Sentenza 6 febbraio 2013
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È ammissibile la richiesta di riparazione per la ingiusta detenzione in relazione alla restrizione della libertà indebitamente sofferta per l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2013, n. 11086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11086 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/02/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 134
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 19314/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI RI IR N. IL 07/08/1981;
avverso l'ordinanza n. 36/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
lette le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza resa in data 17/18.1.2012, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza proposta da RO Di RI diretta alla riparazione dell'ingiusta detenzione dallo subita nel periodo dal 5 al 304.2009 in regime di ricovero in casa di cura, in esecuzione della corrispondente misura di sicurezza disposta, nei confronti del Di RI, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.
Con il provvedimento impugnato, la corte napoletana ha disatteso l'istanza riparatoria del ricorrente evidenziando come il ricovero presso una casa di cura non rientri tra i presupposti per il riconoscimento della riparazione per l'ingiusta detenzione previsti dall'art. 314 c.p.p., non potendo considerarsi "ingiusto" detto ricovero secondo il paradigma di cui all'art. 314 citato, bensì come una conseguenza normativamente prevista per gli autori di reati in stato di incapacità di intendere e di volere.
Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Di RI, per vizio di motivazione e violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente escluso lo stato di restrizione corrispondente al ricovero presso una casa di cura tra le ipotesi idonee a legittimare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, sulla base di un'errata interpretazione degli artt. 313 e 314 c.p.p. e in forza di una motivazione apodittica e argomentata in modo illogico.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con l'eventuale adozione delle statuizioni consequenziale.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo, in accoglimento del ricorso, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Napoli.
Con atto in data 13.11.2012, l'istante ha trasmesso a questa corte la propria dichiarazione di rinuncia alla trattazione in udienza pubblica del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. - Il ricorso è fondato.
Secondo l'insegnamento impartito da questa corte di legittimità, la restrizione della libertà personale dovuta all'adozione della misura di sicurezza del ricovero presso una casa di cura, là dove imposta al di fuori dei presupposti legislativamente previsti, deve ritenersi tale da legittimare la richiesta della riparazione per l'ingiusta detenzione subita (v. Cass., Sez. 4, n. 5001/2009, Rv. 242864). Sul punto, varrà evidenziare come l'art. 313 c.p.p., u.c. dettato in tema di misure di sicurezza, preveda espressamente l'equiparazione della misura prevista dall'art. 312 c.p.p. alla custodia cautelare e l'applicazione, nel caso di specie, delle norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.
Al riguardo, se è ben vero che l'art. 314 c.p.p. non opera alcun espresso riferimento all'adozione di misure cautelari diverse dalla detenzione, occorre in ogni caso che la concreta applicazione dell'art. 313 c.p.p., u.c., avvenga in modo ragionevole, poiché, se il legislatore ha espressamente riconosciuto, con riguardo alle misure di sicurezza, la previsione della riparazione con l'applicazione delle stesse regole riguardanti l'ingiusta detenzione, non è lecito negare la considerazione del periodo sofferto in esecuzione di dette misure ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo.
In thema, conviene rilevare come, benché l'art. 273 c.p.p. non richiami le nozioni della non imputabilità e l'art. 280 c.p.p. quella della "pericolosità sociale", non di meno le esigenze cautelari devono pur sempre ritenersi collegate al pericolo della reiterazione di reati, a sua volta posto a fondamento dello stesso concetto di "pericolosità sociale" di cui all'art. 203 c.p., da ciò derivando il carattere conseguente del collegamento tra l'art. 313 c.p.p. e l'art. 314 c.p.p., trattandosi in ogni caso di procedere alla valutazione della legittimità dell'applicazione di misure sulla base di presupposti d'indole sostanzialmente comune, pena l'irragionevolezza della previsione legislativa riferita alle misure di sicurezza di cui all'art. 313 c.p.p. che, in caso contrario, rimarrebbe priva di alcuna concreta applicabilità. Anche a non considerare l'art. 314 c.p.p., comma 2, in base al comma 1 della stessa disposizione la riparazione può essere consentita indipendentemente dall'assoluzione nel merito, secondo la modifica intervenuta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 219/2008: da ciò conseguendo il necessario riconoscimento del diritto alla riparazione per il caso del ritenuto ricorso dei riferiti presupposti.
La circostanza che all'applicazione della misura di sicurezza dell'internamento in casa di cura si ricolleghino anche finalità curative, non contrasta con il riconoscimento del diritto alla riparazione, non potendo nella specie rinvenirsi i presupposti per l'eventuale ricorso di un trattamento sanitario obbligatorio, la cui adozione impone il riscontro della sussistenza di ben altre condizioni, sulla base di una disciplina normativa del tutto diversamente orientata.
Nel caso di specie, essendo stata la cura determinata dalla relazione del comportamento dell'istante con la commissione di un fatto-reato, la relativa imposizione poteva essere disposta solo in ragione del corretto giudizio condotto sulla pericolosità dell'imputato. In modo del tutto erroneo, pertanto, la corte territoriale ha escluso che tale vicenda giustificasse la domanda riparatoria, omettendo di approfondire l'effettiva sussistenza dei presupposti per lo scrutinio relativo alla fondatezza della domanda, e segnatamente della condizione di effettiva e concreta pericolosità dell'istante al momento dell'adozione della misura di sicurezza.
3. - Le argomentazioni che precedono, nell'attestare la fondatezza dei motivi di censura illustrati dall'odierno ricorrente, impongono la pronuncia dell'annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio alla corte territoriale competente per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di
Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013