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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 27/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
GI MIRKO, Relatore
SS MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 978/2021 depositato il 22/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 70 2019 00163485 79 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena notificava Resistente_1 comunicazione di irregolarità, codice atto n. 04907801585, derivante da controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 della dichiarazione Modello 730/2015 - anno d'imposta 2014.
L'Agenzia disconosceva le spese indicate al rigo E41 ed E57, richiamando integralmente gli esiti del controllo formale effettuato su Modello 730/2014 anno di imposta 2013: le opere di restauro e risanamento conservativo dell'immobile sito nel Comune di Fiorano Modenese alla Indirizzo_1 non risultavano ultimate e, di conseguenza, risultava incompleto l'iter per la concessione delle autorizzazioni amministrative;
venivano considerate non detraibili le spese per arredo di immobili ristrutturati.
Per l'anno 2013, il contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, cui faceva seguito comunicazione dell'Ufficio con cui si confermava il recupero a tassazione, dal momento che “dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi significativi per l'annullamento dell'atto”; “per poter usufruire della detrazione prevista dall'art. 16 bis comma 3 del DPR n. 917/86 è necessario che si realizzi il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato”, mentre era risultato alla data della compravendita dell'unità immobiliare (06/11/2013) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sull'intero fabbricato non fossero ultimati e come, invece, risultassero almeno altre tre comunicazioni di fine lavori parziali, datate 07/07/2015, 18/02/2016 e 15/12/2016.
Il Resistente_1 impugnava davanti alla CTP la cartella di pagamento n.070 2019 0016348579; l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni.
La CTP di Modena, con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso del contribuente e condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, se ed in quanto dovuti.
Parte soccombente ha proposto appello e si è costituita con controdeduzioni la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' assorbente, rispetto alla decisione, la verifica della correttezza del comportamento procedurale dell'Agenzia delle Entrate, che sostiene, anche con il presente gravame, che il disconoscimento della detrazione possa essere ricondotto al controllo previsto dall'art. 36 ter, senza necessità di previa emissione di motivato avviso di rettifica. Ritiene il Collegio che, come statuito nella sentenza impugnata, il disconoscimento della detrazione IRPEF dovesse essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
La negazione della detrazione in oggetto non può essere intesa come mero controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma richiamata secondo cui "2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37
e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta"; l'Agenzia, qualora voglia contestare la legittimità della detrazione richiesta, deve utilizzare lo strumento dell'avviso di accertamento con riferimento all'anno in cui i costi sono stati sostenuti, dunque nel rispetto dei relativi termini decadenziali, e, cioè, sono sorti i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione anche se la stessa viene frazionata in più anni.
S'impone, infatti, una puntuale motivazione delle decisioni dell'Agenzia a tutela dei diritti del contribuente, tutela che, solo la compiuta motivazione di cui necessita l'avviso di accertamento, può fornire.
La procedura di liquidazione prevista dall'art. 36 ter del d.P.R. 600/73, deve essere ritenuta ammissibile quando è eseguibile mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere - dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso (Cass. Sentenza n. 6517 del 18 marzo 2009). Si tratta di una norma meramente semplificatoria e di stretta interpretazione e la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cassazione civile, sezione 5,
n. 16512 del 19 luglio 2006) è costante .nel ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, è applicabile esclusivamente in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate,
e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse, nelle quali è pertanto necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione prescelta dall'ufficio.
L'articolo 36 ter, d.P.R. n. 600/1973, va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all'ufficio tributario l'iscrizione a ruolo dei tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino.
Il principio, secondo cui qualora la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. 600/1973 non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, con la conseguenza che la cartella di pagamento che rechi la pretesa fiscale non solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve essere anche motivata, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cfr.
Cassazione n. 15042 del 2006, n. 14414 del 2005).
Superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
1. RESPINGE l'appello.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CO parte appellante al pgamento delle spese di lite di questa fase di appello;
tali spese di lite si liquidano in euro 1.000,00, imponibile finale qui già incluso ogni aumento di legge. Su tale somma, si applicano solo Cassa professionale ed IVA, se ed in quanto dovute.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 13, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ORAZI MARCO, Presidente
GI MIRKO, Relatore
SS MASSIMILIANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 978/2021 depositato il 22/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190,ed.c1 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 29/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 70 2019 00163485 79 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena notificava Resistente_1 comunicazione di irregolarità, codice atto n. 04907801585, derivante da controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 della dichiarazione Modello 730/2015 - anno d'imposta 2014.
L'Agenzia disconosceva le spese indicate al rigo E41 ed E57, richiamando integralmente gli esiti del controllo formale effettuato su Modello 730/2014 anno di imposta 2013: le opere di restauro e risanamento conservativo dell'immobile sito nel Comune di Fiorano Modenese alla Indirizzo_1 non risultavano ultimate e, di conseguenza, risultava incompleto l'iter per la concessione delle autorizzazioni amministrative;
venivano considerate non detraibili le spese per arredo di immobili ristrutturati.
Per l'anno 2013, il contribuente aveva presentato istanza di annullamento in autotutela, cui faceva seguito comunicazione dell'Ufficio con cui si confermava il recupero a tassazione, dal momento che “dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi significativi per l'annullamento dell'atto”; “per poter usufruire della detrazione prevista dall'art. 16 bis comma 3 del DPR n. 917/86 è necessario che si realizzi il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato”, mentre era risultato alla data della compravendita dell'unità immobiliare (06/11/2013) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sull'intero fabbricato non fossero ultimati e come, invece, risultassero almeno altre tre comunicazioni di fine lavori parziali, datate 07/07/2015, 18/02/2016 e 15/12/2016.
Il Resistente_1 impugnava davanti alla CTP la cartella di pagamento n.070 2019 0016348579; l'Agenzia delle Entrate depositava controdeduzioni.
La CTP di Modena, con la sentenza impugnata accoglieva il ricorso del contribuente e condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, se ed in quanto dovuti.
Parte soccombente ha proposto appello e si è costituita con controdeduzioni la parte privata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
E' assorbente, rispetto alla decisione, la verifica della correttezza del comportamento procedurale dell'Agenzia delle Entrate, che sostiene, anche con il presente gravame, che il disconoscimento della detrazione possa essere ricondotto al controllo previsto dall'art. 36 ter, senza necessità di previa emissione di motivato avviso di rettifica. Ritiene il Collegio che, come statuito nella sentenza impugnata, il disconoscimento della detrazione IRPEF dovesse essere effettuato mediante avviso di accertamento, senza che detta contestazione possa essere ricondotta ad un controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
La negazione della detrazione in oggetto non può essere intesa come mero controllo formale ex art. 36 ter d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto presuppone un'attività amministrativa non ricompresa nella fattispecie teorica della norma richiamata secondo cui "2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37
e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta"; l'Agenzia, qualora voglia contestare la legittimità della detrazione richiesta, deve utilizzare lo strumento dell'avviso di accertamento con riferimento all'anno in cui i costi sono stati sostenuti, dunque nel rispetto dei relativi termini decadenziali, e, cioè, sono sorti i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione anche se la stessa viene frazionata in più anni.
S'impone, infatti, una puntuale motivazione delle decisioni dell'Agenzia a tutela dei diritti del contribuente, tutela che, solo la compiuta motivazione di cui necessita l'avviso di accertamento, può fornire.
La procedura di liquidazione prevista dall'art. 36 ter del d.P.R. 600/73, deve essere ritenuta ammissibile quando è eseguibile mediante un mero riscontro cartolare, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna istruttoria), che l'Amministrazione finanziaria ha il potere - dovere di correggere anche a vantaggio del contribuente stesso (Cass. Sentenza n. 6517 del 18 marzo 2009). Si tratta di una norma meramente semplificatoria e di stretta interpretazione e la giurisprudenza (cfr., fra le altre, Cassazione civile, sezione 5,
n. 16512 del 19 luglio 2006) è costante .nel ritenere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il procedimento previsto dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 ter, è applicabile esclusivamente in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali e di calcolo e nell'esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge o non documentate,
e non può quindi essere esteso fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse, nelle quali è pertanto necessaria l'emissione di un avviso di accertamento motivato in ordine all'interpretazione prescelta dall'ufficio.
L'articolo 36 ter, d.P.R. n. 600/1973, va interpretato nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all'ufficio tributario l'iscrizione a ruolo dei tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compressione dei diritti di difesa del cittadino.
Il principio, secondo cui qualora la liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36 ter d.P.R. 600/1973 non si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente ma si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, con la conseguenza che la cartella di pagamento che rechi la pretesa fiscale non solo va notificata nel termine previsto a pena di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, ma deve essere anche motivata, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa (Cfr.
Cassazione n. 15042 del 2006, n. 14414 del 2005).
Superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
1. RESPINGE l'appello.
2. CONFERMA la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
3. CO parte appellante al pgamento delle spese di lite di questa fase di appello;
tali spese di lite si liquidano in euro 1.000,00, imponibile finale qui già incluso ogni aumento di legge. Su tale somma, si applicano solo Cassa professionale ed IVA, se ed in quanto dovute.