di qualificare gli apparecchi o congegni per il gioco di azzardo, il riferimento al lucro che risultava introdotto dalla legge 6 ottobre 1995 n. 425, risulta tipicamente predefinito il lucro necessario per qualificare gli apparecchi in questione come idonei al giuoco d'azzardo, individuato in ogni premio in danaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre dieci volte.
Integra il reato di cui all'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, (uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico) l'utilizzazione di un apparecchio che distribuisca quale vincita un premio da ritirare presso il gestore, atteso che in tal caso sussiste la violazione della lettera e della ratio della citata disposizione che, consentendo la sola diretta ed immediata erogazione del premio da parte dell'apparecchio, tende ad assicurare che il premio stesso consista in prodotti di piccola oggettistica e di modesto valore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2002, n. 38647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38647 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 03/10/2002
1. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ONORATO P. - est. Consigliere - N. 1184
3. Dott. RIZZO Aldo S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 18899/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IT ND, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 20.4.2002 dal tribunale di Latina in sede di riesame;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato, avv. Franco Cannizzaro, che ha insistito nel ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ordinanza del 20.4.2002 il Tribunale di Latina, in sede di riesame, ha confermato il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro probatorio, eseguito d'urgenza dalla Guardia di Finanza in data 28.3.2002, sopra alcuni apparecchi elettronici da gioco istallati in un bar di Latina, gestito da ND Di VI, indagata per i reati di cui agli artt. 718, 719 c.p. e 110 t.u.l.p.s..
Il tribunale ha osservato, quanto al fumus delicti, che gli apparecchi non rispettavano il tempo minimo di 12 secondi, prescritto dalla legge per ogni partita, e non erogavano direttamente i premi, che invece erano consegnati dal gestore. Quanto alle esigenze cautelari, ha aggiunto che gli apparecchi erano necessari per accertare in modo più sicuro, anche attraverso consulenza tecnica, se rispondevano a tutti i requisiti di legge.
2 - La Di VI ha presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 110 t.u.l.p.s. e vizio di motivazione. In sintesi sostiene che la durata minima della partita è requisito rilevante solo per gli apparecchi di trattenimento o di abilità, di cui al quinto comma dell'art. 110; che per gli apparecchi da gioco leciti di cui al sesto comma dell'art. 110 (diversi dai primi), il requisito della distribuzione diretta dei premi da parte della macchina non è violato se l'apparecchio distribuisce solo un tagliando con l'indicazione del premio (nel caso di specie, una torcia portatile di modesto valore) da ritirare presso il gestore;
che comunque le predette irregolarità non giustificano l'inquadramento degli apparecchi sequestrati tra i giochi d'azzardo. Quanto alle esigente cautelari, la ricorrente sostiene che il sequestro era finalizzato a scopi preventivi anziché a scopi probatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Le argomentazioni che sorreggono il ricorso derivano da una impropria interpretazione del nuovo testo dell'art. 110 t.u.l.p.s.. Il testo della norma, quale risulta dopo le ultime modifiche introdotte prima con la legge 6.10.1995 n. 425 e poi con la legge 23.12.2000 n. 38, prevede tre categorie di apparecchi automatici,
semiautomatici ed elettronici caratterizzati da requisiti specifici, che connotano le modalità di svolgimento del gioco, il costo della partita e la natura del premio acquisibile.
Una prima categoria è costituita dagli apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo, di cui al quarto comma, che è caratterizzata dai seguenti elementi: 1) alea, ovverosia avere insita la scommessa o consentire vincite puramente aleatorie;
2) un premio economicamente rilevante, ovverosia consentire la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre dieci volte.
Una seconda categoria è costituita da apparecchi e congegni di trattenimento o abilità, di cui al quinto comma, caratterizzati da:
1) un elemento di abilità e trattenimento, preponderante rispetto a quello dell'alea; 2) un costo contenuto della partita, che non può essere superiore al valore di un euro in moneta metallica;
3) la durata minima della partita, che non può essere inferiore a dodici secondi;
4) un premio di natura ludica e non direttamente economica, che consiste nel prolungamento o nella ripetizione immediata della partita per un massimo di dieci volte.
Infine, sin dalla novella del 1995 è stata introdotta una terza categoria di apparecchi di abilità, ora definita dalla novella del 2000 in base ai seguenti elementi, precisati nell'attuale sesto comma: 1) impegno dell'abilità del giocatore, per la prima volta qualificata come abilità fisica, mentale o strategica;
2) un costo contenuto della partita, che non può superare il valore di un euro;
3) un premio direttamente e immediatamente distribuito dall'apparecchio dopo la conclusione della partita, e inoltre economicamente modesto, dovendo consistere in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o in altri premi, di valore non superiore a dieci volte il costo della partita.
Non va inoltre dimenticato che la norma ha sempre previsto la pena dell'ammenda per tutti i gestori di esercizi pubblici che istallano apparecchi da gioco vietati o comunque non rispondenti ai predetti requisiti, salva la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda prevista dall'art. 718 c.p. per chi istalla apparecchi per gioco d'azzardo. Se ne deve concludere che gli apparecchi per gioco d'azzardo sono sempre vietati;
che colui che li gestisce in un esercizio pubblico incorre formalmente nel reato codistico e in quello punito dall'art. 110; che infine anche tutti gli altri apparecchi da gioco che non rispondono alle caratteristiche di legge sono illeciti, di talché chi li gestisce in un esercizio pubblico è soggetto all'ammenda prevista nello stesso art. 110. 4 - Un'attenta esegesi diacronica dell'art. 110 t.u.l.p.s. così come novellato nel corso del tempo consente di concludere che con la modifica del 2000, che ha soppresso il riferimento al lucro introdotto dalla legge del 1995, il legislatore è ritornato alla precedente tecnica normativa consistente nella tipizzazione del fine di lucro che l'art. 721 c.p. prevede come uno dei due requisiti generali del gioco d'azzardo. In altri termini, con l'ultima formulazione dell'art. 110 il legislatore ha predefinito tipicamente il lucro necessario per qualificare gli apparecchi come idonei al gioco d'azzardo, individuandolo in ogni premio in denaro o in natura diverso dal prolungamento o dalla ripetizione della partita oltre dieci volte (cfr. sul tema con diversi approcci Cass. Sez. 4^, n. 17782 del 3.5.2001, c.c. 2.2.2001, Colombari, rv. 218760; Cass. Sez. 3^, n. 41667 del 21.11.2001, c.c. 4.10.2001, Cara, rv. 220379). Quanto al secondo requisito del gioco d'azzardo (l'alea), una interpretazione sistematica e logica della normativa vigente in materia conduce a ritenere che il rapporto tra l'elemento aleatorio definito nell'art. 721 c.p. e quello previsto nell'art. 110 t.u.l.p.s. è di identità e non di distinzione, come farebbe superficialmente pensare la differenza letterale tra la norma codicistica, che fa riferimento a vincite o perdite "interamente o quasi interamente aleatorie", e la norma speciale, che prevede invece vincite o perdite "puramente aleatorie". Infatti il quarto comma della norma speciale va letto in connessione col quinto comma, che qualifica chiaramente come apparecchi di trattenimento o di abilità quelli in cui l'elemento dell'abilità o del trattenimento è preponderante rispetto all'elemento dell'alea: sicché il discrimine evidente tra gli apparecchi per giochi d'azzardo e apparecchi per abilità o trattenimento, quale si desume dal testo dell'art. 110 t.u.l.p.s., è solo la prevalenza dell'alea che caratterizza i primi, con la conseguenza che quando l'alea, anche se non "pura" o assoluta, è prevalente o preponderante rispetto all'abilità o al trattenimento, deve ravvisarsi il gioco d'azzardo.
5 - Esaurita così la ricognizione diacronica e sincronica della normativa in materia, è agevole concludere che nel caso di specie sussisteva sicuramente il fumus delicti e che le censure sollevate al riguardo dalla ricorrente sono prive di fondamento giuridico. Risultava infatti dagli atti dell'indagine preliminare che gli apparecchi sequestrati non rispettavano il limite minimo di durata per ogni partita stabilito dalla legge;
e che, in caso di vincita, non erogavano direttamente e immediatamente il premio. Se anche fosse vero che l'apparecchio distribuiva solo un tagliando con l'indicazione del premio da ritirare presso il gestore (nel caso, una torcia elettrica), non potrebbe ugualmente revocarsi in dubbio la violazione della lettera e della ratio del sesto comma dell'art. 110. La erogazione diretta e immediata del premio da parte dell'apparecchio, infatti, tende ad proprio assicurare che il premio stesso consista in prodotti di piccola oggettistica e di modesto valore, che soli possono essere contenuti nell'apparecchio, essendo evidente che se l'apparecchio distribuisse buoni-premio da convertire presso il gestore, questi potrebbe facilmente eludere il precetto consegnando premi in natura o in denaro di ben maggiore consistenza economica.
Che poi queste irregolarità relative alla durata delle partite e alla erogazione dei premi non implichino di per sè la qualificazione degli apparecchi come idonei al gioco d'azzardo, è affermazione esatta. Ma essa potrà avere rilievo nel futuro giudizio di merito ai fini della condanna per il reato di cui all'art. 718 c.p.; non è invece decisiva nel presente giudizio incidentale, giacché l'astratta possibilità anche del solo reato di cui all'art. 110 t.u.l.p.s., per violazione delle disposizioni del quinto e sesto comma, è sufficiente a giustificare la misura del sequestro.
6 - Per quanto testè osservato risulta palesemente infondata anche la censura relativa alle esigenze cautelari.
Da una parte il sequestro è stato disposto dopo aver acquisito la notitia criminis relativa alla violazione dei commi quinto e sesto dell'art. 110, e quindi non per ricercare una notizia di reato inesistente;
dall'altra, il sequestro si mostra necessario per accertare - anche attraverso consulenza tecnica o perizia - se gli apparecchi irregolari avessero anche le caratteristiche di alea, oltre che di lucro, proprie del gioco d'azzardo.
7 - Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002