Sentenza 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 28 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/04/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03608/2025REG.PROV.COLL.
N. 08566/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2021, proposto da NI IT, GO LA NI, rappresentati e difesi dall’avvocato GO LA NI, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Guido Guerra, sito in Roma, via E. Morosini, n. 16;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi – Studio Placidi, sito in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda), n. 1343 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Cava de’ Tirreni;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 13 marzo 2025;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con due ricorsi proposti in primo grado (n. 148/2017 e n. 578/2020) GO LA NI e NI IT impugnavano, con richiesta di annullamento, rispettivamente, l’ordinanza n. 109 del 2016 di sospensione dei lavori e demolizione delle opere edilizie abusivamente eseguite ivi descritte e il verbale di accertamento di inottemperanza alla predetta ordinanza datato 23 gennaio 2020. Avverso i predetti atti deducevano i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
1.2.- Il Comune di Cava de’ Tirreni si opponeva all’accoglimento del ricorso non senza segnalare profili in rito ostativi alla decisione di merito.
1.3.- Il T.a.r. per la Campania, sez. st. Salerno, con sentenza n. 1343 del 2021, previa riunione dei due ricorsi, li dichiarava improcedibili « stante l’omessa impugnativa in s. g. a., da parte dei ricorrenti, del diniego di condono del 2020 e della nuova ordinanza di demolizione del 2021, emessi, dal Comune di Cava dé Tirreni, nei loro confronti ».
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli originari ricorrenti i quali ne hanno chiesto la riforma sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dal T.a.r., sia il sopravvenuto diniego di condono (n. 84766 del 12 dicembre 2020), sia la successiva ordinanza di demolizione, sarebbero stati ritualmente impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania, sez. st. di Salerno, con ricorso r.g. n. 412 del 2021.
3.- Gli appellanti hanno, quindi, riproposto i motivi di doglianza non esaminati in primo grado:
a) quanto ai motivi del ricorso n. 148 del 2017 :
1) Violazione di legge; violazione e falsa applicazione art. 31 d.p.r. n. 380 del 2001; carenza assoluta dei presupposti in fatto ed in diritto; eccesso di potere sotto diversi profili. Sostengono gli originari ricorrenti che:
- il provvedimento non sarebbe stato adeguatamente motivato in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive, asseritamente risalenti ad un periodo anteriore all’anno Duemila;
- il lungo periodo di tempo trascorso avrebbe dato luogo ad un legittimo affidamento del privato, leso dal provvedimento;
2) Violazione art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; superficialità. Il provvedimento non avrebbe – illegittimamente – indicato l’area da acquisire al patrimonio comunale per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di ripristino, vieppiù necessario avuto riguardo all’assetto proprietario discendente dal decreto di trasferimento del bene;
b) quanto ai motivi del ricorso n. 578 del 2020 :
1) Violazione e falsa applicazione art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001; carenza assoluta dei presupposti in fatto ed in diritto; eccesso di potere sotto diversi profili;
2) Violazione art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 3 l. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; superficialità. Il verbale di accertamento recherebbe, in via derivata, i medesimi vizi dedotti con i motivi non esaminati nel ricorso avverso l’ordine di demolizione;
3) Vizi propri del verbale impugnato e prescrizione della pretesa. L’Amministrazione non avrebbe potuto applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380 del 2001 stante l’esistenza di un pregresso ordine di demolizione del 1994, con la conseguenza che la pretesa pecuniaria sarebbe prescritta (art. 28 l. n. 689 del 1981).
4.- Il Comune di Cava de’ Tirreni, costituitosi in giudizio, ha revocato in dubbio la persistenza dell’interesse alla coltivazione dell’appello stante l’intervenuta, successiva ai provvedimenti impugnati in prime cure, emanazione di ulteriore ordine repressivo (n. 12 del 2021), separatamente impugnato dai medesimi soggetti privati.
5.- All’udienza pubblica del 13 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6.- Preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione del presente giudizio con l’appello n. 1124 del 2024 poiché aventi ad oggetto distinte vicende processuali e diverse sentenze impugnate.
7.- L’appello è infondato.
8.- La intervenuta emanazione di un successivo ordine di ripristino riguardante il medesimo compendio edificatorio abusivo rendeva priva, in ogni caso, di utilità la decisione dei ricorsi di prime cure nel merito, essendosi spostato l’interesse dei ricorrenti sui nuovi provvedimenti, che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza appellata, erano stati impugnati dinanzi al medesimo T.a.r. (ricorso r.g. n. 412 del 2021 notificato il 4 marzo 2021 e depositato il 16 marzo 2021). In tal senso va confermata, sebbene con diversa motivazione, la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi di primo grado, ferma restando la non implausibilità degli eccepiti profili di carenza di interesse alla coltivazione dell’appello dal cui esame può, qui, per evidenti ragioni di economia processuale, prescindersi.
9.- Le spese devono essere in parte compensate avuto riguardo agli specifici profili processuali della vicenda e, per il resto, seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo rigetta e, per l’effetto, conferma, con diversa motivazione, l’impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del Comune di Cava de’ Tirreni, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; compensa parzialmente le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
NI Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO